CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06912/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi aggiunti ,con i quali si è ribadita la fondatezza del vizio contestato dal ricorso con riferimento alla aggravante dell'ingente quantità di cui all'ad 80 Tus); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 citato ( facendo coerente e assorbente rilievo al rilevante scarto accertato tra il valore accertato e quello soglia individuato dalla giurisprudenza di questa Corte), alla misura della pena irrogata ( punto 2.3.) e alle generiche denegate ( punto 2.2.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 202 3.