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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 43021/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente respinto il motivo di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento della minaccia integrante il reato di resistenza, operando un legittimo rinvio agli argomenti della motivazione della sentenza di primo grado in ragione della genericità dell'atto di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il re9(d e rite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente respinto il motivo di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento della minaccia integrante il reato di resistenza, operando un legittimo rinvio agli argomenti della motivazione della sentenza di primo grado in ragione della genericità dell'atto di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il re9(d e rite
Sentenza Cassazione n. 43021/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris