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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 08248/2026

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to-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Tomassini, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.

Tributaria II Grado della Basilicata n.263/2022 depositata il 24/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della CTP di Matera rigettava il ricorso della societàEDP [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche soloEDP) avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate (diseguito più brevemente anche solo AdE) aveva rettificato la rendita diun’unità immobiliare su cui insisteva una torre di sostegno di un impiantoeolico a pale per la generazione di energia elettrica, elevandola rispetto alNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026valore proposto nella c.d. dichiarazione DOCFA della contribuente, fermala categoria D/1 proposta dalla stessa.2.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva la EDP proponendo appelloinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado che accoglieva ilgravame, annullando l’avviso di accertamento in ragione della ritenutaillegittima inclusione nel calcolo della rendita del palo di sostegno delrotore e della navicella (ossia l’aerogeneratore), perché considerato parteintegrante dell’impianto produttivo, da escludere, in virtù della normativain tema di c.d. imbullonati, dalla stima diretta ai fini della determinazionedella rendita dell’unità immobiliare su cui insiste siffatto impianto.3.

L’AdE ha impugnato in cassazione la sentenza di appello, affidandosia quattro motivi.4.

La EDP ha resistito depositando controricorso.5.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 36 e61 del D.lgs. n. 546 del 1992, relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., assumendo che la sentenza resa dalla adita Corte di Giustiziatributaria di secondo grado sia illegittima per aver prima ritenuto,immotivatamente, il palo eolico parte dell’impianto senza aver compiuto lavalutazione di merito che la Corte di cassazione ha richiesto, in tutte leordinanze depositate sul punto, che i giudici di merito effettuassero, e poiper aver annullato, immotivatamente, tutti i restanti rilievidell’accertamento elevato dall’Ufficio relativi agli ulteriori elementicomponenti l’opificio eolico oggetto di accertamento; in tal modo, secondola ricorrente, il giudice ha fatto proprio, senza spiegarne le ragioni didiritto, un obiter dictum reso dalla Corte di cassazione nelle ordinanze del2021 relative a impugnazioni similari (ordinanze che, secondo laNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026ricorrente, giammai hanno affermato un principio assiomaticosull’esclusione del palo dalla determinazione della rendita catastale degliimpianti eolici, ma piuttosto hanno sempre invitato le corti di merito amotivare più in dettaglio le proprie statuizioni in ordine al “palo eolico” ealla sua presunta funzione impiantistica).6.1 Il motivo è infondato.6.2 E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass.

SS.UU. nn.8053 e 8054 del 2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece,qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.6.3 Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229, 22230, 22231,Numero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026del 2016.

I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez.

U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez.

U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).6.4 Nello stesso solco anche Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476 (checita, in motivazione, Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez.

U.18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) che ha avutomodo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».

Pertanto, la mancanza della motivazione,rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di speciedell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibileall’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel sensoche alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimentodel processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcunaargomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista comeparte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez.

U. 07/04/2014,n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598).6.5 Nel caso di specie, alla luce di tale consolidato orientamento diNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026legittimità, la motivazione della sentenza impugnata si pone ben al disopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa si coglie ilragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appello nell’affermare,sulla scorta dei precedenti di legittimità citati a sostegno della propriaargomentazione, l’esclusione della torre di sostegno dell’impianto eolico digenerazione elettrica dal calcolo della rendita catastale dell’unitàimmobiliare su cui essa insiste, in quanto parte integrante dell’impiantoproduttivo in questione, in ossequio alla ratio sottesa alla disciplinaintrodotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sanciscel'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quantotale, risulta inidonea ad apportare all’immobile a cui accede - al di fuoridello specifico processo produttivo ivi svolto -un'effettiva (residua) utilitàproduttiva/reddituale.6.6 Oltre a ciò, fermo restando che risulta estraneo dal paradigmadell’art.360, primo comma, n.4 c.p.c. il mero difetto di sufficienza dellamotivazione, non essendo consentito alla ricorrente impugnare lasentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo agiustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattualiacquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati inquanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass. 22748/2025, che citaCass. 13366/2016), va, comunque, escluso che la motivazione risultiapparente sotto il denunciato profilo del difetto di accertamento in fattodell’inclusione della torre di sostegno nel processo produttivo, ossia chedifetti l’intellegibilità dell’iter logico-giuridico della decisione sotto taleprofilo.6.7 Ciò perché, come già affermato da questa Corte (vedi Cass.37710/2022), può oramai ritenersi acclarato che la torre di sostegnodell'impianto eolico costituisca, salvo, qui non dedotte, eccezioni rispettoalle ordinarie modalità costruttive, una componente essenziale delmedesimo la quale, in quanto strutturalmente integrata alle altreNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale alprocesso di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione dicontrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentireloro di offrire la massima resistenza possibile, e al generatore di sfruttarela potenza del vento per generare così l'energia elettrica (v. in questosenso, tra le tante, Sez.

