CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26888/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA ze73 sul ricorso iscritto al n. 3305/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Car- so n.34; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.153/11/2012 depositata il 17 dicembre 2012, non noti- ficata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mila- no n.375/26/11 con cui era stato accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP 2005. 2. In particolare, la CTR non condivideva la decisione di primo grado e confermava l'impianto e la misura delle riprese, relative alla vendita nel periodo di imposta da parte della società di unità immobiliari, nel quadro di un accertamento ex artt.55 del d.P.R. n.633 del 1972 e 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 poggiante non unicamente sugli scostamenti dai valori OMI, bensì su un compendio di elementi probatori, tra cui l'importo mutuato dall'acquirente in misura superio- re rispetto al prezzo esposto nel singolo contratto di compravendita rogato, ['incongruente definizione di corrispettivi tra varie unità im- mobiliari facenti parte dello stesso fabbricato o complesso, lo scosta- mento anche dai dati scaturenti da studio di settore applicato. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 4. Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell'ec- cezione di tardività del ricorso, ritualmente articolata dall'Agenzia e, comunque, adempimento da effettuarsi d'ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 17 dicem- bre 2012, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica il 31 gennaio 2014. Tuttavia, il termine per impugnare era semestrale e non annuale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato de- positato successivamente al 10.12.2010, tale essendo la data del ri- corso introduttivo come si legge a pag.4 del controricorso, fatto non contestato e coerente con la notifica del questionario antecedente al processo, avvenuta 1'11 marzo 2010, e con la notifica dell'atto imposi- tivo avvenuta 1111 ottobre 2010 (cfr. p.2 ricorso). 5. Pertanto, il ricorso per cassazione si rivela tardivo ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ., in quanto il termine "lungo" di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commis- sioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, ed è scaduto il 17.6.2013. Oltretutto, il Collegio osserva che il ricorso è anche incon- gruente con il contenuto della decisione, visto che, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, l'accertamento non si è basato solo sui valori OMI. 6. In conclusione, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, il ri- corso dev'essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma il 27 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]M ia er