CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15925/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 16479 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Ragusa, alla via Archimede, n. 17/L, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via F. Cesi, n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. DGCGTN39C30C9270 - INTIMATI avverso la sentenza n. 12/2017 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deducevano che avevano affidato in appalto ai convenuti l'esecuzione dei lavori, rispettivamente, di scavo, di realizzazione del rustico e di impermeabilizzazione dell'edificio di loro proprietà, lavori progettati e diretti dall'architetto [OSCURATO:PERSONA]. Deducevano che i lavori eseguiti presentavano gravi difetti, come emergeva dalla relazione predisposta nel febbraio del 2002 da un tecnico di loro fiducia. Chiedevano condannare i convenuti, ciascuno per quanto responsabile, al risarcimento dei danni. 2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Del pari instavano per il rigetto della domanda. 4. Espletata la c.t.u., espletata l'ulteriore c.t.u., assunta la prova per testimoni, con sentenza n. 738/2010 il tribunale condannava in solido i convenuti a pagare agli attori la somma di euro 85.000,00 - oltre interessi - corrispondente all'importo necessario ai fini dell'eliminazione dei difetti.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; proponevano appello incidentale. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciascuno, parimenti, proponeva appello incidentale. 6. Con sentenza n. 12/2017 la Corte d'Appello di Catania accoglieva il gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda nei suoi confronti esperita dagli iniziali attori; rigettava il gravame principale e gli ulteriori gravami incidentali; dichiarava che nei rapporti interni tra i coobbligati in solido la quota di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era pari al 40%, la quota di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era pari al 40% e la quota di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era pari al 20%. Evidenziava la corte, in relazione al termine decennale dal compimento dell'opera di cui all'art. 1669, 1° co., cod. civ., che l'assunto di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui dalla scrittura del 13.1.1992, intercorsa tra il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e con la quale costoro avevano risolto consensualmente il loro rapporto, si desumeva la prova del compimento dell'opera già a quella data, risultava smentito dagli atti di causa. Evidenziava invero, la corte, che erano sufficienti il confronto tra i lavori eseguiti e quali indicati nella scrittura in data 13.1.1992 con i lavori che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto realizzare alla stregua del contratto d'appalto nonché il riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], subentrato all'architetto [OSCURATO:PERSONA] nella direzione dei lavori. Evidenziava dunque - la corte - che nel gennaio del 1992 l'opera non era stata ancora completata, sicché inevitabilmente occorreva correlarne il compimento al momento della consegna, avvenuta nel novembre del 1992.Evidenziava quindi che alla data - maggio 2002 - di notifica della citazione non erano decorsi né il termine decennale né il termine di decadenza di un anno, per la denunzia, a far data dalla scoperta, siccome i committenti avevano acquisito piena consapevolezza dei difetti di costruzione solo a seguito del riscontro tecnico espletato su loro mandato nel febbraio del 2002. Evidenziava segnatamente, a tal ultimo riguardo, che agli atti si rinveniva, sì, copia di relazione di c.t.u. datata 4.9.1996, predisposta nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dai committenti a cagione delle infiltrazioni d'acqua verificatesi, e, nondimeno, trattavasi di documento acquisito direttamente dal c.t.u. e non allegato dalle parti entro i termini previsti per le produzioni documentali, sicché, conformemente a quanto eccepito dai committenti, non era possibile tenerne conto; che in pari tempo sarebbe stato onere dell'appaltatore dimostrare che i committenti avevano acquisito piena consapevolezza dei gravi difetti in epoca anteriore al febbraio 2002. Evidenziava sotto altro profilo, la corte, che da ambedue le relazioni di c.t.u. all'uopo espletate nonché dalle tre relazioni integrative redatte all'esito dell'invito a chiarimenti rivolto ai consulenti emergeva il riscontro della piena responsabilità, tra gli altri, dell'appaltatore [OSCURATO:PERSONA]; che invero il secondo ausiliario aveva confermato gli accertamenti e le valutazioni del primo ausiliario. Evidenziava segnatamente che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le copiose infiltrazioni d'acqua verificatesi nel piano interrato dell'edificio e per l'ampia presenza di umidità risultava indubitabile alla luce delle conclusioni di cui alla relazione di c.t.u. dell'ingegner Piccitto in data 4.6.2004. Evidenziava ulteriormente che [OSCURATO:PERSONA] doveva reputarsi corresponsabile altresì per le lesioni arrecate alla guaina esterna e per la non corretta posa in opera della guaina su una porzione della parete esterna del piano interrato, siccome difettava lo spazio sufficiente tra la parete esterna del piano interrato e la parete dello scavo. Evidenziava infine, in ordine alle quote di responsabilità gravanti su ciascuno degli obbligati, che le colpe più gravi erano da ascrivere al progettista e direttore dei lavori nonché al Betta, giacché i difetti più gravi all'uopo accertati erano da ricondurre a vizi del progetto ed alla scelta dei materiali, viepiù che [OSCURATO:PERSONA] era corresponsabile della non corretta posa in opera della guaina. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti. 9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 cc., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2697 cod. civ. Deduce che la Corte di Catania, allorché ha assunto che nel mese di febbraio del 2002 il termine decennale di cui all'art. 1669 cod. civ. non era decorso, non ha tenuto conto che sarebbe stato onere dei committenti, originari attori, dar prova del mancato decorso del termine anzidetto. Deduce dunque che la corte ha sollevato i committenti dall'onere probatorio su di essi incombente.10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 1669 e 2697 cod. civ. e degli artt. 194, 696 e 698 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Catania, allorché ha assunto che ai fini della tempestività o meno della denunzia, entro un anno dalla scoperta dei gravi difetti, non vi fosse margine per tener conto della relazione di c.t.u. in data 4.9.1996, redatta nell'ambito dell'a.t.p. richiesto dagli originari attori- committenti, non ha considerato che dapprima il secondo ausiliario d'ufficio, anche al fine di riscontrare la correttezza delle verifiche operate dal primo ausiliario d'ufficio, e poi il Tribunale di Ragusa, con la statuizione di primo grado, hanno tenuto ampiamente conto dell'elaborato peritale in data 4.9.1996. Deduce quindi che l'acquisizione della relazione di c.t.u. doveva reputarsi compresa nei poteri del consulente tecnico d'ufficio all'uopo incaricato. Deduce inoltre che la Corte catanese non ha considerato che l'acquisizione della relazione di consulenza predisposta in sede di a.t.p. non è soggetta a particolare rigore formale e che è bastevole la sua materiale acquisizione. 11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e ss. e 2055 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che la Corte di Catania, allorché lo ha ritenuto corresponsabile per le lesioni arrecate alla guaina esterna e per la non corretta posa in opera della guaina su una porzione della parete esterna, non ha considerato gli esiti della puntuale verifica eseguita dal primo c.t.u., il quale nella relazione suppletiva, ad integrazione di quanto addotto nella relazione, ha chiarito che vi "era una larghezza di scavo, anche se minima, sufficiente però ad operare"; che siffatto riscontro è stato confermato anche dal secondo c.t.u. Deduce quindi che ingiustificatamente la Corte catanese ha assunto che difettasse lo spazio sufficiente. 12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e ss. e 2055, 2° co. e 3° co., cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che la Corte di Catania ha errato a reputarlo corresponsabile nella misura del 40%; che pur a tal riguardo rileva il riscontro operato dal primo c.t.u. circa la sussistenza dello spazio necessario per l'applicazione della guaina. Deduce che in ogni caso la percentuale del suo concorso non poteva che esser pari, al più, al 20%, ossia eguale a quella del Nigita. 13. Il primo motivo di ricorso va respinto. 14. E' da ritenere senza dubbio, nell'ipotesi di cui all'art. 1669 cod. civ., che, qualora l'appaltatore, convenuto in giudizio, eccepisca il decorso del termine decennale dal compimento dell'opera, è onere del committente, attore in giudizio, dimostrare di aver azionato la responsabilità entro il decennale lasso temporale prefigurato dalla disposizione codicistica. Tanto si reputa similmente a quanto questa Corte ha ritenuto con riferimento al termine di decadenza di un anno dalla scoperta (cfr. Cass. 16.6.2000, n. 8187, secondo cui, in tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza kA dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta). Tanto si reputa, siccome, analogamente, il rispetto del termine decennale costituisce una condizione dell'azione di responsabilità. 