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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 46940/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la ordinanza del 18/05/2022 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 maggio 2022 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 20 aprile 2022, con la quale gli veniva applicata la misura del divieto di dimora nella Provincia di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, censurando con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla gravità del quadro indiziario, in considerazione della ritenuta esclusione dei gravi indizi di colpevolezza riguardo ai reati-fine oggetto della provvisoria incolpazione formulata in sede cautelare.

Si assume, al riguardo, la mancata indicazione degli elementi dai quali è stata concretamente desunta la stabilità e continuità della partecipazione al contestato sodalizio criminale, avendo l'ordinanza impugnata fatto riferimento ad episodi del tutto isolati o di breve durata, senza precisare la ragione della ritenuta connotazione fiduciaria della collaborazione che egli avrebbe intrattenuto con gli altri sodali.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 ottobre 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, reiterando, per un verso, profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare e limitandosi, per altro verso, a contestare assertivamente il vaglio delibativo ivi operato, senza articolare un adeguato confronto critico- argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative illustrate a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta.

2. Nel ripercorrere il quadro delle emergenze indiziarie già valutate nell'ordinanza impositiva della misura, il provvedimento impugnato ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando sia la struttura organizzativa e le connotazioni funzionali dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia le condotte globalmente ritenute sintomatiche della intraneità del ricorrente al sodalizio, in favore del quale egli risulta avere stabilmente prestato il suo contributo operativo attraverso lo svolgimento delle funzioni di "palo" nella vendita di stupefacenti organizzata nella cd.

"piazza di spaccio" - sì come ricostruita sulla base dell'esame delle immagini direttamente tratte dalle telecamere -, la consegna ad altro coindagato (con relativo conteggio) dei proventi dell'attività illecita e l'accesso costantemente effettuato nei luoghi che il sodalizio utilizzava quali basi operative.

Al riguardo, inoltre, occorre considerare, per quel che attiene alla limitata estensione temporale del periodo di osservazione, che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione associativa non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471).

Né può ritenersi ostativa alla ritenuta partecipazione al sodalizio l'ulteriore profilo di doglianza attinente alla intervenuta esclusione della gravità del quadro indiziario in ordine ai reati-fine contestati, pacifica dovendosi ritenere l'affermazione del principio secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (ex multis, v.

Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).

3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la ordinanza del 18/05/2022 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 maggio 2022 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 20 aprile 2022, con la quale gli veniva applicata la misura del divieto di dimora nella Provincia di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, censurando con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla gravità del quadro indiziario, in considerazione della ritenuta esclusione dei gravi indizi di colpevolezza riguardo ai reati-fine oggetto della provvisoria incolpazione formulata in sede cautelare. Si assume, al riguardo, la mancata indicazione degli elementi dai quali è stata concretamente desunta la stabilità e continuità della partecipazione al contestato sodalizio criminale, avendo l'ordinanza impugnata fatto riferimento ad episodi del tutto isolati o di breve durata, senza precisare la ragione della ritenuta connotazione fiduciaria della collaborazione che egli avrebbe intrattenuto con gli altri sodali. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 ottobre 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, reiterando, per un verso, profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare e limitandosi, per altro verso, a contestare assertivamente il vaglio delibativo ivi operato, senza articolare un adeguato confronto critico- argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative illustrate a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta. 2. Nel ripercorrere il quadro delle emergenze indiziarie già valutate nell'ordinanza impositiva della misura, il provvedimento impugnato ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando sia la struttura organizzativa e le connotazioni funzionali dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia le condotte globalmente ritenute sintomatiche della intraneità del ricorrente al sodalizio, in favore del quale egli risulta avere stabilmente prestato il suo contributo operativo attraverso lo svolgimento delle funzioni di "palo" nella vendita di stupefacenti organizzata nella cd. "piazza di spaccio" - sì come ricostruita sulla base dell'esame delle immagini direttamente tratte dalle telecamere -, la consegna ad altro coindagato (con relativo conteggio) dei proventi dell'attività illecita e l'accesso costantemente effettuato nei luoghi che il sodalizio utilizzava quali basi operative. Al riguardo, inoltre, occorre considerare, per quel che attiene alla limitata estensione temporale del periodo di osservazione, che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione associativa non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471). Né può ritenersi ostativa alla ritenuta partecipazione al sodalizio l'ulteriore profilo di doglianza attinente alla intervenuta esclusione della gravità del quadro indiziario in ordine ai reati-fine contestati, pacifica dovendosi ritenere l'affermazione del principio secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (ex multis, v. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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