CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 15206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19044/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrent e – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1802 / 201 7 , depositata in data 14 / 1 2 /2017, non notificata; Irpef –detrazione spese interventi risparmio energetico - comunicazione ENEA - decadenza udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per ciò che in questo giud izio rileva , impugnava lacartella di pagamento , emessa ex art. 36 - ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese, indicate nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 20 09, per i nterventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso. 3. Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio, avanti al la Commissione tributaria regionale del Lazio, che lo rigettava . In particolare, i giudici regionali ritenevano irrilevante, ai fini della decadenza dall’agevolazione, il mancato deposito della ricevuta della comunicazione all’ENEA, in quanto adempimento previsto da un decreto e non dalla legge, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, in base a unmotivo. Il contribuenteresiste con controricorso. Emessa proposta di definizione anticipata da parte del consigliere delegato, l’Agenzia delle entrate ha proposto istanza di decisione. 5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss. della l. n. 296 del 2006,dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, censurando la sentenza laddove ha ritenuto che l’omessa esibizione della ricevuta della comunicazione all’ENEA non determinasse la perdita dell’agevolazione. 2. Il motivo va respinto. 2.1. La questione di diritto risulta infatti già compiutamente esaminata da Cass. 21/03/2024, n. 7657; trattasi di arresto reso all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26/04/2022, sul presupposto della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte doveva pronunciare. In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazioneall'ENEA, ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto. L’arresto nomofilattico della sentenza n. 7657/2024 è stato già seguito inoltre da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019, specificamente per l’omessa comunicazione. Deve pertanto ritenersi superato l’originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151, proprio della sesta sezione (seguita invero di recente da Cass.30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la sopravvenuta Cass. n. 7657/2024), in quanto tale orientamento è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso. 2.2.Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti. La Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 deld.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenutia trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto. Orbene, diversamente da quanto invece riferibile all’ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell'Agenzia delle entrate dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato - che trova nella norma primaria (art.1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell'art.4 del d.m. n. 41/1998- la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis, del d.m. 19 febbraio 2007, come inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c) deld.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l'attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell'istituto. Se è vero che il menzionato art. 4 deld.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art.1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l'omessa o tardiva comunicazione all'ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell'art.1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all'art.1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all'ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata previstaun'espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione. Inoltre, mentre il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione adinterventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame non vi sono contestazioni sui presupposti della detrazione, tra cui la comunicazione dell'inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'Agenzia delle entrate), la comunicazione all'ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. Il d.m. 11 maggio 2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione dell’art. 14, comma 2-quinquies, del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1°gennaio 2017, sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallal. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1°gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta all e disposizioni vigenti ratione temporis. L’originario comma 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Occorre appena precisare che nel caso di specie la CTR ha accertato la sussistenza dei presupposti sostanziali per beneficiare della detrazione e invero risulta contestata solo l’omessa esibizione della ricevuta della comunicazione. 3. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato. In presenza di proposta di definizione anticipata, cui la decisione è conforme, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite oltre che delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1- quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M rigetta ilricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite, che liquida in euro 1.210,00, per compensi, oltre esborsi per euro 200,00, spese forfettarie al 15 per cento ed accessori, nonchè della somma di e uro 500,00 , ai sensi