CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 14855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oufyan [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avversola sentenza del 20/11/2025 del Tribunale di Brescia.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessoaumento della pena per la recidiva.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia, all’esito digiudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previstodall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e, previa applicazione delladiminuente determinata dalla scelta del rito, lo ha condannato alla pena di un annodi reclusione ed € 1.200,00 di multa, con contestuale confisca e distruzione dellostupefacente in sequestro e confisca della somma di denaro pure sequestrata, aisensi dell’art.85-bis, T.U. stup..2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia,articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art.99, comma 3, cod.pen.,determinato dall’omesso aumento della pena per la recidiva; ha osservato che, inmotivazione, il giudice aveva ritenuto correttamente contestata la recidivapluriaggravata dopo avere escluso la sussistenza dei presupposti per laconcessione delle circostanze attenuanti generiche, omettendo però di effettuarel’aumento di pena nella misura fissa della metà.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.81 cod.pen.,conseguente all’omesso aumento della pena a titolo di continuazione; ha espostoche l’imputato era stato condannato in relazione alla detenzione di sostanzestupefacenti di diversa tipologia e che il capo di imputazione aveva fatto espressoriferimento alla sussistenza di una continuazione tra reati; deduceva, quindi, cheil giudice avrebbe errato nel non apportare alcun aumento di pena a tale titolo.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoriascritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in riferimento all’omessoaumento di pena per la recidiva.4. Il ricorso, proposto dal Procuratore Generale ai sensi dell’569cod.proc.pen. per violazione di legge, è fondato limitatamente al primo motivo.5. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudiceprocedente, dopo avere ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, ha ritenuto correttamente contestata esussistente la recidiva reiterata e specifica, valutando il reato sub iudice qualesintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato; omettendo, peraltro,nel calcolo della sanzione, di provvedere all’aumento della pena nella misura fissadella metà, come previsto dall’art.99, comma 3, cod.pen..6. Il secondo motivo è infondato.Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio per cuil'art. 73, comma 5, T.U. stup., contestato nel caso di specie, prevede un'unicafigura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una dellecondotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente chene costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanzestupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complessocome fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati inconcorso tra loro, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazionedell’istituto della continuazione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.274076 – 02).7. Conseguentemente, in riferimento al disposto dell’art.620, lett.l),cod.proc.pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordineall’omesso aumento per la ritenuta recidiva, con contestuale rideterminazionedella pena finale in anni uno e mesi sei di reclusione ed € 2.700,00 di multa,operando l’aumento della metà rispetto alla sanzione determinata dal giudice aquo; mentre, nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso calcolo dellarecidiva e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euroduemilasettecento di multa; rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]