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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23873/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 3 marzo 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alta pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione con recidiva reiterata specifica.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza di appello, tenuto conto dell'aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere per effetto della contestata recidiva reiterata specifica, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., cui si deve aggiungere il prolungamento dovuto all'interruzione del medesimo termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore i [OSCURATO:PERSONA] g..., [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 3 marzo 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alta pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione con recidiva reiterata specifica. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza di appello, tenuto conto dell'aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere per effetto della contestata recidiva reiterata specifica, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., cui si deve aggiungere il prolungamento dovuto all'interruzione del medesimo termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore i [OSCURATO:PERSONA] g..., [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris