CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza e di diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure in punto di responsabilità, fondate essenzialmente sul difetto di elemento psicologico, non sono consentite, perché non proposte in appello. 2.2. Quella riguardante la particolare tenuità del fatto è generica, risolvendosi in una mera manifestazione di dissenso, senza un confronto critico con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per disattendere il relativo motivo d'appello. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno