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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00817/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte di appello di Firenze.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte d'appello di Firenze riformava parzialmente, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., quella del Tribunale di Siena del 23 maggio 2012, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto, cod. pen., rideterminando la pena in mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 80 di multa, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile, liquidato in euro

300. La Corte riteneva la responsabilità dell'imputato -nella duplice veste di legale rappresentante della Società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]." ed in proprio quale socio illimitatamente responsabile- alla stregua della ricostruzione probatoria dei fatti condotta sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (creditore-querelante in base alla cui istanza era stata disposta la vendita senza incanto di beni pignorati, tra cui il motociclo non rinvenuto in sede di ricognizione sul luogo del pignoramento).

La Corte disattendeva gli ulteriori motivi di gravame in punto di giudizio di colpevolezza, applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziandone:

2.1. la violazione di legge in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., dal momento che nella sentenza si dà esplicitamente atto che, a differenza delle conclusioni del P.G. e del patrono di parte civile che vengono riportate, "nessuno ha concluso per l'imputato", quando invece il difensore aveva tempestivamente depositato le proprie conclusioni scritte;

2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art. 157 cod. pen. già prima della pronuncia di appello e il vizio di motivazione quanto all'art. 129 cod. proc. pen.

La Corte di appello, pur dando atto che lo stesso P.G. aveva concluso chiedendo declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione -quindi in senso conforme alle conclusioni della difesa- non ha valutato tale richiesta.

I fatti risalgono al 1° dicembre 2009 e il reato si è prescritto il 10 giugno 2017.

3. il difensore della parte civile ha depositato in data 7 dicembre 2022 le proprie conclusioni, con le quali chiede la conferma delle statuizioni civili, anche nel caso di declaratoria di prescrizione, e la rifusione delle spese.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il difensore ha allegato documentazione (copia della ricevuta di trasmissione della PEC e copia delle conclusioni firmate digitalmente) con cui ha dimostrato di avere prodotto tempestivamente le conclusioni, non riportate in sentenza, a mente delle quali aveva chiesto declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Su tale richiesta, presentata anche dal P.G. e a cui si è associata la difesa della parte civile, non vi è stata alcuna pronuncia della Corte d'appello: ciò comporta la nullità a regime intermedio della sentenza.

Tuttavia, in caso di estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, qualora non siano riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

Nel caso di specie l'evidenza della prova dell'innocenza non sussiste, né è stata prospettata dalla difesa.

È dunque assorbente la considerazione che la prescrizione del reato si è compiuta in data 10 giugno 2017 e dunque in epoca precedente alla pronuncia di appello.

Ne deriva l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.

Non risultando censure aventi riflessi sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., vanno confermate le statuizioni civili disposte dal primo giudice e confermate dalla Corte d'appello previa valutazione di merito della responsabilità dell'imputato, laddove ha rilevato che l'imputato era l'unico ad avere interesse a che il bene venisse distolto dalla procedura esecutiva e che lo stesso non aveva neppure allegato una ricostruzione alternativa.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Vanno compensate le spese nei confronti della costituita parte civile, essendo risultato il ricorrente vittorioso su domanda che non coinvolgeva la medesima.

P.Q.M. \ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Co I. le oni i.

Compensa le spese nei con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte d'appello di Firenze riformava parzialmente, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., quella del Tribunale di Siena del 23 maggio 2012, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto, cod. pen., rideterminando la pena in mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 80 di multa, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile, liquidato in euro 300. La Corte riteneva la responsabilità dell'imputato -nella duplice veste di legale rappresentante della Società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]." ed in proprio quale socio illimitatamente responsabile- alla stregua della ricostruzione probatoria dei fatti condotta sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (creditore-querelante in base alla cui istanza era stata disposta la vendita senza incanto di beni pignorati, tra cui il motociclo non rinvenuto in sede di ricognizione sul luogo del pignoramento). La Corte disattendeva gli ulteriori motivi di gravame in punto di giudizio di colpevolezza, applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziandone: 2.1. la violazione di legge in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., dal momento che nella sentenza si dà esplicitamente atto che, a differenza delle conclusioni del P.G. e del patrono di parte civile che vengono riportate, "nessuno ha concluso per l'imputato", quando invece il difensore aveva tempestivamente depositato le proprie conclusioni scritte; 2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art. 157 cod. pen. già prima della pronuncia di appello e il vizio di motivazione quanto all'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello, pur dando atto che lo stesso P.G. aveva concluso chiedendo declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione -quindi in senso conforme alle conclusioni della difesa- non ha valutato tale richiesta. I fatti risalgono al 1° dicembre 2009 e il reato si è prescritto il 10 giugno 2017. 3. il difensore della parte civile ha depositato in data 7 dicembre 2022 le proprie conclusioni, con le quali chiede la conferma delle statuizioni civili, anche nel caso di declaratoria di prescrizione, e la rifusione delle spese. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il difensore ha allegato documentazione (copia della ricevuta di trasmissione della PEC e copia delle conclusioni firmate digitalmente) con cui ha dimostrato di avere prodotto tempestivamente le conclusioni, non riportate in sentenza, a mente delle quali aveva chiesto declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Su tale richiesta, presentata anche dal P.G. e a cui si è associata la difesa della parte civile, non vi è stata alcuna pronuncia della Corte d'appello: ciò comporta la nullità a regime intermedio della sentenza. Tuttavia, in caso di estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, qualora non siano riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Nel caso di specie l'evidenza della prova dell'innocenza non sussiste, né è stata prospettata dalla difesa. È dunque assorbente la considerazione che la prescrizione del reato si è compiuta in data 10 giugno 2017 e dunque in epoca precedente alla pronuncia di appello. Ne deriva l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione. Non risultando censure aventi riflessi sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., vanno confermate le statuizioni civili disposte dal primo giudice e confermate dalla Corte d'appello previa valutazione di merito della responsabilità dell'imputato, laddove ha rilevato che l'imputato era l'unico ad avere interesse a che il bene venisse distolto dalla procedura esecutiva e che lo stesso non aveva neppure allegato una ricostruzione alternativa. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Vanno compensate le spese nei confronti della costituita parte civile, essendo risultato il ricorrente vittorioso su domanda che non coinvolgeva la medesima. P.Q.M. \ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Co I. le oni i. Compensa le spese nei con
Sentenza Cassazione n. 00817/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris