CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eDavide Maero- controricorrente -avverso la sentenza non definitiva del Corte di appello di Torino n.45/2024, depositata il 19 gennaio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso percassazione avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello diNumero registro generale 18615/2024Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 9849/2026Data pubblicazione 16/04/2026Torino, depositata il 19 gennaio 2024, di reiezione del suo appelloprincipale per la riforma della sentenza del locale Tribunale che avevaaccertato il saldo di un conto corrente acceso dalla società presso laIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 87.060,29 a debito per il correntista;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che la domandaeffettuati per interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni espese sino al 28 luglio 2016, e commissioni di massimo scoperto e dicommissione di disponibilità immediata fondi e dell’illegittimaapplicazione dello jus variandi e dei giorni valuta;- la Corte di appello ha disatteso il gravame principale dell’odiernaricorrente (rimettendo, invece, la causa in istruttoria per l’esamedell’appello incidentale della banca) confermando, in particolare, lafondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, stantela natura solutoria delle rimesse interessate, ed osservando che larideterminazione del saldo debitorio doveva effettuarsi a partire dalsaldo indicato sul primo estratto conto prodotto;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- va preliminarmente rilevato che con la memoria depositata lacontroricorrente ha dedotto che il giudizio di merito sarebbe statodeciso con sentenza definitiva resa dalla Corte di appello in data 29aprile 2025 e che tale pronuncia avrebbe acquisito autorità di cosagiudicata per effetto della mancata impugnazione nei termini ordinari;- omette, tuttavia, di fornire la prova del passaggio in giudicato di talesentenza mediante produzione della certificazione di cui all’art. 124disp. att. cod. proc. civ., non assolvendo al relativo onere sulla stessaincombente (cfr., sul punto, Cass. 2 marzo 2022, n. 6868; Cass. 23Numero registro generale 18615/2024Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 9849/2026Data pubblicazione 16/04/2026agosto 2018, n. 20974; Cass. 9 marzo 2017, n. 6024);- ne consegue che l’eccezione di inammissibilità del ricorso vadisattesa;- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 117 t.u.b. e 2697, secondo comma, cod. civ.,per aver la sentenza impugnata ritenuto validi i contratti diaffidamento, consistenti in due lettere di affidamento con pattuizionirelative alla determinazione dei tassi di interesse che rinviavano a unpregresso contratto di conto corrente «collegato», benché quest’ultimofosse nullo per difetto del requisito della forma scritta, nonché leprevisioni relative al limite di affidamento indicato in tali lettere;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha rilevato che «i contratti di apertura del creditodel 23.11.2000 e del 22.09.2002 prevedono espressamente periscritto: la pattuizione di una linea di credito continuativa per aperturadi credito in conto corrente, l’importo dell’affidamento, la durata atempo indeterminato dell’affidamento, il tasso d’interesse e le altrecondizioni economiche applicate. Tali condizioni sono quelle essenzialie necessarie per la validità dei contratti in esame, che sono quindipienamente efficaci ed idonei ad indicare il limite del fido concesso»;- ha, poi, aggiunto che «La circostanza che essi facciano altresìriferimento alle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenzae servizi connessi e che tali norme non siano state prodotte, in quantoallegate al contratto di conto corrente originario, non priva di validitàle aperture di credito, sia perché si tratta di condizioni standard, equindi comunque rinvenibili dal correntista, sia perché sarebberocomunque condizioni accessorie»;- la ricorrente contesta una siffatta valutazione evidenziando che lamancata conclusione per iscritto del contratto di conto corrente alla cuiregolamentazione i contratti di apertura di credito dedotti in giudiziorinviavano non consentiva di poter ritenere assolto il requisito formaleNumero registro generale 18615/2024Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 9849/2026Data pubblicazione 16/04/2026per tali ultimi contratti, stante il collegamento funzionale tra gli stessi;- la doglianza, tuttavia, investe un accertamento, consistente nellaavvenuta conclusione dei contratti di apertura di credito in formascritta, in relazione alla presenza nei relativi documenti di tutti irequisiti essenziali – in particolare, del tasso d’interesse e dellecondizioni praticate –, che è riservata al giudice di merito;- inconcludente, poi, è il richiamo operato nel motivo al precedente diquesta Corte rappresentato dalla ordinanza del 26 giugno 2019 n.17110, la quale si è limitata ad affermate che il tasso di interesse e lealtre condizioni possono essere determinate per relationem, conesclusione del rinvio agli usi, ma che in tal caso il contratto deverichiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essereoggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazionedel tasso;- nel caso in esame, infatti, secondo l’insindacabile accertamento delgiudice di merito non si verte in una situazione di contratto perrelationem, bensì di una in cui i contratti sottoscritti recano tutte leindicazioni necessarie per l’individuazione del contenuto delleobbligazioni da essi derivanti e, dunque, presentano unaautosufficiente regolamentazione degli affidamenti concessi;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1852, 2697, secondo comma, 2702, 2935 e2946 cod. civ. per aver la Corte di appello posto a carico dellacorrentista l’onere di dimostrare il mancato deposito della scheda delcontratto di conto corrente in forma scritta, della quale aveva eccepitol’inesistenza, e accolto l’eccezione di prescrizione della banca – a frontedi una azione di mero accertamento – per le rimesse effettuate primadel decennio a ritroso dall’atto di citazione del primo grado;- evidenzia, in particolare, che la nullità del contratto di affidamento,per le ragioni esposte nel primo motivo, conduce a ritenereinsussistente un limite dell’affidamento, per cui le rimesse operato sulNumero registro generale 18615/2024Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 9849/2026Data pubblicazione 16/04/2026conto dovevano considerarsi ripristinatorie;- rileva, sotto altro profilo, che in costanza di rapporto di contocorrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca,non potevano riscontrarsi rimesse solutorie idonee a far decorrere iltermine prescrizionale dalla data della loro annotazione;- il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;- sotto il primo profilo, si osserva che la censura muove dall’assuntodella nullità dei contratti di apertura di credito per difetto del requisitodella forma scritta che è stato negato dalla sentenza impugnata e talestatuizione ha resistito alla censura articolata in questa sede con ilprimo motivo di ricorso;- in ordine al secondo profilo, si ritiene che qualora il correntista agiscaper l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminarel'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effettodell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse dellabanca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsitenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturatala prescrizione (così, Cass. 11 aprile 2024, n. 9756);- con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame del motivodi appello vertente sulla individuazione delle rimesse solutorie,condotta senza la previa eliminazione di tutti gli addebiti indebitamenteeffettuati dalla banca e la conseguente rideterminazione del reale saldopassivo del correntista;- con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1194, 1283, 1284, terzo comma, 1374, 1375 e 2697 cod. civ.,61, 62 e 116 cod. proc. civ., e 117 e 119 t.u.b., per aver la sentenzaimpugnata individuato i versamenti di natura solutoria senza primaprocedere alla cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittimeapplicate dalla banca, attività necessaria al fine di valutare l’effettivosuperamento del fido accordato;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;Numero registro generale 18615/2024Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 9849/2026Data pubblicazione 16/04/2026- sul punto la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo gradoaveva ritenuto la questione di rilevanza pratica poiché «considerato cheutilizzando il criterio del saldo banca la rimessa è solutoria per €263.906,08 e che le competenze prescritte ammontano ad €80.099,62, ne deriva che la rimessa del 27.11.2008 sarebbe daconsiderarsi solutoria anche in ipotesi di utilizzo del criterio del saldorettificato»;- ha, quindi, ritenuto inammissibile il motivo di appello osservando che«L’appellante, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità aconforto della propria tesi, sostiene invece che la questione del criteriodi ricalcolo assume un ruolo centrale e dirimente nella rideterminazionedel saldo, ma non spiega affatto perché, contrariamente a quantoaffermato dal primo giudice e dal CTU, tale questione sarebbe rilevantein concreto, nonostante l’ammontare dell’ultima rimessa solutoriaindividuata dal consulente tecnico»;- orbene, la doglianza non si confronta con la ratio decidendi che hadichiarato inammissibile il motivo di appello articolato sul punto inragione del fatto che l’appellante non aveva chiarito sulla ragione percui la questione sarebbe rilevante in concreto e, dunque, non avevasottoposto la sentenza di primo grado a rituale critica nel rispettodell’art. 342 cod. proc. civ.;- infatti, la ricorrente si limita a ribadire il principio per cui al fine diverificare se un versamento abbia avuto natura solutoria oripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebitiindebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentementerideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando sequest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento, senza,tuttavia, prendere in esame quanto affermato dal giudice di merito inordine alla non concludenza dell’argomentazione esposta;- con il quinto motivo (erroneamente indicato quale quarto) laricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsaNumero registro generale 18615/2024Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 9849/2026Data pubblicazione 16/04/2026applicazione degli artt. 1194, 1283, 1284, terzo comma, 1374, 1375 e2697 cod. civ., 61, 62 e 116 cod. proc. civ. e 117 e 119 t.u.b. nellaparte in cui è stato disatteso il motivo di appello vertente sulla mancataapplicazione del cd. saldo zero, quale valore iniziale da utilizzare per larideterminazione del saldo;- il motivo è infondato;- la decisione impugnata ha condivisibilmente argomentato, sul punto,che «Essendo incontestato in causa, oltre che pacifico in giurisprudenza… che spetta al correntista attore l’onere di produrre gli estratti contosin dal sorgere del rapporto, in mancanza il ricalcolo non può cheessere effettuato a partire dal saldo banca indicato sul primo estrattoconto prodotto»;- infatti, si osserva che il correntista che agisca in giudizio per larideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per laripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degliavvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una validacausa debendi;- ne consegue che, in linea di principio, ove l’azione sia proposta dalcorrentista va assunto come dato di partenza per il ricalcolo del saldo,in presenza di accertate prassi bancarie contra legem, il saldo inizialea debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelliintermedi dopo intervalli non coperti;- infatti, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sulcorrentista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti,sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e averedeve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente dicui si abbia evidenza;- questo non tanto (semplicemente) quando il correntista ometta didepositare tutti gli estratti conto periodici, ma essenzialmente (esoprattutto) quando non sia possibile accertare l'andamento del contomediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come leNumero registro generale 18615/2024Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 9849/2026Data pubblicazione 16/04/2026contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze dellescritture contabili);- tali principi costituiscono consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 8 aprile 2024, n. 9214; Cass.7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543);- non pertinente è il riferimento al principio, anch’esso affermato daquesta Corte, secondo cui in assenza di elementi di prova checonsentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed inmancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifical'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di uncerto importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di daree avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratticonto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi,in quanto espresso limitatamente al caso, non ricorrente nella specie,di proposizione di contrapposte domande da parte della banca e delcorrentista (cfr. Cass. 2 maggio 2024, n. 11735; Cass. 17 gennaio2024, n. 1763; Cass. 19 settembre 2022, n. 27362; Cass. 29 ottobre2020, n. 23852);- con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. degli artt. 1194, 1283, 1284, terzo comma,1374, 1375 e 2697 cod. civ., 61, 62 e 116 cod. proc. civ. e 117 e 119t.u.b. per non aver accolto la Corte territoriale il quinto motivo diappello con il quale si censurava «Erronea esclusione del riconteggiointeressi ai tassi BOT ex art. 117 TUB prima del 23.11.2000»;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove dall’assunto della nullità del (primo) contratto diaffidamento del 23 novembre 2000 per assenza di un valido contrattodi contratto scritto cui accedeva, che è stato smentito dalla Corte diappello con statuizione non utilmente aggredita in questa sede;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;Numero registro generale 18615/2024Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 9849/2026Data pubblicazione 16/04/2026- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]