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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 03184/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 595, comma 3 cod. pen.; premesso che non può aversi riguardo alle memorie redatte personalmente dall'imputato (cfr. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Laudati, Rv. 276782 - 01: «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»), il che esime dal dilungarsi per rilevare la tardività di quella presentata in data 7 ottobre 2024 per l'udienza del giorno 9 ottobre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, lungi dal contenere censure di legittimità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non si confronta con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 595, comma 3 cod. pen.; premesso che non può aversi riguardo alle memorie redatte personalmente dall'imputato (cfr. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Laudati, Rv. 276782 - 01: «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»), il che esime dal dilungarsi per rilevare la tardività di quella presentata in data 7 ottobre 2024 per l'udienza del giorno 9 ottobre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, lungi dal contenere censure di legittimità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non si confronta con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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