15. Nondimeno è da escludere che la corte di merito abbia sollevato i committenti, originari attori, dall'onere probatorio su di essi gravante. Più semplicemente, la corte distrettuale ha ritenuto che il riscontro del mancato decorso del termine decennale si desumesse dalla valutazione complessiva degli esiti istruttori, in particolare, dal tenore del contratto d'appalto, dalla scrittura in data 13.1.1992, con cui i committenti e l'originario direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], avevano consensualmente risolto il loro rapporto, e dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], subentrato al Canzoniere nel ruolo di direttore dei lavori. Tanto, evidentemente, giacché nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499). 16. A nulla vale che il ricorrente adduca che la corte territoriale avrebbe dovuto indicare analiticamente i lavori che nel mese di gennaio del 1992 non erano stati ultimati, onde desumere che nello stesso mese di gennaio l'opera non era stata compiuta. Invero, la Corte di Catania ha altresì puntualizzato che la circostanza del conferimento dell'incarico all'architetto [OSCURATO:PERSONA], all'esito della risoluzione del rapporto con l'architetto [OSCURATO:PERSONA], era atta di per sé a dimostrare "61\ 8 che l'opera non era stata ancora completata, "atteso che, altrimenti, non vi sarebbe stato bisogno di un nuovo D.L." (così sentenza d'appello, pag. 12). 17. Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo e del quarto motivo di ricorso. 18. Per un verso, certamente, il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art.194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti "accessori", rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni - siccome la tempestività della denunzia ex art. 1669 cod. civ. - che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Cass. 21.8.2012, n. 14577; Cass. (ord.) 30.7.2021, n. 21926). 19. Per altro verso, tuttavia, l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa, non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (cfr. Cass. 9.11.2009, n. 23693; Cass. 5.4.2016, n. 6591; Cass. 7.9.2004, n. 17990). 20. Per altro verso ancora, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art.1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. (ord.) 16.1.2020, n. 777; Cass. 29.3.2002, n. 4622; Cass. 28.4.1984, n. 2676). 21. Ebbene, alla luce dei rilievi surriferiti, per nulla si giustifica l'assunto della corte d'appello secondo cui non era da tener conto della relazione in atti di c.t.u. redatta in sede di a.t.p., in quanto acquisita direttamente dall'ausiliario d'ufficio. Invero, la relazione era stata vagliata - dunque "materialmente acquisita" - dal secondo consulente officiato in primo grado, quindi era divenuta "oggetto" del contraddittorio tra le parti in lite già in prime cure, già in prima istanza, cioè, le parti in lite avevano avuto sicura possibilità di interloquire al riguardo. Cosicché già il tribunale avrebbe dovuto tenerne conto in sede di valutazione dell'eccezione di decadenza per decorso al dì della denunzia del termine di un anno dalla scoperta. Cosicché correttamente il primo dictum è stato censurato, in parte qua, in sede di gravame, dall'appellante incidentale, qui ricorrente (cfr. a tal specifico proposito controricorso, pagg. 11 - 12). 22. In pari tempo va debitamente rimarcato che, allorché ebbe a costituirsi in prime cure, [OSCURATO:PERSONA], seppur con riferimento all'art. 1667 cod. civ., ebbe, anch'egli, ad eccepire la decadenza in mancanza di tempestiva denuncia (cfr. a tal specifico proposito sentenza d'appello, pag. 3). Tanto si puntualizza in ordine ai rilievi dei controricorrenti, secondo cui "tutte le controparti, nel corso del giudizio di primo grado, hanno sempre e soltanto eccepito il presunto decorso del termine di prescrizione; mai quello di decadenza dell'azione" e secondo cui "l'eccezione di decadenza è stata formulata per la prima volta, da tutte le controparti, solo nel grado d'appello" (così memoria dei controricorrenti, pagg. 3 - 4). 23. Ovviamente valuterà il giudice di rinvio la deduzione dei controricorrenti secondo cui "i vizi riscontrati dai coniugi Meli e Gurreri e i conseguenti danni al manufatto edilizio sono del tutto estranei alle risultanze dell'A.T.P. in questione" (così memoria dei controricorrenti, pagg. 3 - 4; cfr. altresì controricorso, pag. 12). 24. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 12/2017 della Corte d'Appello di Catania va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 23693/2009, n. 6591/2016 e n. 17990/2004 in precedenza menzionate. 25. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento del secondo motivo la sentenza n. 12/2017 della Corte d'Appello di Catania e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso il terzo motivo di ricorso ed il quarto moti