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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:375
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0223_RES

Causa T‑223/21 SE contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023 «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Contratto d’assunzione – Articolo 2, lettera b), del RAA – Rigetto della candidatura – Promozione – Reinquadramento – Nuovo contratto – Scadenza del contratto – Articolo 8, secondo comma, e articolo 10, paragrafo 3, del RAA – Errore di diritto – Parità di trattamento – Ricorso di annullamento – Ricevibilità» Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Decisione adottata previo riesame della situazione dell’interessato e sulla base di elementi nuovi – Ricevibilità (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 23‑25) Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Conclusione di un contratto al fine di occupare a titolo temporaneo un impiego permanente – Rinnovo dopo la scadenza – Esclusione – Nozione di scadenza – Risoluzione – Esclusione – Conclusione di un nuovo contratto nel corso della durata del contratto iniziale – Ammissibilità – Presupposti [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), 8, comma 2, e 47, b), ii)] (v. punti 63‑73, 75, 90‑93) Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Durata massima totale di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Assenza di limiti quanto al numero di rinnovi – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto della durata massima di assunzione [Artt. 288, comma 2, e 336 TFUE; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), e 8, comma 2; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1] (v. punti 76‑89) Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Nota dell’amministrazione in cui vengono esposte considerazioni riprese in seguito nella decisione di rigetto del reclamo – Esclusione (Statuto dei funzionari, art. 90) (v. punti 103, 104) Funzionari – Agenti temporanei – Reinquadramento – Diritto al reinquadramento – Assenza – Potere discrezionale dell’amministrazione – Mancata organizzazione di un esercizio di reinquadramento – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza [Statuto dei funzionari, art. 45; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), 8, comma 2, 10, § 3, 15 e 16] (v. punti 111, 112, 115‑117, 151) Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Conclusione di un contratto al fine di occupare a titolo temporaneo un impiego permanente – Trattamento differenziato di tali agenti rispetto alle condizioni di lavoro di altre categorie di agenti temporanei – Incomparabilità delle diverse situazioni – Insussistenza di discriminazione – Richiamo delle regole applicabili ad altre istituzioni – Irrilevanza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regime applicabile agli altri agenti, art. 2, da a) a c)] (v. punti 126, 127, 129, 130, 137‑140, 142, 150) Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Nozione – Perdita di opportunità derivante dal rigetto illegittimo di una candidatura – Criteri di valutazione del danno (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 157, 161‑172, 176‑181) Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Nozione – Perdita dell’opportunità di diventare funzionario tramite un concorso interno in seguito al rigetto illegittimo di una candidatura per un posto di agente temporaneo – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 182, 183) [OSCURATO:PERSONA] maggio 2018 il ricorrente, SE, è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] europea in qualità di agente temporaneo del gruppo di funzioni assistente (AST) al fine di occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente sulla base dell’articolo 2, lettera b), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»).

Il contratto iniziale per un periodo di tre anni è stato successivamente prorogato per un periodo di due anni.

Il ricorrente ha presentato, nel corso del suo contratto iniziale, la propria candidatura a due posti permanenti del gruppo di funzioni amministratore (AD) divenuti disponibili all’interno della sua unità (in prosieguo, il secondo di tali posti: il «posto controverso»). [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le candidature del ricorrente in quanto inammissibili per il motivo che la sua assunzione a detti posti avrebbe richiesto la conclusione di un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, il che sarebbe stato in contrasto con l’articolo 8, secondo comma, del RAA.

Nel frattempo il ricorrente ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), al fine di ottenere, da parte dell’amministrazione, una posizione definitiva, da un lato, quanto alla questione circa la possibilità di essere ammesso alla promozione, al reinquadramento o all’assegnazione a un impiego di grado superiore e, dall’altro, quanto alla questione circa la possibilità di presentare candidatura e di essere assegnato ad altri impieghi come agente temporaneo in seno alla [OSCURATO:PERSONA].

Investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso nonché contro la risposta della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della sua ammissibilità a una promozione o a un reinquadramento, il Tribunale, statuendo in sezione ampliata, annulla la decisione di rigetto della candidatura e chiarisce l’interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA per quanto riguarda la possibilità per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di beneficiare di un secondo contratto in questa stessa qualità entro i limiti fissati da questo medesimo articolo.

Giudizio del Tribunale Per quanto riguarda, in primo luogo, il rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso, il Tribunale anzitutto ricorda che, sebbene l’articolo 2, lettera b), del RAA preveda espressamente che agenti temporanei possano essere assunti per occupare un impiego permanente, detto articolo precisa che tale assunzione non può che essere a titolo temporaneo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, il contratto di un agente di cui all’articolo 2, lettera b) o lettera d), non può avere durata superiore a quattro anni; esso può avere una durata inferiore e il suo contratto può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso.

Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell’agente nella sua qualità di agente temporaneo ai sensi di tali disposizioni.

Alla scadenza del contratto, l’agente può occupare un impiego permanente nell’istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto.

Al riguardo, la nozione di scadenza del contratto richiamata all’articolo 8, secondo comma, quarta frase, del RAA e riguardante la fine del periodo per il quale il contratto di un agente temporaneo è stato concluso non è equivalente alla nozione di risoluzione del contratto, che interviene prima di tale fine.

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’assunzione del ricorrente nel posto controverso avesse necessariamente implicato la risoluzione del suo contratto di agente temporaneo concluso sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, l’articolo 8, secondo comma, quarta frase, del RAA non sarebbe applicabile alla situazione del ricorrente.

L’obiettivo principale dell’articolo 8, secondo comma, del RAA è infatti di limitare il ricorso agli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, i quali occupano temporaneamente impieghi permanenti destinati ad essere occupati da funzionari, e la durata massima totale di sei anni del rapporto di lavoro di un agente temporaneo assunto in tale qualità sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA ha lo scopo di perseguire tale obiettivo.

Di conseguenza, l’articolo 8, secondo comma, del RAA non osta alla possibilità per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di concludere un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, purché sia rispettato il limite temporale di sei anni previsto da detta disposizione.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la possibilità per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di essere ammesso a una promozione o a un reinquadramento, il Tribunale conferma la risposta fornita al ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA].

Esso constata, al riguardo, che il RAA non prevede alcuna possibilità di promozione per gli agenti temporanei, ma piuttosto, in applicazione dei suoi articoli 15 e 16, prevede la possibilità di essere classificati a un grado corrispondente alle funzioni che essi sono chiamati ad esercitare nel corso della durata del loro contratto.

Per quanto riguarda la possibilità di un reinquadramento, il Tribunale ritiene che, giacché il RAA non prevede un obbligo incombente all’amministrazione di procedere a un esercizio di reinquadramento degli agenti temporanei, essa possa decidere, nell’ambito dell’autonomia amministrativa di cui gode, di non organizzare un esercizio di reinquadramento per gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

Una siffatta decisione non è affatto in contrasto con il principio di non discriminazione, tanto più che essa si applica parimenti alle stesse categorie di agenti temporanei all’interno della medesima istituzione.

Il legislatore ha infatti creato diverse categorie di agenti temporanei che godono di condizioni di lavoro diverse e che rientrano, di conseguenza, in situazioni non comparabili, cosicché non è possibile dimostrare una differenza di trattamento tra gli agenti temporanei appartenenti a tali categorie che costituisca una discriminazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Pertanto, gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA non si trovano in una situazione comparabile alla situazione degli agenti appartenenti alle altre categorie di agenti temporanei.

La differenza fondamentale tra le diverse categorie di agenti temporanei risiede nel «tipo di impiego» occupato da ciascuna delle categorie interessate, e non direttamente nella durata del contratto.

Infatti, le diverse categorie di agenti temporanei mirano a rispondere ad esigenze diverse delle istituzioni, degli organi o degli organismi.