V, n. 7922 del 2022).

La torre eolica, pertanto, inquanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, èsoggetta ad esenzione, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma21.

Non è, pertanto, necessario, ai fini dell’intellegibilità dell’iter logico-giuridico della decisione ai fini del rispetto del c.d. minimo costituzionale,che la CGT di 2° grado esplicitasse in motivazione l’accertamento di fattorelativamente alla partecipazione della torre eolica al processo produttivo,considerato che, proprio alla luce dell'affinamento dell'orientamentogiurisprudenziale di questa Corte in tale materia, sono oramai acclarate lecaratteristiche ordinarie degli impianti eolici (in cui la torre di sostegno,come evidenziato, partecipa al processo produttivo) - caratteristicheordinarie che non sono state contrastate da alcuna specifica deduzionerelativa a eventuali peculiarità costruttive dell'impianto oggetto di causa.7.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della leggen.208/2015, in relazione all’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014,sotto il profilo di cui all’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendoche la CGT-2 abbia escluso che la torre rientri nel computo della renditacatastale, peraltro aderendo acriticamente ai pareri pro veritate, prodottida controparte, che hanno ritenuto che la torre fosse funzionale allospecifico processo produttivo di produzione di energia elettrica da fonterinnovabile (vento).7.1 La censura è inammissibile, atteso che la ricorrente, pur deducendoapparentemente una violazione di legge, deduce in realtà l’errore divalutazione del giudice di appello sulla funzionalità della torre eolica alNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026processo di produzione di energia elettrica, insistendo in una ricostruzionedel fatto diversa ed alternativa rispetto a quella operata dal giudice a quo.7.2 La ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente,di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097)7.3 Il motivo è, quindi, inammissibile, in quanto, contestando che latorre eolica partecipi al processo produttivo, mira a sollecitare unarivalutazione degli esiti probatori del tutto preclusa in sede di legittimità,pena l'introduzione di un terzo giudizio di merito non previstodall'ordinamento (cfr., con riguardo a fattispecie analoghe a quella inesame: Cass., Sez.

V, 27, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235del 2025, tutte richiamate da Cass. 22299/2025: “La prospettata nullitàdella sentenza perché esclusivamente basata su pareri pro-veritate è deltutto infondata, in quanto la censura finisce per contestare la formazionedella decisione all'esito dell'istruttoria.

La contestazione omette, infatti, diconsiderare che il principio del libero convincimento, posto a fondamentodegli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma,Numero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentitidall'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez.

VI - 2, n. 27847 del12 ottobre 2021, Rv. 662803 - 01, Sez.

V, n. 18082 del 2022), errore difatto non dedotto in alcun modo nel caso in esame”).7.4 Il motivo è comunque anche infondato.7.5 Come del resto già in parte anticipato trattando del primo motivo, èoramai orientamento consolidato di questa Corte che ha ribadito, anche direcente (vedi Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n.21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172,25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230,22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782 del 2020; nn. 1010, 6728,7115, 25784, 25793, 34548 del 2021; nn. 7922, 22551 e 37710 del2022; nn. 6685, 12482 e 29903 del 2023; tra le più recenti, n. 34230 del2024, nn. 7396, 31322, 31326 e 33185 del 2025), che i parchi eolici, inquanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria"D/1-Opificio" e, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del2015, è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componentiimpiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazionead attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia,indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionaledel manufatto, sia esso o meno infisso al suolo; ne consegue che, ai finidella determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelledotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorchéesse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse alfabbricato, e, in particolare, ai fini del calcolo della rendita catastale nonva computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e delrotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processoproduttivo (v.

Cass., 22 settembre 2021, n. 25793; Cass., 22 settembre2021, n. 25784; Cass., 20 gennaio 2021, n. 1010; v. altresì ex plurimis,Cass., 27 gennaio 2022, nn. 2532 e 2543; Cass., 30 novembre 2021, n.Numero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/202637428; Cass., 16 novembre 2021, n. 34548).7.6 Nel caso di specie, il giudice di appello ha, quindi, fatto buongoverno della disciplina appena citata, avendo escluso dal computo dellarendita catastale, la torre di sostegno dell’impianto eolico, in quantofunzionalmente facente parte del processo produttivo rivolto allagenerazione di energia elettrica attraverso la forza naturale del vento.8.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 in combinato disposto con l’art. 36 d.lgs.546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., assumendoche il giudice del secondo grado avesse il compito di determinare il valoredella rendita catastale, pure al netto del valore della torre di sostegno,pronunciandosi su tutto il thema decidendum e, quindi, anche sulleeccezioni sollevate dalla società appellante relative alla correttezza, omeno, del valore accertato dall’Ufficio in relazione agli altri elementiaccertati (valore del lotto e del plinto di fondazione, le spese tecniche, glioneri finanziari e il profitto dell’imprenditore).9.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente si duole della violazionedell’art. 10 del R.D.L. n. 652/1939; dell’art.28, comma 2, del DPR n.1142/1949; dell’art. 2 del D.L. 16/1993 e dell’art. 1 D.M. 701/1994 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , sostenendo che il Giudice diappello abbia altresì violato le disposizioni normative e le disposizioni diinterpretazione autentica dettate dalla circolare n. 6/2012 per ladeterminazione della rendita catastale dell’immobile in questione, inquanto la determinazione della rendita catastale per le unità adestinazione speciale o particolare (gruppi D e E) avviene calcolando,mediante stima diretta, il valore del cespite, riferito al biennio economico1988/89, capitalizzandolo poi con un opportuno saggio di fruttuosità, aisensi dell’art. 10 del R.D.L. n. 652/39 e convertito in legge, conmodificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249 e degli artt. 8, 28, 29 e 30del Regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvatoNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026con D.P.R. n. 1142 del 01/12/49.9.1 Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del quartoperché quest’ultimo logicamente presuppone l’assenza del vizio di omessapronuncia anche sulle altre componenti in contestazione che incidono sulvalore della rendita.9.2 In caso di classamento di immobili con destinazione speciale, comenel caso degli impianti eolici, l'attribuzione della rendita catastale propostadal proprietario con la cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10,r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939, con stima direttaper ogni singola unità, utilizzando o un procedimento diretto, fondato sulreddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile, detrattespese ed eventuali perdite (ex artt. 15 - 26 d.P.R. n. 1142 del 1949),ovvero un procedimento indiretto, che individua il valore del capitalefondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile (secondo, dunque,il relativo mercato delle compravendite, ex art. 28, c. 1, d.P.R. n. 1142 del1949) o dal costo di ricostruzione (ex art. 28, c. 2, d.P.R. n. 1142 del1949), tenendo conto, in tale ultimo caso, di un adeguato coefficiente diriduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari (cfr. Cass.33799/2024; 7984/2022; 4837/2022; 13778/2019; 1476/2018;888/2018).9.3 Recependo il dettato legislativo, la Circolare n. 6/T emanatadall'Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012 (in materia di"Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari adestinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"), elevata arango normativo dalla legge n. 190/2014, prevede che, "con la locuzione"stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugliimmobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio inrelazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibilefare riferimento al sistema delle tariffe", chiarendo che "la renditacatastale può essere determinata con "procedimento diretto" o conNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026"procedimento indiretto" (par. 2).

Nell’ambito del procedimento indiretto,la Circolare precisa che "Il valore venale può essere individuato tramiteun'indagine del mercato delle compravendite, e in via subordinataprocedimento relativo all'approccio reddituale, il mercato dellecompravendite, riferite al biennio economico 1988-89 e relative allatipologia di immobili simili a quello oggetto di accertamento" (par. 5).9.4 Più in dettaglio, i criteri tecnici per la determinazione della renditacatastale con l'approccio di costo sono fissati dall'allegato II alla predettaCircolare, con particolare riguardo al costo di produzione, che risulta dallasommatoria del valore del lotto, comprensivo dell'area coperta e dellearee scoperte, accessorie e pertinenziali, del costo di realizzazione anuovo delle strutture, del costo a nuovo degli impianti fissi, delle spesetecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo,degli oneri concessori e di urbanizzazione e degli oneri finanziari, nonchéal profitto normale del promotore immobiliare, che risulta "dallaremunerazione ordinaria, connessa al rischio assunto nell'operazione ecomprensiva degli interessi sull'eventuale capitale proprio investito, che ilpromotore ritrae per lo svolgimento la sua attività".9.5 Tale modo di procedere nasce dalla necessità di svincolare leoperazioni di accertamento catastale da circostanze non ordinarie,assicurando, per la determinazione della rendita, criteri perequativi noncondizionati dalla individuale capacità di gestione dell'immobile da partedel proprietario (sugli immobili a destinazione speciale o particolare, cfr.Cass. 9109/2024; 9947/2023; 7850/2020; 13778/2019, cit.; 7377/2019;1476/2018, cit.; 888/2018, cit.; in particolare con riferimento all'approcciodi costo, Cass. 22558/2022 e Cass. 3918/2022).9.6 Orbene, si è già detto che il metodo di determinazione della renditacatastale è stato modificato, con riferimento agli impianti da includere aifini del calcolo, dall'art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015,Numero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026n. 208, con cui il legislatore ha voluto sottrarre dal carico impositivo deltributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criteriodistintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settoridella siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla naturastrutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o menoinfisso al suolo.9.7 Tuttavia, ritiene il Collegio che l'entrata in vigore (dall' 1 gennaio2016) dell'art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,non abbia comportato l'abrogazione, nemmeno in forma tacita, dell'art. 1,comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte relativa -novembre 2012 (con i relativi allegati) - alle metodologie estimative degliimmobili con destinazione speciale o particolare (Cass. 33185/2025;22299/2025, cit.; 13831/2025, cit; 13732/2025; 3918/2022).9.8 La legge n. 208 del 2015, infatti, con l'art. 1, comma 21, si èlimitata a ridefinire l'oggetto della stima catastale ai fini delladeterminazione della rendita, prevedendo che: "A decorrere dal 1 gennaio2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili adestinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali deigruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo edelle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessiche ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinarioapprezzamento" e, nel secondo periodo, disponendo che: "Sono esclusidalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altriimpianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.9.9 In definitiva, l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n.208, non ha alterato né eliminato le dettagliate indicazioni della Circolaren. 6/T del 30 novembre 2012 sui profili tecnico-estimativi per ladeterminazione della rendita, con particolare riguardo ai vari approcci delprocedimento diretto (approccio di mercato) ed indiretto (approccio diNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026costo).9.10 Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, commi 21 e 22,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il criterio della stima diretta, nelladuplice variante del "procedimento diretto" e del "procedimento indiretto",continua a trovare applicazione, ma soltanto per il "suolo", per le"costruzioni" e per gli "elementi ad essi strutturalmente connessi che neaccrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento" (intermini: Cass. nn. 34232, 34233, 34234 e 34235 del 2024; più di recente,22299/2025, cit.; 13806/2025; 7394/2025).9.11 In conclusione, una volta escluso che il valore della torre siacomputabile nella determinazione della rendita, la stima diretta deveconcentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui (rispetto allatorre ed agli aerogeneratori), vale a dire sul valore del suolo, dellefondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, elementi sui quali -secondo il procedimento indiretto di stima della rendita catastale conapproccio di costo (in base alle istruzioni fornite dall'allegato II alla Circ. n.6/T del 30 novembre 2012) - vanno computate le componenti delle spesetecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari (Cass.13732/2025).9.12 Ciò posto sul piano sostanziale, tornando alla censura, la decisionesullo scomputo della torre eolica dal calcolo della rendita catastale nondispensava il giudice di merito dall'obbligo di rideterminare la rendita,valorizzando l'entità delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore edegli oneri finanziari secondo i criteri della menzionata Circolare, nonchégli altri elementi di fatto da calcolarsi sulle componenti residue che,secondo la normativa vigente in materia catastale, incidono sullaquantificazione della complessiva rendita catastale dell'unità immobiliare(in termini, 31322/2025, cit.; 22299/2025, cit.; 13831/2025, cit;5452/2025; 22558/2022; 3918/2022, cit.).9.13 Il processo tributario, infatti, pur introdotto mediante l’impugnazioneNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dellostesso ed è, quindi, annoverabile tra i processi di "impugnazione-merito",essendo diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resadal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio.9.14 Il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivinon formali, ma di carattere sostanziale, non può, dunque, limitarsi al suoannullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla allacorretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosidegli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle proveconsentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciòcostituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro,determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato (Cass. 1209/2023; 39660/2021; 18777/2020; 25629/2018).9.15 A tale obbligo si è, invece, sottratta la Corte regionale, la quale,esclusa la rilevanza catastale della torre, si è limitata ad annullare l’avviso,omettendo di valutare la correttezza della stima delle residue componenticostituenti l'impianto eolico, sulle quali l'amministrazione ha computato lespese tecniche, il profitto dell'imprenditore e gli oneri finanziari e, dunque,di rideterminare la rendita alla stregua dei su menzionati criteri normativi.10.

In definitiva, il terzo motivo va accolto, assorbito il quarto e rigettatii restanti e, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaBasilicata, che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia al fine di rideterminare la rendita catastale in contestazione, P.Q.MLa Corteaccoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, rigetta irestanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto eNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaBasilicata, in diversa composizione, che provvederà anche sullaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezioneTributaria del 28/1/26.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Tomassini, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm. Tributaria II Grado della Basilicata n.263/2022 depositata il 24/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della CTP di Matera rigettava il ricorso della societàEDP [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche soloEDP) avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate (diseguito più brevemente anche solo AdE) aveva rettificato la rendita diun’unità immobiliare su cui insisteva una torre di sostegno di un impiantoeolico a pale per la generazione di energia elettrica, elevandola rispetto alNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026valore proposto nella c.d. dichiarazione DOCFA della contribuente, fermala categoria D/1 proposta dalla stessa.2. Avverso siffatta pronuncia insorgeva la EDP proponendo appelloinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado che accoglieva ilgravame, annullando l’avviso di accertamento in ragione della ritenutaillegittima inclusione nel calcolo della rendita del palo di sostegno delrotore e della navicella (ossia l’aerogeneratore), perché considerato parteintegrante dell’impianto produttivo, da escludere, in virtù della normativain tema di c.d. imbullonati, dalla stima diretta ai fini della determinazionedella rendita dell’unità immobiliare su cui insiste siffatto impianto.3. L’AdE ha impugnato in cassazione la sentenza di appello, affidandosia quattro motivi.4. La EDP ha resistito depositando controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 36 e61 del D.lgs. n. 546 del 1992, relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., assumendo che la sentenza resa dalla adita Corte di Giustiziatributaria di secondo grado sia illegittima per aver prima ritenuto,immotivatamente, il palo eolico parte dell’impianto senza aver compiuto lavalutazione di merito che la Corte di cassazione ha richiesto, in tutte leordinanze depositate sul punto, che i giudici di merito effettuassero, e poiper aver annullato, immotivatamente, tutti i restanti rilievidell’accertamento elevato dall’Ufficio relativi agli ulteriori elementicomponenti l’opificio eolico oggetto di accertamento; in tal modo, secondola ricorrente, il giudice ha fatto proprio, senza spiegarne le ragioni didiritto, un obiter dictum reso dalla Corte di cassazione nelle ordinanze del2021 relative a impugnazioni similari (ordinanze che, secondo laNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026ricorrente, giammai hanno affermato un principio assiomaticosull’esclusione del palo dalla determinazione della rendita catastale degliimpianti eolici, ma piuttosto hanno sempre invitato le corti di merito amotivare più in dettaglio le proprie statuizioni in ordine al “palo eolico” ealla sua presunta funzione impiantistica).6.1 Il motivo è infondato.6.2 E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. SS.UU. nn.8053 e 8054 del 2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece,qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.6.3 Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231,Numero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).6.4 Nello stesso solco anche Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (checita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U.18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che ha avutomodo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». Pertanto, la mancanza della motivazione,rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di speciedell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibileall’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel sensoche alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimentodel processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcunaargomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista comeparte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez. U. 07/04/2014,n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598).6.5 Nel caso di specie, alla luce di tale consolidato orientamento diNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026legittimità, la motivazione della sentenza impugnata si pone ben al disopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa si coglie ilragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appello nell’affermare,sulla scorta dei precedenti di legittimità citati a sostegno della propriaargomentazione, l’esclusione della torre di sostegno dell’impianto eolico digenerazione elettrica dal calcolo della rendita catastale dell’unitàimmobiliare su cui essa insiste, in quanto parte integrante dell’impiantoproduttivo in questione, in ossequio alla ratio sottesa alla disciplinaintrodotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sanciscel'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quantotale, risulta inidonea ad apportare all’immobile a cui accede - al di fuoridello specifico processo produttivo ivi svolto -un'effettiva (residua) utilitàproduttiva/reddituale.6.6 Oltre a ciò, fermo restando che risulta estraneo dal paradigmadell’art.360, primo comma, n.4 c.p.c. il mero difetto di sufficienza dellamotivazione, non essendo consentito alla ricorrente impugnare lasentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo agiustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattualiacquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati inquanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass. 22748/2025, che citaCass. 13366/2016), va, comunque, escluso che la motivazione risultiapparente sotto il denunciato profilo del difetto di accertamento in fattodell’inclusione della torre di sostegno nel processo produttivo, ossia chedifetti l’intellegibilità dell’iter logico-giuridico della decisione sotto taleprofilo.6.7 Ciò perché, come già affermato da questa Corte (vedi Cass.37710/2022), può oramai ritenersi acclarato che la torre di sostegnodell'impianto eolico costituisca, salvo, qui non dedotte, eccezioni rispettoalle ordinarie modalità costruttive, una componente essenziale delmedesimo la quale, in quanto strutturalmente integrata alle altreNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale alprocesso di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione dicontrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentireloro di offrire la massima resistenza possibile, e al generatore di sfruttarela potenza del vento per generare così l'energia elettrica (v. in questosenso, tra le tante, Sez. V, n. 7922 del 2022). La torre eolica, pertanto, inquanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, èsoggetta ad esenzione, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma21. Non è, pertanto, necessario, ai fini dell’intellegibilità dell’iter logico-giuridico della decisione ai fini del rispetto del c.d. minimo costituzionale,che la CGT di 2° grado esplicitasse in motivazione l’accertamento di fattorelativamente alla partecipazione della torre eolica al processo produttivo,considerato che, proprio alla luce dell'affinamento dell'orientamentogiurisprudenziale di questa Corte in tale materia, sono oramai acclarate lecaratteristiche ordinarie degli impianti eolici (in cui la torre di sostegno,come evidenziato, partecipa al processo produttivo) - caratteristicheordinarie che non sono state contrastate da alcuna specifica deduzionerelativa a eventuali peculiarità costruttive dell'impianto oggetto di causa.7. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della leggen.208/2015, in relazione all’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014,sotto il profilo di cui all’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendoche la CGT-2 abbia escluso che la torre rientri nel computo della renditacatastale, peraltro aderendo acriticamente ai pareri pro veritate, prodottida controparte, che hanno ritenuto che la torre fosse funzionale allospecifico processo produttivo di produzione di energia elettrica da fonterinnovabile (vento).7.1 La censura è inammissibile, atteso che la ricorrente, pur deducendoapparentemente una violazione di legge, deduce in realtà l’errore divalutazione del giudice di appello sulla funzionalità della torre eolica alNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026processo di produzione di energia elettrica, insistendo in una ricostruzionedel fatto diversa ed alternativa rispetto a quella operata dal giudice a quo.7.2 La ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente,di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097)7.3 Il motivo è, quindi, inammissibile, in quanto, contestando che latorre eolica partecipi al processo produttivo, mira a sollecitare unarivalutazione degli esiti probatori del tutto preclusa in sede di legittimità,pena l'introduzione di un terzo giudizio di merito non previstodall'ordinamento (cfr., con riguardo a fattispecie analoghe a quella inesame: Cass., Sez. V, 27, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235del 2025, tutte richiamate da Cass. 22299/2025: “La prospettata nullitàdella sentenza perché esclusivamente basata su pareri pro-veritate è deltutto infondata, in quanto la censura finisce per contestare la formazionedella decisione all'esito dell'istruttoria. La contestazione omette, infatti, diconsiderare che il principio del libero convincimento, posto a fondamentodegli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma,Numero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentitidall'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. VI - 2, n. 27847 del12 ottobre 2021, Rv. 662803 - 01, Sez. V, n. 18082 del 2022), errore difatto non dedotto in alcun modo nel caso in esame”).7.4 Il motivo è comunque anche infondato.7.5 Come del resto già in parte anticipato trattando del primo motivo, èoramai orientamento consolidato di questa Corte che ha ribadito, anche direcente (vedi Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n.21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172,25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230,22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782 del 2020; nn. 1010, 6728,7115, 25784, 25793, 34548 del 2021; nn. 7922, 22551 e 37710 del2022; nn. 6685, 12482 e 29903 del 2023; tra le più recenti, n. 34230 del2024, nn. 7396, 31322, 31326 e 33185 del 2025), che i parchi eolici, inquanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria"D/1-Opificio" e, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del2015, è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componentiimpiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazionead attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia,indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionaledel manufatto, sia esso o meno infisso al suolo; ne consegue che, ai finidella determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelledotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorchéesse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse alfabbricato, e, in particolare, ai fini del calcolo della rendita catastale nonva computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e delrotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processoproduttivo (v. Cass., 22 settembre 2021, n. 25793; Cass., 22 settembre2021, n. 25784; Cass., 20 gennaio 2021, n. 1010; v. altresì ex plurimis,Cass., 27 gennaio 2022, nn. 2532 e 2543; Cass., 30 novembre 2021, n.Numero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/202637428; Cass., 16 novembre 2021, n. 34548).7.6 Nel caso di specie, il giudice di appello ha, quindi, fatto buongoverno della disciplina appena citata, avendo escluso dal computo dellarendita catastale, la torre di sostegno dell’impianto eolico, in quantofunzionalmente facente parte del processo produttivo rivolto allagenerazione di energia elettrica attraverso la forza naturale del vento.8. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 in combinato disposto con l’art. 36 d.lgs.546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., assumendoche il giudice del secondo grado avesse il compito di determinare il valoredella rendita catastale, pure al netto del valore della torre di sostegno,pronunciandosi su tutto il thema decidendum e, quindi, anche sulleeccezioni sollevate dalla società appellante relative alla correttezza, omeno, del valore accertato dall’Ufficio in relazione agli altri elementiaccertati (valore del lotto e del plinto di fondazione, le spese tecniche, glioneri finanziari e il profitto dell’imprenditore).9. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente si duole della violazionedell’art. 10 del R.D.L. n. 652/1939; dell’art.28, comma 2, del DPR n.1142/1949; dell’art. 2 del D.L. 16/1993 e dell’art. 1 D.M. 701/1994 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , sostenendo che il Giudice diappello abbia altresì violato le disposizioni normative e le disposizioni diinterpretazione autentica dettate dalla circolare n. 6/2012 per ladeterminazione della rendita catastale dell’immobile in questione, inquanto la determinazione della rendita catastale per le unità adestinazione speciale o particolare (gruppi D e E) avviene calcolando,mediante stima diretta, il valore del cespite, riferito al biennio economico1988/89, capitalizzandolo poi con un opportuno saggio di fruttuosità, aisensi dell’art. 10 del R.D.L. n. 652/39 e convertito in legge, conmodificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249 e degli artt. 8, 28, 29 e 30del Regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvatoNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026con D.P.R. n. 1142 del 01/12/49.9.1 Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del quartoperché quest’ultimo logicamente presuppone l’assenza del vizio di omessapronuncia anche sulle altre componenti in contestazione che incidono sulvalore della rendita.9.2 In caso di classamento di immobili con destinazione speciale, comenel caso degli impianti eolici, l'attribuzione della rendita catastale propostadal proprietario con la cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10,r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939, con stima direttaper ogni singola unità, utilizzando o un procedimento diretto, fondato sulreddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile, detrattespese ed eventuali perdite (ex artt. 15 - 26 d.P.R. n. 1142 del 1949),ovvero un procedimento indiretto, che individua il valore del capitalefondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile (secondo, dunque,il relativo mercato delle compravendite, ex art. 28, c. 1, d.P.R. n. 1142 del1949) o dal costo di ricostruzione (ex art. 28, c. 2, d.P.R. n. 1142 del1949), tenendo conto, in tale ultimo caso, di un adeguato coefficiente diriduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari (cfr. Cass.33799/2024; 7984/2022; 4837/2022; 13778/2019; 1476/2018;888/2018).9.3 Recependo il dettato legislativo, la Circolare n. 6/T emanatadall'Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012 (in materia di"Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari adestinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"), elevata arango normativo dalla legge n. 190/2014, prevede che, "con la locuzione"stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugliimmobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio inrelazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibilefare riferimento al sistema delle tariffe", chiarendo che "la renditacatastale può essere determinata con "procedimento diretto" o conNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026"procedimento indiretto" (par. 2). Nell’ambito del procedimento indiretto,la Circolare precisa che "Il valore venale può essere individuato tramiteun'indagine del mercato delle compravendite, e in via subordinataprocedimento relativo all'approccio reddituale, il mercato dellecompravendite, riferite al biennio economico 1988-89 e relative allatipologia di immobili simili a quello oggetto di accertamento" (par. 5).9.4 Più in dettaglio, i criteri tecnici per la determinazione della renditacatastale con l'approccio di costo sono fissati dall'allegato II alla predettaCircolare, con particolare riguardo al costo di produzione, che risulta dallasommatoria del valore del lotto, comprensivo dell'area coperta e dellearee scoperte, accessorie e pertinenziali, del costo di realizzazione anuovo delle strutture, del costo a nuovo degli impianti fissi, delle spesetecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo,degli oneri concessori e di urbanizzazione e degli oneri finanziari, nonchéal profitto normale del promotore immobiliare, che risulta "dallaremunerazione ordinaria, connessa al rischio assunto nell'operazione ecomprensiva degli interessi sull'eventuale capitale proprio investito, che ilpromotore ritrae per lo svolgimento la sua attività".9.5 Tale modo di procedere nasce dalla necessità di svincolare leoperazioni di accertamento catastale da circostanze non ordinarie,assicurando, per la determinazione della rendita, criteri perequativi noncondizionati dalla individuale capacità di gestione dell'immobile da partedel proprietario (sugli immobili a destinazione speciale o particolare, cfr.Cass. 9109/2024; 9947/2023; 7850/2020; 13778/2019, cit.; 7377/2019;1476/2018, cit.; 888/2018, cit.; in particolare con riferimento all'approcciodi costo, Cass. 22558/2022 e Cass. 3918/2022).9.6 Orbene, si è già detto che il metodo di determinazione della renditacatastale è stato modificato, con riferimento agli impianti da includere aifini del calcolo, dall'art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015,Numero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026n. 