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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 04511/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28380/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] – quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Contratti bancari – Fideiussione – Clausole riproduttive di intesa restrittiva della concorrenza - Nullità – Rilievo d’ufficio –Effetti R.G.N. 28380/2021 Ud. 11/02/2026CC Sez.

S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 2 di 8 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1584/2021 depositata il 10/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] – quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2028 S.R.L. –impugna la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1584/20021, pubblicata in data 10 settembre 2021, la quale, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – ed in particolare dell’eccezione di nullità dal medesimo sollevata in sede di comparsa conclusionale in appello e successivamente fatta oggetto di contraddittorio tra le parti –ha accertato la nullità di due fideiussioni, rilasciate sempre da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’originaria creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nelle date del 21 novembre 2003 e del 17 febbraio 2006, in quanto riproduttive di clausole riproduttivedi un’intesa restrittiva della concorrenza. 2.La Corte d’appello, infatti, dopo aver affermato la possibilità di procedere al vaglio dell’eccezione di nullità in quanto questione rilevabile d’ufficio, ha evidenziato che le due fideiussioni contenevano tre clausole corrispondenti ad uno schema predisposto dall’A.B.I. e già ritenuto frutto di una intesa anticoncorrenziale con provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

La Corte territoriale ha quindi concluso che le fideiussioni in questione costituivano contratti c.d.

“a valle” di tale intesa e si è Sez.

S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 3 di 8 conseguentemente pronunciata nel senso della nullità integrale delle garanzie

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre [OSCURATO:PERSONA] sempre quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2028 [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a quattro motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112, 113,115, 342 e 345 c.p.c. nonché “intangibilità del giudicato in relazione alla domanda di nullità della fideiussione per contrasto con la legge antitrust; violazione del principio della specificità dei motivi di appello; violazione del divieto di introduzione di domande nuove”.

Si impugna la decisione della Corte barese, in quanto la stessa avrebbe dichiarato la nullità della garanzia a seguito dell’eccezione sollevata dall’odierno controricorrente solo in comparsa conclusionale e sulla scorta di una serie di allegazioni del tutto nuove.

Argomenta ulteriormente la ricorrente che in ordine alla validità delle garanzie si era ormai formato un giudicato interno, non avendo l’odierno controricorrente proposto specifico appello avverso la decisione di primo grado che avrebbe implicitamente ritenuto valida la garanzia.

Sez.

S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 4 di 8

1.2. Il secondo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: “Violazione e falsa applicazione e omesso esame di una fatto decisivo della controversia ai sensi dei nn.3 e 5 dell’art.360 cpc in riferimento al difetto di legittimazione dell’appellante sulla domanda di nullità- omesso rilievo ex officio della carenza di legittimazione ad agire.”.

La ricorrente censura la decisione impugnata, in quanto, la stessa: − avrebbe applicato la tutela di cui alla Legge n. 287/1990 – riconosciuta ai soli consumatori – all’odierno controricorrente senza che questi avesse dato prova di avere tale veste; − avrebbe dichiarato la nullità dell a garanzia , sebbene la violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza possa determinare, nei contratti c.d.

“a valle” un mero diritto al risarcimento dei danni. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, la “ v iolazione e/o falsa applicazione e/o falsa interpretazione della L. n. 287 del 1990, art. 2- dell'art. 1419 c.c. e degli artt. 345 comma 3 e 115 cpc e 2697 c.c.”.

Si censura la decisione impugnata per essere pervenuta alla declaratoria di nullità integrale delle garanzie, laddove –argomenta la ricorrente – la declaratoria di nullità avrebbe dovuto essere limitata alle sole tre clausole ritenute riproduttive del modulo A.B.I. non essendo stata data prova, da parte de ll’odierno controricorrente , del carattere decisivo delle clausole medesime. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce la “ violazione e/o falsa applicazione e/o falsa interpretazione del provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005 degli artt. 113 e 115 cpc e 2697 c.c.”.

La ricorrente, infine, censura la decisione impugnata per aver affermato che la presenza - nelle garanzie concesse dall’odierno controricorrente - delle tre clausole conformi al modello A.B.I.

Sez.

S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 5 di 8 costituiva elemento dal quale desumere la perdurante esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza.

Contesta che la fideiussione rilasciata nel 2006 – in quanto successiva al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia – possa ritenersi ancora recepimento in un contratto “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla stessa Banca d’Italia.

Argomenta, quindi, che “La prova che l’appellante avrebbe dovuto fornire infatti è sul dato oggettivo consistente nell'utilizzo “uniforme” di quelle clausole tra le banche italiane, dimostrazione che non può prescindere dalla ulteriore verifica della circostanza che tale eventuale “uniformità” fosse il frutto di una perdurante “intesa esistente tra le banche”, e non il mero risultato della reiterazione di modelli ormai consolidatisi sul mercato e rispondenti a legittime ragioni negoziali, in maniera del tutto spontanea e non coordinata tra le banche.”. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato.

Al di là della considerazione per cui il motivo non aggredisce minimamente la ratio fondamentale della decisione costituita dall’affermazione della rilevabilità d’ufficio della nullità – peraltro in piena conformità ai principi enunciati da questa Corte in materia (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 7294 del 22/03/2017 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19251 del 19/07/2018; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14537 del 30/05/2025) – ed al di là dell’osservazione per cui il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. risulta del tutto inammissibilmente non argomentato, è sufficiente rilevare che , tra i motivi di gravame proposti dall’odierno controricorrente, rientrava anche l’invocata applicazione della fattispecie di liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c., di per sé sufficiente a rendere Sez.

S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 6 di 8 ancora contestata la garanzia e, conseguentemente, ad escludere la formazione di qualsiasi giudicato sulla validità della stessa. 3.Infondato è, parimenti, il secondo motivo di ricorso.

Radicalmente infondata è la tesi – peraltro del tutto apodittica - per cui la disciplina in tema di intese restrittive della concorrenza sarebbe dettata a tutela esclusivamente dei consumatori, essendo sufficiente richiamare sul punto il diametralmente opposto orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 2207 del 04/02/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14716 del 13/07/2005), peraltro sulla base dell’evidente dato testuale della disciplina.

Parimenti infondata è la tesi – sostenuta nel motivo – per cui la violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza verrebbe a fondare –nei c.d. contratti “a valle” – il solo diritto al risarcimento dei danni, essendo anche in questo caso sufficiente richiamare ilprincipio espressoda questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).

4. È , tuttavia, proprio quest’ultimo richiamo ad evidenziare, invece, la fondatezza del terzo motivo di ricorso.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], sono bensì affetti dal vizio della nullità, ma tale nullità ha carattere meramente parziale – ai sensi degli artt. 2, comma 3 Legge n. 287/1990 e 1419 c.c. – in quanto interessa le sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287 / 1990 e 101, TFUE, siccome riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, ma non investe la garanzia nella sua integralità e non può condurre, conseguentemente, alla declaratoria di invalidità dell’intera fideiussione(cfr. altresì Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 26957 Sez.

S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 7 di 8 del 20/09/2023), a meno che non sia individuabile una diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti comprovata , costituendo, tuttavia, tale ultimo profilo oggetto di uno specifico onere di allegazione e prova della parte che voglia conseguire la declaratoria di nullità integrale della fideiussione ed essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024).

La decisione impugnata ha statuito in modo evidentemente difforme da tali principi, in quanto la Corte barese è pervenuta alla declaratoria di integrale nullità della garanzia sulla scorta della mera constatazione della presenza in quest’ultima di clausole conformi al modello A.B.I. ritenuto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza ma senza in alcun modo verificare né l’interdipendenza del resto del contratto da tali clausole né, ancor prima, la sussistenza di adeguata allegazione e prova di tale interdipendenza da parte dell’odierno controricorrente. 5.Infondato risulta l’ultimo motivo.

La decisione impugnata, infatti, conformandosi pienamente al già reiteratamente richiamato insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite (ancora Cass. Sez.

U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021) s i è venuta a fondare non sulla mera acquisizione del provvedimento della Banca d’Italia che ha accertato l’intesa restrittiva della concorrenza, ma anche sulla conoscenza che del provvedimento medesimo la Corte territoriale poteva acquisire sulla scorta del richiamo che ad esso era stato operato una decisione di questa Corte (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017), senza che sul punto il ricorso alcuna censura venga a svolgere.

6. In conclusione il ricorso va accolto in relazione al solo terzo motivo, disattesi gli altri, e la decisione impugnata deve essere Sez.

