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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 dicembre 1964

Cassazione n. 14807/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3911/2017 la Corte di appello di Bologna ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti previsti dagli articoli 648-ter e 629 cod. pen., aggravati dal metodo mafioso come previsto dall' art. 7 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, (punto 84 del capo di imputazione) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa.

Tale procedimento si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato e la sentenza sopra indicata è passata in giudicato il giorno 24 gennaio 2018.

In particolare, come indicato nel capo di imputazione, il Pallone è stato accusato di avere costretto: a) [OSCURATO:PERSONA], in data successiva al febbraio 2009, al pagamento della somma di 100.000 euro, corrispondente ad una percentuale pretesa per gli appalti acquisiti dalle proprie imprese presso i cantieri di Sorbolo (Parma), richiesta pervenutagli direttamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; in data successiva al 25 maggio 2010, all'impiego di due operai presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appositamente segnalati da soggetto affiliato alle cosche isolitane, richiesta pervenuta direttamente al Falbo da parte di [OSCURATO:PERSONA]; a partire dal 2008, all'utilizzo nei cantieri di Sorbolo di beni e materiali edili provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed imposti da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi più stretti collaboratori ed all'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione, a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato; in data antecedente e prossima al 18 maggio 2011, a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese; in particolare un terreno acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del valore di circa 850.000 euro ed un credito di 167.000 euro relativo ad una precedente cessione di quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avvenuta il 4 agosto 2010; a cedere, 1'11 marzo 2011, le quote possedute nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. (che a sua volta aveva una partecipazione nell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), società che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 risultavano possedere 'rimanenze finali di prodotti finiti' ed a dimettersi dagli incarichi di amministratore, in particolare delle imprese [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (31 marzo 2011), [OSCURATO:SOCIETA]. (10 marzo 2011) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (10 marzo 2011); b) [OSCURATO:PERSONA] a cedergli, il 18 maggio 2011, le quote possedute nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nella K1 s.r.I., partecipazioni che aveva acquisito il precedente 11 marzo 2011 dal cognato [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, con la sopra indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole di essersi procurato un ingiusto profitto con altrui danno, assieme agli altri soggetti di seguito indicati, consistito nella rinuncia totale da parte del Falbo e dell'Aiello alle quote di partecipazione e agli incarichi sociali nelle società sopra citate e con esse ai capitali immessi nelle predette società ed ai crediti derivanti dalla gestione delle imprese (per circa tre milioni di euro), nonché dalle. vendite immobiliari e dal patrimonio nel frattempo costituito dalle opere edificate.

La Corte di appello di Bologna ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, in quanto il Pallone aveva commesso i fatti addebitatigli avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla articolazione ‘ndranghetistica emiliana avente il proprio epicentro nella provincia di [OSCURATO:PERSONA].

Per i medesimi episodi (punto 84 della rubrica), con sentenza 31 ottobre 2018 (resa all'esito di dibattimento ordinario e divenuta irrevocabile il giorno 5 dicembre 2019) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha invece assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (coimputati di [OSCURATO:PERSONA]) con la formula 'perché il fatto non sussiste' ritenendo non attendibile il Falbo, tenuto anche conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale le cessioni delle quote sociali effettuate dal Falbo 1'11 marzo e il 18 maggio 2011 erano state in realtà effettuate su richiesta di quest'ultimo considerato, inoltre, dal Tribunale contiguo al sodalizio criminoso 'ndranghetistico. 2.

Della citata sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha domandato alla Corte di appello di Ancona la revisione — ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. — considerato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio ordinario celebrato a carico dei sopra indicati coimputati che non avevano optato per riti alternativi, ha pronunciato sentenza di assoluzione (divenuta irrevocabile) per insussistenza del fatto.

In particolare, con tale istanza, il condannato ha richiamato la ricostruzione operata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale - quanto alla credibilità del Falbo - bisognava tener conto del fatto che egli, sebbene formalmente incensurato, era un imprenditore contiguo al sodalizio cutrese ed a quello emiliano e che aveva ricevuto denaro illecito da parte di [OSCURATO:PERSONA] al fine di effettuare l'investimento iniziale con il quale erano stati acquistati i terreni sui quali dovevano essere edificate le costruzioni.

Inoltre, doveva darsi risalto alla sussistenza di legami personali e familiari tra lo stesso Falbo ed i fratelli Sarcone da lui definiti come 'cugini'.

Secondo il Tribunale, quindi, le ragioni delle accuse mosse dal Falbo andavano ricercate nel fallimento di ogni tentativo di composizione del conflitto sorto all'interno del gruppo, ai vertici del quale egli si era rivolto per ottenere la restituzione delle quote che aveva ceduto con la promessa, non mantenuta, di restituzione senza corrispettivo e dopo che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] in suo favore non aveva avuto esito positivo.

Inoltre, nemmeno dalle telefonate analizzate e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era possibile ritenere fondato quanto dichiarato dal Falbo, poiché neppure da tali elementi si ricavava la conferma della prevaricazione della volontà del predetto.

3. Con sentenza 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Ancona ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revisione per contrasto di giudicato evidenziando come, nella fattispecie, le due pronunce avevano affrontato e risolto in maniera differente la questione relativa alla attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la medesima ricostruzione dei fatti. 3.1 In particolare, con la predetta decisione, è stato richiamato il ragionamento svolto dalla Corte di appello di Bologna per ritenere attendibile il Falbo; infatti, con la sentenza che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] si è dato rilievo non soltanto a quanto riferito dal Falbo, ma anche alle intercettazioni telefoniche ed ambientali ed alla documentazione relativa alle disposizioni da lui poste in essere in favore, tra gli altri, di Pallone.

Un altro elemento valorizzato dalla Corte di appello di Bologna sono state anche le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che, unitamente al Cappa ed al Pallone, dopo essersi accorti di essere stati raggirati dal Falbo, essi avevano deciso di metterlo alle strette costringendolo alle due cessioni delle quote societarie (avvenute l'11 marzo ed il 18 maggio 2011) senza il versamento di corrispettivo ed ottenendo pure la sottoscrizione della cessione e della rinuncia ai crediti da parte del Falbo e del cognato.

In conclusione, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto dimostrata, sulla base degli elementi sopra indicati, l'esistenza di intimidazioni volte ad indurre il Falbo a lasciare agli imputati la titolarità e la gestione delle sue società. 3.2 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al contrario, ha assolto i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali, come detto, non avevano optato per riti alternativi) per non avere commesso il fatto.

In sostanza, il Tribunale ha ritenuto non credibile il Falbo pur evidenziando la sussistenza delle cessioni delle quote avventa senza corrispettivo come confermato pure dagli amministratori giudiziari delle società, osservando che le cessioni delle quote societarie erano avvenute su richiesta del medesimo Falbo. 3.4 Sulla base di tali elementi la Corte di appello di Ancona ha quindi rigettato l'istanza di revisione di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un contrasto tra giudicati per inconciliabilità dei fatti storici dato che sono documentalmente provate le cessioni delle quote societarie avvenute l' 11 marzo ed il 18 maggio 2011 e che le due decisioni sono fondate su differenti valutazioni delle prove dichiarative, con particolare riferimento a quelle rese proprio dal Falbo.

4. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dei suoi difensori, ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo.

Egli deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, mancante ed apparente, in relazione al rigetto della istanza di revisione riconducibile all'art. 630, comma 1, lett. a), del codice di rito.

La sentenza impugnata, si sarebbe limitata a richiamare, pedissequamente, le ragioni della sentenza della Corte di appello di Bologna, rendendo una motivazione apparente rispetto al dedotto contrasto di giudicati.

Secondo il ricorrente, a fronte di una istanza di revisione di oltre cinquanta pagine la Corte di appello di Ancona ha spiegato le ragioni del proprio rigetto in modo sintetico; inoltre, non ha dato adeguata risposta ai motivi posti a fondamento della richiesta di revisione fondata essenzialmente con quanto accertato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla inattendibilità delle accuse del Falbo ritenuto, come visto, non credibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è palesemente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Secondo l'orientamento maggioritario, condiviso da questo Collegio, il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione.

Per tale indirizzo, la norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile.

E' stato chiarito che l'ipotesi della revisione dovuta al c.d.

"conflitto teorico di giudicati", di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è 'configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: di talché, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti; mentre, ai fini che qui interessano, non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata data una distinta interpretazione giuridica da parte dei diversi giudici.

Deve, quindi, ribadirsi in questa sede che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano.

Con la conseguenza che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 4 - , Sentenza n. 46885 del 07/11/2019, Rv. 277902; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232).

3. L'applicazione al caso di specie dei richiamati principi di diritto porta ad evidenziare l'insindacabilità della valutazione effettuata dalla Corte di appello di Ancona, circa l'insussistenza della condizione di inconciliabilità rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tra la sentenza assolutoria del Tribu-n‘ ale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coimputati per insussistenza del fatto e quella di condanna dell'odierno ricorrente emessa dalla Corte di Appello dì Bologna, soggetti chiamati a rispondere, in concorso tra loro, dei reati sopra indicati.

Invero, il contrasto nell'esito dei due richiamati giudizi non involge altrimenti la diversa ricostruzione dei termini dei fatti di reato, realizzato in fattispecie plurisoggettiva, ma la valutazione della attendibilità della persona offesa.

Il motivo di ricorso risulta quindi palesemente infondato.

La Corte distrettuale, correttamente, ha escluso la sussistenza di un contrasto tra giudicati, tra la sentenza di cui si chiedeva la revoca e la citata sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , posto che le difformi valutazioni giuridiche operate nelle due diverse decisioni, alla luce dei distinti percorsi istruttori (considerato che i due giudizi si sono svolti secondo riti differenti), non davano luogo ad alcuna inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, nei sensi sopra chiariti essendo stata accertata in entrambi i procedimenti l'avvenuta cessione delle quote societarie da parte del Falbo.

In sostanza, a fronte della unitaria condotta materialmente posta in essere dai vari imputati - l'elemento dirimente è costituito dalla diversa attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni della persona offesa.

4. Si osserva, infine, che la Corte di appello di Ancona non è incorsa nel lamentato vizio di motivazione omessa od apparente avendo, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, spiegato sia pure sinteticamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione dando rilievo al fatto che, nella fattispecie, si vede proprio nella ipotesi della differente valutazione della attendibilità del Falbo e non già in quella di una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto.

Al riguardo deve notarsi che il ricorrente, con riferimento a tale aspetto, non si è specificamente confrontato con il ragionamento della Corte territoriale.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua4i e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3911/2017 la Corte di appello di Bologna ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti previsti dagli articoli 648-ter e 629 cod. pen., aggravati dal metodo mafioso come previsto dall' art. 7 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, (punto 84 del capo di imputazione) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa. Tale procedimento si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato e la sentenza sopra indicata è passata in giudicato il giorno 24 gennaio 2018. In particolare, come indicato nel capo di imputazione, il Pallone è stato accusato di avere costretto: a) [OSCURATO:PERSONA], in data successiva al febbraio 2009, al pagamento della somma di 100.000 euro, corrispondente ad una percentuale pretesa per gli appalti acquisiti dalle proprie imprese presso i cantieri di Sorbolo (Parma), richiesta pervenutagli direttamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; in data successiva al 25 maggio 2010, all'impiego di due operai presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appositamente segnalati da soggetto affiliato alle cosche isolitane, richiesta pervenuta direttamente al Falbo da parte di [OSCURATO:PERSONA]; a partire dal 2008, all'utilizzo nei cantieri di Sorbolo di beni e materiali edili provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed imposti da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi più stretti collaboratori ed all'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione, a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato; in data antecedente e prossima al 18 maggio 2011, a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese; in particolare un terreno acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del valore di circa 850.000 euro ed un credito di 167.000 euro relativo ad una precedente cessione di quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avvenuta il 4 agosto 2010; a cedere, 1'11 marzo 2011, le quote possedute nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. (che a sua volta aveva una partecipazione nell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), società che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 risultavano possedere 'rimanenze finali di prodotti finiti' ed a dimettersi dagli incarichi di amministratore, in particolare delle imprese [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (31 marzo 2011), [OSCURATO:SOCIETA]. (10 marzo 2011) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (10 marzo 2011); b) [OSCURATO:PERSONA] a cedergli, il 18 maggio 2011, le quote possedute nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nella K1 s.r.I., partecipazioni che aveva acquisito il precedente 11 marzo 2011 dal cognato [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, con la sopra indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole di essersi procurato un ingiusto profitto con altrui danno, assieme agli altri soggetti di seguito indicati, consistito nella rinuncia totale da parte del Falbo e dell'Aiello alle quote di partecipazione e agli incarichi sociali nelle società sopra citate e con esse ai capitali immessi nelle predette società ed ai crediti derivanti dalla gestione delle imprese (per circa tre milioni di euro), nonché dalle. vendite immobiliari e dal patrimonio nel frattempo costituito dalle opere edificate. La Corte di appello di Bologna ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, in quanto il Pallone aveva commesso i fatti addebitatigli avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla articolazione ‘ndranghetistica emiliana avente il proprio epicentro nella provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Per i medesimi episodi (punto 84 della rubrica), con sentenza 31 ottobre 2018 (resa all'esito di dibattimento ordinario e divenuta irrevocabile il giorno 5 dicembre 2019) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha invece assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (coimputati di [OSCURATO:PERSONA]) con la formula 'perché il fatto non sussiste' ritenendo non attendibile il Falbo, tenuto anche conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale le cessioni delle quote sociali effettuate dal Falbo 1'11 marzo e il 18 maggio 2011 erano state in realtà effettuate su richiesta di quest'ultimo considerato, inoltre, dal Tribunale contiguo al sodalizio criminoso 'ndranghetistico. 2. Della citata sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha domandato alla Corte di appello di Ancona la revisione — ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. — considerato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio ordinario celebrato a carico dei sopra indicati coimputati che non avevano optato per riti alternativi, ha pronunciato sentenza di assoluzione (divenuta irrevocabile) per insussistenza del fatto. In particolare, con tale istanza, il condannato ha richiamato la ricostruzione operata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale - quanto alla credibilità del Falbo - bisognava tener conto del fatto che egli, sebbene formalmente incensurato, era un imprenditore contiguo al sodalizio cutrese ed a quello emiliano e che aveva ricevuto denaro illecito da parte di [OSCURATO:PERSONA] al fine di effettuare l'investimento iniziale con il quale erano stati acquistati i terreni sui quali dovevano essere edificate le costruzioni. Inoltre, doveva darsi risalto alla sussistenza di legami personali e familiari tra lo stesso Falbo ed i fratelli Sarcone da lui definiti come 'cugini'. Secondo il Tribunale, quindi, le ragioni delle accuse mosse dal Falbo andavano ricercate nel fallimento di ogni tentativo di composizione del conflitto sorto all'interno del gruppo, ai vertici del quale egli si era rivolto per ottenere la restituzione delle quote che aveva ceduto con la promessa, non mantenuta, di restituzione senza corrispettivo e dopo che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] in suo favore non aveva avuto esito positivo. Inoltre, nemmeno dalle telefonate analizzate e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era possibile ritenere fondato quanto dichiarato dal Falbo, poiché neppure da tali elementi si ricavava la conferma della prevaricazione della volontà del predetto. 3. Con sentenza 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Ancona ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revisione per contrasto di giudicato evidenziando come, nella fattispecie, le due pronunce avevano affrontato e risolto in maniera differente la questione relativa alla attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la medesima ricostruzione dei fatti. 3.1 In particolare, con la predetta decisione, è stato richiamato il ragionamento svolto dalla Corte di appello di Bologna per ritenere attendibile il Falbo; infatti, con la sentenza che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] si è dato rilievo non soltanto a quanto riferito dal Falbo, ma anche alle intercettazioni telefoniche ed ambientali ed alla documentazione relativa alle disposizioni da lui poste in essere in favore, tra gli altri, di Pallone. Un altro elemento valorizzato dalla Corte di appello di Bologna sono state anche le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che, unitamente al Cappa ed al Pallone, dopo essersi accorti di essere stati raggirati dal Falbo, essi avevano deciso di metterlo alle strette costringendolo alle due cessioni delle quote societarie (avvenute l'11 marzo ed il 18 maggio 2011) senza il versamento di corrispettivo ed ottenendo pure la sottoscrizione della cessione e della rinuncia ai crediti da parte del Falbo e del cognato. In conclusione, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto dimostrata, sulla base degli elementi sopra indicati, l'esistenza di intimidazioni volte ad indurre il Falbo a lasciare agli imputati la titolarità e la gestione delle sue società. 3.2 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al contrario, ha assolto i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali, come detto, non avevano optato per riti alternativi) per non avere commesso il fatto. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto non credibile il Falbo pur evidenziando la sussistenza delle cessioni delle quote avventa senza corrispettivo come confermato pure dagli amministratori giudiziari delle società, osservando che le cessioni delle quote societarie erano avvenute su richiesta del medesimo Falbo. 3.4 Sulla base di tali elementi la Corte di appello di Ancona ha quindi rigettato l'istanza di revisione di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un contrasto tra giudicati per inconciliabilità dei fatti storici dato che sono documentalmente provate le cessioni delle quote societarie avvenute l' 11 marzo ed il 18 maggio 2011 e che le due decisioni sono fondate su differenti valutazioni delle prove dichiarative, con particolare riferimento a quelle rese proprio dal Falbo. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dei suoi difensori, ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo. Egli deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, mancante ed apparente, in relazione al rigetto della istanza di revisione riconducibile all'art. 630, comma 1, lett. a), del codice di rito. La sentenza impugnata, si sarebbe limitata a richiamare, pedissequamente, le ragioni della sentenza della Corte di appello di Bologna, rendendo una motivazione apparente rispetto al dedotto contrasto di giudicati. Secondo il ricorrente, a fronte di una istanza di revisione di oltre cinquanta pagine la Corte di appello di Ancona ha spiegato le ragioni del proprio rigetto in modo sintetico; inoltre, non ha dato adeguata risposta ai motivi posti a fondamento della richiesta di revisione fondata essenzialmente con quanto accertato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla inattendibilità delle accuse del Falbo ritenuto, come visto, non credibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è palesemente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Secondo l'orientamento maggioritario, condiviso da questo Collegio, il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione. Per tale indirizzo, la norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile. E' stato chiarito che l'ipotesi della revisione dovuta al c.d. "conflitto teorico di giudicati", di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è 'configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: di talché, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti; mentre, ai fini che qui interessano, non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata data una distinta interpretazione giuridica da parte dei diversi giudici. Deve, quindi, ribadirsi in questa sede che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. Con la conseguenza che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 4 - , Sentenza n. 46885 del 07/11/2019, Rv. 277902; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232). 3. L'applicazione al caso di specie dei richiamati principi di diritto porta ad evidenziare l'insindacabilità della valutazione effettuata dalla Corte di appello di Ancona, circa l'insussistenza della condizione di inconciliabilità rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tra la sentenza assolutoria del Tribu-n‘ ale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coimputati per insussistenza del fatto e quella di condanna dell'odierno ricorrente emessa dalla Corte di Appello dì Bologna, soggetti chiamati a rispondere, in concorso tra loro, dei reati sopra indicati. Invero, il contrasto nell'esito dei due richiamati giudizi non involge altrimenti la diversa ricostruzione dei termini dei fatti di reato, realizzato in fattispecie plurisoggettiva, ma la valutazione della attendibilità della persona offesa. Il motivo di ricorso risulta quindi palesemente infondato. La Corte distrettuale, correttamente, ha escluso la sussistenza di un contrasto tra giudicati, tra la sentenza di cui si chiedeva la revoca e la citata sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , posto che le difformi valutazioni giuridiche operate nelle due diverse decisioni, alla luce dei distinti percorsi istruttori (considerato che i due giudizi si sono svolti secondo riti differenti), non davano luogo ad alcuna inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, nei sensi sopra chiariti essendo stata accertata in entrambi i procedimenti l'avvenuta cessione delle quote societarie da parte del Falbo. In sostanza, a fronte della unitaria condotta materialmente posta in essere dai vari imputati - l'elemento dirimente è costituito dalla diversa attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni della persona offesa. 4. Si osserva, infine, che la Corte di appello di Ancona non è incorsa nel lamentato vizio di motivazione omessa od apparente avendo, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, spiegato sia pure sinteticamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione dando rilievo al fatto che, nella fattispecie, si vede proprio nella ipotesi della differente valutazione della attendibilità del Falbo e non già in quella di una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto. Al riguardo deve notarsi che il ricorrente, con riferimento a tale aspetto, non si è specificamente confrontato con il ragionamento della Corte territoriale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua4i e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 14807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris