CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 23997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 16848/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA],in persona del Questore pro tempore; intimaticon atto di costituzione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Bolzanodel 2 6 /06/2024 , depositata e comunicata il 27/06/2024,resa nel procedimento n. 3068/2024 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dalCons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA]veniva notificato al ricorrente, scarcerato dalla casa circondariale di Cremona, decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Bolzano e contestuale decreto di trattenimento presso il CPR di Milano. Con ricorso del 10/06/24 il ricorrente impugnava il decreto di espulsione avanti il Giudice di Pace di Bolzano, che rigettava il ricorso con l’ordinanza indicata in epigrafe. Per la cassazione di tale provvedimento, il cittadino straniero haproposto ricorso per cassazione , con atto notificato e depositato il 2 5 /0 7 /2024 al Miistero dell’interno e alla Questura di Bolzano. Con decreto del 27/09/2024, la Presidente della Sezione, rilevando che il ricorso non risultava notificato al Prefetto di Bolzano presso il suo Ufficio, ha disposto il rinnovo della notificazione aquest’ultima entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il 16/10/2024 la parte ha depositato nota di deposito della notificazione , che non risultava notificata al Prefetto di Bolzano, ma al Prefetto di Pavia, peraltro in relazione ad un altro procedimento ( v. do c . 1 allegato alla menzionata nota di deposito). Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma il Ministero dell’Interno e la Questura di Bolzano hanno depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla eventuale udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 29 Cost.e degli ar t t. 13 , lett. a ) e b ) , e 19 , comma 2 , lett c ) , d.lgs. n. 286 del 1998,con vizio di motivazione, oltre che dell’art. 1, comma 36, dell l. n. 76 del 2016, dell’art. 8 CEDU e della direttiva europea 115/2008, nonché motivazione apparente. 2. Occorre preliminarmente evidenziare che lo stesso ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Prefetto di Bolzano. 3.Con decreto presidenziale del 27/09/2024, rilevata la mancata notifica del ricorso per cassazione al Prefetto di Bolzano presso il suo Ufficio, ha disposto il rinnovo della notificazione a quest’ultimoentro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Con nota di deposito del 16/10/2024, il difensore del ricorrente ha depositato copia della documentazione relativa alla notificazione eseguita, che però non era stata effettuata alPrefetto di Bolzano, ma al Prefetto di Pavia, peraltro in relazione ad un altro procedimento (v. doc. 1 allegato alla menzionata nota di deposito). 4.Non risulta, dunque, eseguita valida notificazione al Prefetto di Bolzano, nonostante l’assegnazione del termine per tale adempimento con il decreto presidenziale del 27/09/2024. 5.La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019). 6.Non vi è luogo alla regolazione delle spese, essendo il M inistero e la questura rimastiintimati. 7.La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato e, quindi, nessuna statuizione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002deve essere effettuata. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consig