S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 8 di 8 cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, la quale, mel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28380/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] – quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Contratti bancari – Fideiussione – Clausole riproduttive di intesa restrittiva della concorrenza - Nullità – Rilievo d’ufficio –Effetti R.G.N. 28380/2021 Ud. 11/02/2026CC Sez. S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 2 di 8 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1584/2021 depositata il 10/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] – quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2028 S.R.L. –impugna la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1584/20021, pubblicata in data 10 settembre 2021, la quale, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – ed in particolare dell’eccezione di nullità dal medesimo sollevata in sede di comparsa conclusionale in appello e successivamente fatta oggetto di contraddittorio tra le parti –ha accertato la nullità di due fideiussioni, rilasciate sempre da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’originaria creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nelle date del 21 novembre 2003 e del 17 febbraio 2006, in quanto riproduttive di clausole riproduttivedi un’intesa restrittiva della concorrenza. 2.La Corte d’appello, infatti, dopo aver affermato la possibilità di procedere al vaglio dell’eccezione di nullità in quanto questione rilevabile d’ufficio, ha evidenziato che le due fideiussioni contenevano tre clausole corrispondenti ad uno schema predisposto dall’A.B.I. e già ritenuto frutto di una intesa anticoncorrenziale con provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. La Corte territoriale ha quindi concluso che le fideiussioni in questione costituivano contratti c.d. “a valle” di tale intesa e si è Sez. S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 3 di 8 conseguentemente pronunciata nel senso della nullità integrale delle garanzie 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre [OSCURATO:PERSONA] sempre quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2028 [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a quattro motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112, 113,115, 342 e 345 c.p.c. nonché “intangibilità del giudicato in relazione alla domanda di nullità della fideiussione per contrasto con la legge antitrust; violazione del principio della specificità dei motivi di appello; violazione del divieto di introduzione di domande nuove”. Si impugna la decisione della Corte barese, in quanto la stessa avrebbe dichiarato la nullità della garanzia a seguito dell’eccezione sollevata dall’odierno controricorrente solo in comparsa conclusionale e sulla scorta di una serie di allegazioni del tutto nuove. Argomenta ulteriormente la ricorrente che in ordine alla validità delle garanzie si era ormai formato un giudicato interno, non avendo l’odierno controricorrente proposto specifico appello avverso la decisione di primo grado che avrebbe implicitamente ritenuto valida la garanzia. Sez. S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 4 di 8 1.2. Il secondo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: “Violazione e falsa applicazione e omesso esame di una fatto decisivo della controversia ai sensi dei nn.3 e 5 dell’art.360 cpc in riferimento al difetto di legittimazione dell’appellante sulla domanda di nullità- omesso rilievo ex officio della carenza di legittimazione ad agire.”. La ricorrente censura la decisione impugnata, in quanto, la stessa: − avrebbe applicato la tutela di cui alla Legge n. 287/1990 – riconosciuta ai soli consumatori – all’odierno controricorrente senza che questi avesse dato prova di avere tale veste; − avrebbe dichiarato la nullità dell a garanzia , sebbene la violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza possa determinare, nei contratti c.d. “a valle” un mero diritto al risarcimento dei danni. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, la “ v iolazione e/o falsa applicazione e/o falsa interpretazione della L. n. 287 del 1990, art. 2- dell'art. 1419 c.c. e degli artt. 345 comma 3 e 115 cpc e 2697 c.c.”. Si censura la decisione impugnata per essere pervenuta alla declaratoria di nullità integrale delle garanzie, laddove –argomenta la ricorrente – la declaratoria di nullità avrebbe dovuto essere limitata alle sole tre clausole ritenute riproduttive del modulo A.B.I. non essendo stata data prova, da parte de ll’odierno controricorrente , del carattere decisivo delle clausole medesime. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce la “ violazione e/o falsa applicazione e/o falsa interpretazione del provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005 degli artt. 113 e 115 cpc e 2697 c.c.”. La ricorrente, infine, censura la decisione impugnata per aver affermato che la presenza - nelle garanzie concesse dall’odierno controricorrente - delle tre clausole conformi al modello A.B.I. Sez. S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 5 di 8 costituiva elemento dal quale desumere la perdurante esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza. Contesta che la fideiussione rilasciata nel 2006 – in quanto successiva al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia – possa ritenersi ancora recepimento in un contratto “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla stessa Banca d’Italia. Argomenta, quindi, che “La prova che l’appellante avrebbe dovuto fornire infatti è sul dato oggettivo consistente nell'utilizzo “uniforme” di quelle clausole tra le banche italiane, dimostrazione che non può prescindere dalla ulteriore verifica della circostanza che tale eventuale “uniformità” fosse il frutto di una perdurante “intesa esistente tra le banche”, e non il mero risultato della reiterazione di modelli ormai consolidatisi sul mercato e rispondenti a legittime ragioni negoziali, in maniera del tutto spontanea e non coordinata tra le banche.”. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. Al di là della considerazione per cui il motivo non aggredisce minimamente la ratio fondamentale della decisione costituita dall’affermazione della rilevabilità d’ufficio della nullità – peraltro in piena conformità ai principi enunciati da questa Corte in materia (Cass. Sez. U - Sentenza n. 7294 del 22/03/2017 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19251 del 19/07/2018; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14537 del 30/05/2025) – ed al di là dell’osservazione per cui il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. risulta del tutto inammissibilmente non argomentato, è sufficiente rilevare che , tra i motivi di gravame proposti dall’odierno controricorrente, rientrava anche l’invocata applicazione della fattispecie di liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c., di per sé sufficiente a rendere Sez. S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 6 di 8 ancora contestata la garanzia e, conseguentemente, ad escludere la formazione di qualsiasi giudicato sulla validità della stessa. 3.Infondato è, parimenti, il secondo motivo di ricorso. Radicalmente infondata è la tesi – peraltro del tutto apodittica - per cui la disciplina in tema di intese restrittive della concorrenza sarebbe dettata a tutela esclusivamente dei consumatori, essendo sufficiente richiamare sul punto il diametralmente opposto orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2207 del 04/02/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14716 del 13/07/2005), peraltro sulla base dell’evidente dato testuale della disciplina. Parimenti infondata è la tesi – sostenuta nel motivo – per cui la violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza verrebbe a fondare –nei c.d. contratti “a valle” – il solo diritto al risarcimento dei danni, essendo anche in questo caso sufficiente richiamare ilprincipio espressoda questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021). 4. È , tuttavia, proprio quest’ultimo richiamo ad evidenziare, invece, la fondatezza del terzo motivo di ricorso. Questa Corte, infatti, ha chiarito che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], sono bensì affetti dal vizio della nullità, ma tale nullità ha carattere meramente parziale – ai sensi degli artt. 2, comma 3 Legge n. 287/1990 e 1419 c.c. – in quanto interessa le sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287 / 1990 e 101, TFUE, siccome riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, ma non investe la garanzia nella sua integralità e non può condurre, conseguentemente, alla declaratoria di invalidità dell’intera fideiussione(cfr. altresì Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 26957 Sez. S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 7 di 8 del 20/09/2023), a meno che non sia individuabile una diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti comprovata , costituendo, tuttavia, tale ultimo profilo oggetto di uno specifico onere di allegazione e prova della parte che voglia conseguire la declaratoria di nullità integrale della fideiussione ed essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024). La decisione impugnata ha statuito in modo evidentemente difforme da tali principi, in quanto la Corte barese è pervenuta alla declaratoria di integrale nullità della garanzia sulla scorta della mera constatazione della presenza in quest’ultima di clausole conformi al modello A.B.I. ritenuto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza ma senza in alcun modo verificare né l’interdipendenza del resto del contratto da tali clausole né, ancor prima, la sussistenza di adeguata allegazione e prova di tale interdipendenza da parte dell’odierno controricorrente. 5.Infondato risulta l’ultimo motivo. La decisione impugnata, infatti, conformandosi pienamente al già reiteratamente richiamato insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite (ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021) s i è venuta a fondare non sulla mera acquisizione del provvedimento della Banca d’Italia che ha accertato l’intesa restrittiva della concorrenza, ma anche sulla conoscenza che del provvedimento medesimo la Corte territoriale poteva acquisire sulla scorta del richiamo che ad esso era stato operato una decisione di questa Corte (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017), senza che sul punto il ricorso alcuna censura venga a svolgere. 6. In conclusione il ricorso va accolto in relazione al solo terzo motivo, disattesi gli altri, e la decisione impugnata deve essere Sez. S1 - R.G. 28380/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 8 di 8 cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, la quale, mel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ap
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