Di conseguenza, la durata dei contratti che le diverse categorie di agenti temporanei possono concludere deriva direttamente dai diversi tipi di impieghi che essi possono occupare e quindi dalla loro diversa natura.

In terzo luogo, il Tribunale esamina le condizioni da cui dipende la configurabilità della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

Esso constata, al riguardo, che l’illegittimità commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ha privato il ricorrente di un’effettiva opportunità di ottenere l’assunzione al posto controverso, cosicché esiste un nesso di causalità tra l’illegittimità della decisione di rigetto della candidatura e l’asserita perdita di opportunità.

Per stabilire l’importo del risarcimento da versare per la perdita di tale opportunità, il criterio della perdita di retribuzione non può di per sé determinare l’entità del risarcimento del danno causato.

In tal caso, il danno subito non può essere assimilato all’importo della retribuzione che sarebbe stata percepita se detta possibilità si fosse avverata, poiché, tenuto conto del potere discrezionale di cui gode l’istituzione in materia, l’interessato non può far valere alcun diritto ad essere assunto.

Di conseguenza, il danno di cui detto interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento non può corrispondere al lucro cessante derivante dalla perdita di un diritto.

Pertanto, dopo aver valutato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, il danno subito ex aequo et bono, il Tribunale condanna la [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente la somma forfettaria di EUR 10000.

Per quanto riguarda il danno consistente nella perdita di opportunità di diventare funzionario partecipando ai concorsi interni organizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] e riservati agli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD, il Tribunale rileva che le condizioni da cui dipende la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] non sono soddisfatte.

Infatti, la decisione di rigetto non aveva come conseguenza di impedire al ricorrente di diventare amministratore in seno alla [OSCURATO:PERSONA] e non ostava a che il ricorrente presentasse la sua candidatura per altri posti del gruppo di funzioni AD che erano vacanti alla [OSCURATO:PERSONA] successivamente all’adozione di detta decisione, così come essa non gli impediva di essere assunto, in futuro, per un posto di livello AD, ad esempio, sulla base dell’articolo 2, lettera a), del RAA.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0223_RES Causa T‑223/21 SE contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023 «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Contratto d’assunzione – Articolo 2, lettera b), del RAA – Rigetto della candidatura – Promozione – Reinquadramento – Nuovo contratto – Scadenza del contratto – Articolo 8, secondo comma, e articolo 10, paragrafo 3, del RAA – Errore di diritto – Parità di trattamento – Ricorso di annullamento – Ricevibilità» Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Decisione adottata previo riesame della situazione dell’interessato e sulla base di elementi nuovi – Ricevibilità (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 23‑25) Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Conclusione di un contratto al fine di occupare a titolo temporaneo un impiego permanente – Rinnovo dopo la scadenza – Esclusione – Nozione di scadenza – Risoluzione – Esclusione – Conclusione di un nuovo contratto nel corso della durata del contratto iniziale – Ammissibilità – Presupposti [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), 8, comma 2, e 47, b), ii)] (v. punti 63‑73, 75, 90‑93) Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Durata massima totale di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Assenza di limiti quanto al numero di rinnovi – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto della durata massima di assunzione [Artt. 288, comma 2, e 336 TFUE; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), e 8, comma 2; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1] (v. punti 76‑89) Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Nota dell’amministrazione in cui vengono esposte considerazioni riprese in seguito nella decisione di rigetto del reclamo – Esclusione (Statuto dei funzionari, art. 90) (v. punti 103, 104) Funzionari – Agenti temporanei – Reinquadramento – Diritto al reinquadramento – Assenza – Potere discrezionale dell’amministrazione – Mancata organizzazione di un esercizio di reinquadramento – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza [Statuto dei funzionari, art. 45; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), 8, comma 2, 10, § 3, 15 e 16] (v. punti 111, 112, 115‑117, 151) Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Conclusione di un contratto al fine di occupare a titolo temporaneo un impiego permanente – Trattamento differenziato di tali agenti rispetto alle condizioni di lavoro di altre categorie di agenti temporanei – Incomparabilità delle diverse situazioni – Insussistenza di discriminazione – Richiamo delle regole applicabili ad altre istituzioni – Irrilevanza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regime applicabile agli altri agenti, art. 2, da a) a c)] (v. punti 126, 127, 129, 130, 137‑140, 142, 150) Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Nozione – Perdita di opportunità derivante dal rigetto illegittimo di una candidatura – Criteri di valutazione del danno (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 157, 161‑172, 176‑181) Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Nozione – Perdita dell’opportunità di diventare funzionario tramite un concorso interno in seguito al rigetto illegittimo di una candidatura per un posto di agente temporaneo – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 182, 183) [OSCURATO:PERSONA] maggio 2018 il ricorrente, SE, è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] europea in qualità di agente temporaneo del gruppo di funzioni assistente (AST) al fine di occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente sulla base dell’articolo 2, lettera b), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»). Il contratto iniziale per un periodo di tre anni è stato successivamente prorogato per un periodo di due anni. Il ricorrente ha presentato, nel corso del suo contratto iniziale, la propria candidatura a due posti permanenti del gruppo di funzioni amministratore (AD) divenuti disponibili all’interno della sua unità (in prosieguo, il secondo di tali posti: il «posto controverso»). [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le candidature del ricorrente in quanto inammissibili per il motivo che la sua assunzione a detti posti avrebbe richiesto la conclusione di un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, il che sarebbe stato in contrasto con l’articolo 8, secondo comma, del RAA. Nel frattempo il ricorrente ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), al fine di ottenere, da parte dell’amministrazione, una posizione definitiva, da un lato, quanto alla questione circa la possibilità di essere ammesso alla promozione, al reinquadramento o all’assegnazione a un impiego di grado superiore e, dall’altro, quanto alla questione circa la possibilità di presentare candidatura e di essere assegnato ad altri impieghi come agente temporaneo in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso nonché contro la risposta della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della sua ammissibilità a una promozione o a un reinquadramento, il Tribunale, statuendo in sezione ampliata, annulla la decisione di rigetto della candidatura e chiarisce l’interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA per quanto riguarda la possibilità per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di beneficiare di un secondo contratto in questa stessa qualità entro i limiti fissati da questo medesimo articolo. Giudizio del Tribunale Per quanto riguarda, in primo luogo, il rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso, il Tribunale anzitutto ricorda che, sebbene l’articolo 2, lettera b), del RAA preveda espressamente che agenti temporanei possano essere assunti per occupare un impiego permanente, detto articolo precisa che tale assunzione non può che essere a titolo temporaneo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, il contratto di un agente di cui all’articolo 2, lettera b) o lettera d), non può avere durata superiore a quattro anni; esso può avere una durata inferiore e il suo contratto può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell’agente nella sua qualità di agente temporaneo ai sensi di tali disposizioni. Alla scadenza del contratto, l’agente può occupare un impiego permanente nell’istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto. Al riguardo, la nozione di scadenza del contratto richiamata all’articolo 8, secondo comma, quarta frase, del RAA e riguardante la fine del periodo per il quale il contratto di un agente temporaneo è stato concluso non è equivalente alla nozione di risoluzione del contratto, che interviene prima di tale fine. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’assunzione del ricorrente nel posto controverso avesse necessariamente implicato la risoluzione del suo contratto di agente temporaneo concluso sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, l’articolo 8, secondo comma, quarta frase, del RAA non sarebbe applicabile alla situazione del ricorrente. L’obiettivo principale dell’articolo 8, secondo comma, del RAA è infatti di limitare il ricorso agli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, i quali occupano temporaneamente impieghi permanenti destinati ad essere occupati da funzionari, e la durata massima totale di sei anni del rapporto di lavoro di un agente temporaneo assunto in tale qualità sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA ha lo scopo di perseguire tale obiettivo. Di conseguenza, l’articolo 8, secondo comma, del RAA non osta alla possibilità per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di concludere un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, purché sia rispettato il limite temporale di sei anni previsto da detta disposizione. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la possibilità per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di essere ammesso a una promozione o a un reinquadramento, il Tribunale conferma la risposta fornita al ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esso constata, al riguardo, che il RAA non prevede alcuna possibilità di promozione per gli agenti temporanei, ma piuttosto, in applicazione dei suoi articoli 15 e 16, prevede la possibilità di essere classificati a un grado corrispondente alle funzioni che essi sono chiamati ad esercitare nel corso della durata del loro contratto. Per quanto riguarda la possibilità di un reinquadramento, il Tribunale ritiene che, giacché il RAA non prevede un obbligo incombente all’amministrazione di procedere a un esercizio di reinquadramento degli agenti temporanei, essa possa decidere, nell’ambito dell’autonomia amministrativa di cui gode, di non organizzare un esercizio di reinquadramento per gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA. Una siffatta decisione non è affatto in contrasto con il principio di non discriminazione, tanto più che essa si applica parimenti alle stesse categorie di agenti temporanei all’interno della medesima istituzione. Il legislatore ha infatti creato diverse categorie di agenti temporanei che godono di condizioni di lavoro diverse e che rientrano, di conseguenza, in situazioni non comparabili, cosicché non è possibile dimostrare una differenza di trattamento tra gli agenti temporanei appartenenti a tali categorie che costituisca una discriminazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA non si trovano in una situazione comparabile alla situazione degli agenti appartenenti alle altre categorie di agenti temporanei. La differenza fondamentale tra le diverse categorie di agenti temporanei risiede nel «tipo di impiego» occupato da ciascuna delle categorie interessate, e non direttamente nella durata del contratto. Infatti, le diverse categorie di agenti temporanei mirano a rispondere ad esigenze diverse delle istituzioni, degli organi o degli organismi. Di conseguenza, la durata dei contratti che le diverse categorie di agenti temporanei possono concludere deriva direttamente dai diversi tipi di impieghi che essi possono occupare e quindi dalla loro diversa natura. In terzo luogo, il Tribunale esamina le condizioni da cui dipende la configurabilità della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Esso constata, al riguardo, che l’illegittimità commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ha privato il ricorrente di un’effettiva opportunità di ottenere l’assunzione al posto controverso, cosicché esiste un nesso di causalità tra l’illegittimità della decisione di rigetto della candidatura e l’asserita perdita di opportunità. Per stabilire l’importo del risarcimento da versare per la perdita di tale opportunità, il criterio della perdita di retribuzione non può di per sé determinare l’entità del risarcimento del danno causato. In tal caso, il danno subito non può essere assimilato all’importo della retribuzione che sarebbe stata percepita se detta possibilità si fosse avverata, poiché, tenuto conto del potere discrezionale di cui gode l’istituzione in materia, l’interessato non può far valere alcun diritto ad essere assunto. Di conseguenza, il danno di cui detto interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento non può corrispondere al lucro cessante derivante dalla perdita di un diritto. Pertanto, dopo aver valutato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, il danno subito ex aequo et bono, il Tribunale condanna la [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente la somma forfettaria di EUR 10000. Per quanto riguarda il danno consistente nella perdita di opportunità di diventare funzionario partecipando ai concorsi interni organizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] e riservati agli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD, il Tribunale rileva che le condizioni da cui dipende la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] non sono soddisfatte. Infatti, la decisione di rigetto non aveva come conseguenza di impedire al ricorrente di diventare amministratore in seno alla [OSCURATO:PERSONA] e non ostava a che il ricorrente presentasse la sua candidatura per altri posti del gruppo di funzioni AD che erano vacanti alla [OSCURATO:PERSONA] successivamente all’adozione di detta decisione, così come essa non gli impediva di essere assunto, in futuro, per un posto di livello AD, ad esempio, sulla base dell’articolo 2, lettera a), del RAA.
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