208, con cui il legislatore ha voluto sottrarre dal carico impositivo deltributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criteriodistintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settoridella siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla naturastrutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o menoinfisso al suolo.9.7 Tuttavia, ritiene il Collegio che l'entrata in vigore (dall' 1 gennaio2016) dell'art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,non abbia comportato l'abrogazione, nemmeno in forma tacita, dell'art. 1,comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte relativa -novembre 2012 (con i relativi allegati) - alle metodologie estimative degliimmobili con destinazione speciale o particolare (Cass. 33185/2025;22299/2025, cit.; 13831/2025, cit; 13732/2025; 3918/2022).9.8 La legge n. 208 del 2015, infatti, con l'art. 1, comma 21, si èlimitata a ridefinire l'oggetto della stima catastale ai fini delladeterminazione della rendita, prevedendo che: "A decorrere dal 1 gennaio2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili adestinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali deigruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo edelle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessiche ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinarioapprezzamento" e, nel secondo periodo, disponendo che: "Sono esclusidalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altriimpianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.9.9 In definitiva, l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n.208, non ha alterato né eliminato le dettagliate indicazioni della Circolaren. 6/T del 30 novembre 2012 sui profili tecnico-estimativi per ladeterminazione della rendita, con particolare riguardo ai vari approcci delprocedimento diretto (approccio di mercato) ed indiretto (approccio diNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026costo).9.10 Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, commi 21 e 22,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il criterio della stima diretta, nelladuplice variante del "procedimento diretto" e del "procedimento indiretto",continua a trovare applicazione, ma soltanto per il "suolo", per le"costruzioni" e per gli "elementi ad essi strutturalmente connessi che neaccrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento" (intermini: Cass. nn. 34232, 34233, 34234 e 34235 del 2024; più di recente,22299/2025, cit.; 13806/2025; 7394/2025).9.11 In conclusione, una volta escluso che il valore della torre siacomputabile nella determinazione della rendita, la stima diretta deveconcentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui (rispetto allatorre ed agli aerogeneratori), vale a dire sul valore del suolo, dellefondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, elementi sui quali -secondo il procedimento indiretto di stima della rendita catastale conapproccio di costo (in base alle istruzioni fornite dall'allegato II alla Circ. n.6/T del 30 novembre 2012) - vanno computate le componenti delle spesetecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari (Cass.13732/2025).9.12 Ciò posto sul piano sostanziale, tornando alla censura, la decisionesullo scomputo della torre eolica dal calcolo della rendita catastale nondispensava il giudice di merito dall'obbligo di rideterminare la rendita,valorizzando l'entità delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore edegli oneri finanziari secondo i criteri della menzionata Circolare, nonchégli altri elementi di fatto da calcolarsi sulle componenti residue che,secondo la normativa vigente in materia catastale, incidono sullaquantificazione della complessiva rendita catastale dell'unità immobiliare(in termini, 31322/2025, cit.; 22299/2025, cit.; 13831/2025, cit;5452/2025; 22558/2022; 3918/2022, cit.).9.13 Il processo tributario, infatti, pur introdotto mediante l’impugnazioneNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dellostesso ed è, quindi, annoverabile tra i processi di "impugnazione-merito",essendo diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resadal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio.9.14 Il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivinon formali, ma di carattere sostanziale, non può, dunque, limitarsi al suoannullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla allacorretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosidegli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle proveconsentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciòcostituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro,determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato (Cass. 1209/2023; 39660/2021; 18777/2020; 25629/2018).9.15 A tale obbligo si è, invece, sottratta la Corte regionale, la quale,esclusa la rilevanza catastale della torre, si è limitata ad annullare l’avviso,omettendo di valutare la correttezza della stima delle residue componenticostituenti l'impianto eolico, sulle quali l'amministrazione ha computato lespese tecniche, il profitto dell'imprenditore e gli oneri finanziari e, dunque,di rideterminare la rendita alla stregua dei su menzionati criteri normativi.10. In definitiva, il terzo motivo va accolto, assorbito il quarto e rigettatii restanti e, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaBasilicata, che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia al fine di rideterminare la rendita catastale in contestazione, P.Q.MLa Corteaccoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, rigetta irestanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto eNumero registro generale 9337/2023Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 8248/2026Data pubblicazione 02/04/2026rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaBasilicata, in diversa composizione, che provvederà anche sullaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezioneTributaria del 28/1/26.Il Presidente