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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 06464/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - condannata in primo e secondo grado per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale titolare di ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - ha proposto ricorso per cassazione, denunciando: 1) l'erronea interpretazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che la fattura emessa da chi non sia soggetto Iva non può essere considerata tale, con la conseguenza che dovrebbe essere ritenuto sussistente al più il reato dell'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000; 2) vizi della motivazione sulla quantificazione della pena-base e degli aumenti per la continuazione; 3) nullità della statuizione sulla confisca, sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto essere oggetto di domanda da parte del pubblico ministero.

Considerato che il primo motivo di doglianza è inammissibile, perché formulato in modo ipotetico circa l'emanazione delle fatture da parte di chi non sia soggetto Iva, a fronte dell'esistenza, accertata dai giudici di merito, di documenti che avevano la forma di fatture e che come tali sono stati utilizzati per esporre costi fittizi; che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio non tiene conto, neanche a fini di critica, della motivazione della sentenza impugnata (pag. 7), nella quale si fa coerentemente riferimento alla gravità del fatto derivante dalla pervicace protrazione della condotta per anni; che il terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato, a fronte del carattere obbligatorio della confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che prescinde, per la sua applicazione, da domanda di parte (ex multís, Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 08/01/2020, Rv. 278464); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - condannata in primo e secondo grado per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale titolare di ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - ha proposto ricorso per cassazione, denunciando: 1) l'erronea interpretazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che la fattura emessa da chi non sia soggetto Iva non può essere considerata tale, con la conseguenza che dovrebbe essere ritenuto sussistente al più il reato dell'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000; 2) vizi della motivazione sulla quantificazione della pena-base e degli aumenti per la continuazione; 3) nullità della statuizione sulla confisca, sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto essere oggetto di domanda da parte del pubblico ministero. Considerato che il primo motivo di doglianza è inammissibile, perché formulato in modo ipotetico circa l'emanazione delle fatture da parte di chi non sia soggetto Iva, a fronte dell'esistenza, accertata dai giudici di merito, di documenti che avevano la forma di fatture e che come tali sono stati utilizzati per esporre costi fittizi; che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio non tiene conto, neanche a fini di critica, della motivazione della sentenza impugnata (pag. 7), nella quale si fa coerentemente riferimento alla gravità del fatto derivante dalla pervicace protrazione della condotta per anni; che il terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato, a fronte del carattere obbligatorio della confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che prescinde, per la sua applicazione, da domanda di parte (ex multís, Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 08/01/2020, Rv. 278464); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere este
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