CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23820/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte di Appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza deliberata il 12 luglio 2016, la Corte di Appello di L’Aquila, inparziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Pescara, dichiarava nondoversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati inordine al reato di associazione per delinquere, confermando, per contro, laresponsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’illecito amministrativo dicui al capo 62.Successivamente, con sentenza del 20 giugno 2018, la Corte di Cassazioneannullava la predetta decisione limitatamente alla posizione della società Consils.r.l., disponendo il rinvio al Tribunale di Pescara per un nuovo giudiziodibattimentale.2. All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Pescara, con sentenza del 21settembre 2023, condannava la società [OSCURATO:SOCIETA]. alla sanzione pecuniaria di110 quote, per un importo complessivo di euro 28.380,00, in relazione all’illecitoamministrativo di cui al capo 62 con riferimento ai reati presupposto contestati aicapi 57, 59 e 61 dell’imputazione. Tale pronuncia veniva confermata dalla Cortedi Appello di L’Aquila con sentenza del 17 giugno 2025, avverso la quale lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso percassazione.3. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione degli artt. 8, 9 e 10 cod.proc. pen. e dell’art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001 nonché manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale diPescara.La difesa sostiene che la competenza dell’illecito amministrativo contestato allaConsil s.r.l. sarebbe spettata al Tribunale di Chieti, quale giudice competente peri reati presupposto indicati nei capi di imputazione e asseritamente consumati inTorrevecchia Teatina (CH). Da ciò deriverebbe l’erroneità della motivazione nellaparte in cui ha qualificato l’eccezione di incompetenza territoriale come“pacificamente infondata”, richiamando, da un lato, la precedente pronuncia diannullamento con rinvio della Corte di Cassazione, che aveva individuato nelTribunale di Pescara il giudice competente, e valorizzando, dall’altro, la mancatariproposizione della medesima eccezione nel giudizio di legittimità quale indice diacquiescenza.3.1. Secondo la ricorrente, la motivazione sarebbe viziata per avere attribuitoefficacia preclusiva alla sentenza rescindente anche con riferimento allaposizione dell’ente, senza verificare se la questione concernente la competenzaterritoriale fosse stata specificamente scrutinata in relazione all’illecitoamministrativo contestato alla [OSCURATO:SOCIETA]Si assume, in particolare, che la decisione della Corte di Cassazione, intervenutacon riguardo al più grave reato associativo contestato alle persone fisiche, nonpoteva spiegare automaticamente effetti anche in ordine all’ i l lecitoamministrativo dell’ente, il cui luogo di consumazione dovrebbe individuarsi nelterritorio della provincia di Chieti.3.2. La difesa censura, altresì, il riferimento all’acquiescenza, ritenendologiuridicamente inconferente e manifestamente illogico, poiché la mancatareiterazione dell’eccezione in una fase intermedia del procedimento non potrebbeessere interpretata quale definitiva rinuncia a dedurre il vizio concernente lacompetenza territoriale, tanto più all’esito di una sentenza di annullamento conrinvio.A sostegno della doglianza, la ricorrente richiama il principio secondo cui, aisensi dell’art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001, la competenza a conoscere degli illecitiamministrativi dipendenti da reato spetta al giudice penale competente per ireati presupposto; competenza che, tuttavia, dovrebbe essere accertata conautonomo riferimento alla condotta ascritta all’ente e non desuntaautomaticamente da quella individuata nei confronti delle persone fisicheimputate dei reati presupposto.4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 231del 2001 nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine allaritenuta sussistenza dei criteri di imputazione oggettiva dell’i l lecitoamministrativo all’ente.4.1. La difesa assume che i reati presupposto sarebbero stati commessinell’interesse esclusivo delle persone fisiche che li hanno realizzati e nonnell’interesse o a vantaggio della società. Evidenzia, in particolare, che, secondola stessa prospettazione accusatoria, le somme indebitamente conseguitemediante le condotte fraudolente sarebbero state immediatamente distratte infavore degli amministratori e dei loro sodali, mentre la società avrebbe svolto ilruolo di mero strumento per l’accesso ai finanziamenti pubblici.Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso talideduzioni, limitandosi a richiamare la motivazione del giudice di primo grado,secondo cui le truffe finalizzate all’ottenimento di erogazioni pubbliche avrebberonecessariamente presupposto l’utilizzo delle società coinvolte, essendo ifinanziamenti destinati esclusivamente a tali persone giuridiche, conconseguente incremento del patrimonio sociale, ancorché il profitto fosse statosuccessivamente distratto a vantaggio degli autori dei reati.Tale impostazione viene censurata perché ritenuta incompatibile con l’art. 5d.lgs. n. 231 del 2001, il quale esclude la responsabilità dell’ente quando isoggetti apicali abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Ad avvisodella difesa, tale ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, poiché l’interomeccanismo illecito sarebbe stato preordinato all’appropriazione personale dellerisorse pubbliche da parte degli autori delle condotte criminose.4.2. Sotto altro profilo, la ricorrente deduce l’erronea applicazione dei criteridell’“interesse” e del “vantaggio”. Il primo, da valutarsi ex ante, sarebbeinsussistente, in quanto la finalità perseguita non sarebbe stata quella diprocurare un beneficio all’ente bensì di realizzare un arricchimento personaledegli autori del reato; il secondo difetterebbe parimenti, poiché le sommeottenute sarebbero transitate solo temporaneamente sui conti societari peressere immediatamente distratte, senza determinare alcun effettivo incrementopatrimoniale della società.A sostegno delle proprie deduzioni, la ricorrente richiama i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell’ente nonconsegue automaticamente alla commissione del reato presupposto ma richiedeun autonomo accertamento dell’interesse o del vantaggio, da compiersi in modoindipendente rispetto alla posizione della persona fisica autrice del reato.La difesa lamenta, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione, osservandoche la Corte di merito avrebbe, da un lato, affermato l’esistenza di unarricchimento del patrimonio sociale e, dall’altro, riconosciuto che il profitto erastato immediatamente distratto in favore degli autori dei reati.4.3. Infine, si deduce la carenza di motivazione in ordine all’applicabilità dellacausa di esclusione prevista dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, che laCorte territoriale avrebbe omesso di esaminare adeguatamente, limitandosi aqualificare come generiche le deduzioni difensive e aderendo, in terminiapodittici, alle argomentazioni del primo giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le regioni che seguono.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.L’esame degli atti processuali evidenzia che la questione relativa allacompetenza territoriale, oggi nuovamente prospettata dalla ricorrente, è giàstata specificamente scrutinata e definita dalla Corte di Cassazione in occasionedella sentenza del 20 giugno 2018, con la quale veniva annullata, limitatamentealla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza pronunciata il 12 luglio 2016dalla Corte di appello di L’Aquila per la mancata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale con conseguente rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio.In tale sede, i giudici di legittimità hanno espressamente affrontato la doglianzaconcernente l’individuazione del giudice territorialmente competente, ritenendocorretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, la quale avevaindividuato presso la sede della FIRA il centro propulsore dell’attività delittuosacontestata. In particolare, è stato accertato che in tale luogo si concentravano lericonducibili al sodalizio nonché l’attività di reclutamento degli aderenti e digestione delle operazioni di finanziamento svolta dall’imputato [OSCURATO:PERSONA],individuato quale promotore dell’associazione.Muovendo da tali premesse fattuali, la Corte di Cassazione ha ritenutocorrettamente radicata la competenza territoriale presso il Tribunale di Pescara,facendo applicazione del consolidato principio secondo cui, in materia di reatiassociativi, la competenza per territorio va individuata nel luogo in cui è ubicatala base operativa del sodalizio, ossia il centro nel quale si svolgono le attività diprogrammazione, ideazione e direzione delle iniziative criminose facenti capoall’associazione.Ne consegue che la questione oggi riproposta si pone in contrasto con quanto giàdefinitivamente accertato nella precedente fase rescindente del giudizio, la qualeha espressamente individuato nel Tribunale di Pescara il giudice territorialmentecompetente in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento. Si tratta diconclusione correttamente recepita e valorizzata sia dal Tribunale di Pescara(pag. 15 della sentenza del 21 settembre 2023) sia dalla Corte di Appello diL’Aquila (pag. 22 della sentenza impugnata), i quali hanno correttamenteevidenziato come la questione della competenza territoriale fosse già stataspecificamente esaminata e risolta dalla Corte di Cassazione in sede diannullamento con rinvio, con conseguente preclusione alla sua ulteriorerimessione in discussione nei successivi gradi del giudizio.Deve, in proposito, essere ribadito il principio di diritto secondo cui il vincoloderivante dalla connessione tra reati integra un criterio originario ed autonomodi attribuzione della competenza, destinato ad operare indipendentemente dallesuccessive vicende che interessino i reati connessi. Ne consegue che lacompetenza così radicatasi permane immutata per l’intero corso del processo inforza del principio della perpetuatio iurisdictionis, anche nell’ipotesi in cuiintervengano, successivamente, l’assoluzione dell’imputato ovvero la declaratoriadi estinzione del reato più grave che aveva originariamente determinatol’attrazione della competenza anche per gli ulteriori illeciti contestati (Sez. 6, n.12405 del 18/01/2017, Castaldi, Rv. 269662–01; Sez. 6, n. 38325 del22/10/2025, Gallo, non massimata).Da tale principio discende che le vicende processuali sopravvenute al momentoentro il quale la questione di competenza territoriale deve essere rilevata oeccepita, ivi compresi gli esiti decisori concernenti il merito dell’accusa, non sonoidonee ad incidere sulla competenza già validamente individuata. Quest’ultima,infatti, deve essere determinata secondo una valutazione compiuta ex ante, sullabase degli elementi conoscitivi disponibili al momento della formulazionedell’imputazione, senza che possano assumere rilievo gli sviluppi successivi delprocedimento.In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha costantementeaffermato che la competenza per territorio non può essere individuata alla lucedelle risultanze istruttorie emerse nel corso del dibattimento né sulla base dielementi acquisiti in un momento successivo. La disciplina processuale, infatti,nel prevedere che l’incompetenza per territorio debba essere rilevata o eccepita,a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art. 491, comma primo, cod.proc. pen. e nel collocare la relativa decisione nell’ambito delle questionipreliminari, evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di ancorarel’accertamento della competenza allo stato degli atti esistente in quella faseprocessuale (cfr. Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537; Sez. 6, n.33435 del 04/05/2006, Battistella ed altri, Rv. 234349-01).Ne consegue che la successiva declaratoria di prescrizione del reato associativo,che aveva originariamente determinato il radicamento della competenza presso ilTribunale di Pescara, non è in alcun modo idonea a rimettere in discussione ilcriterio di collegamento territoriale già definitivamente individuato né adeterminare uno spostamento della competenza in favore di altro ufficiogiudiziario con conseguente manifesta infondatezza dello specifico motivo diricorso.3. Il secondo motivo èaspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espressein sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corteterritoriale.La sentenza di appello e quella di primo grado sono conformi in ordine allestatuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di meritopossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale edessendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza diappello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto cheentrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).3.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito adaffermare la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo agli illecitiamministrativi di cui al capo 62 (vedi pag. 31 della sentenza del Tribunale epagg. 22 e 23 della sentenza oggetto di ricorso), a seguito di una valutazionedegli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principidi diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tuttele doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello.I giudici di merito, con argomentazioni convergenti, coerenti con le risultanzedell’istruttoria dibattimentale ed immuni da vizi logici o giuridici, hannocorrettamente escluso che la successiva distrazione, in favore delle personefisiche imputate, delle somme ottenute mediante l’indebita percezione dierogazioni pubbliche fosse idonea ad escludere la responsabilità amministrativadella società. Le sentenze di merito hanno, infatti, evidenziato come l’attivitàprobatoria abbia dimostrato la sussistenza, quantomeno, di un interesseconcorrente dell’ente all’ottenimento dei finanziamenti illecitamente conseguiti.In particolare, è stato accertato che le condotte fraudolente finalizzateall’accesso ai contributi pubblici trovavano una necessaria occasionenell’operatività delle società coinvolte, posto che le erogazioni potevano essererichieste ed ottenute esclusivamente da soggetti giuridici. In tale prospettiva,l’obiettivo perseguito dagli autori dei reati, i quali rivestivano posizioni apicaliall’interno degli enti, era anzitutto quello di far conseguire il finanziamento allasocietà, determinando l’ingresso delle relative risorse nel patrimonio sociale. Lacircostanza che tali somme siano state successivamente stornate e distratte avantaggio personale degli imputati non vale, pertanto, ad elidere il collegamentofunzionale tra le condotte illecite e l’interesse dell’ente né ad escludere ilvantaggio patrimoniale inizialmente conseguito dalla persona giuridica.Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integratientrambi i criteri di imputazione oggettiva previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 231 del2001, avendo valorizzato, da un lato, la finalizzazione delle condotteall’ottenimento di risorse economiche destinate formalmente alla società e,dall’altro, il concreto, seppur temporaneo, beneficio patrimoniale da essaconseguito. Si tratta di una valutazione sorretta da un apparato motivazionalecompleto e razionale, fondato sull’esame di tutti gli elementi probatori rilevanti eprivo di contraddizioni interne o di errori nell’applicazione delle regole dellalogica.3.2. In tale contesto, il Collegio intende, peraltro, dare continuità al principioaffermato dalle Sezioni Unite secondo cui la colpa di organizzazione, intesa insenso normativo, si fonda sul rimprovero derivante dall’omessa adozione, daparte dell’ente, delle misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire lacommissione dei reati presupposto, misure che devono essere formalizzate in unmodello organizzativo idoneo ad individuare i rischi e a predisporre gli strumentinecessari per il loro contenimento (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014,Espenhahn, Rv. 261113 – 01).L’impianto del d.lgs. n. 231 del 2001 è, infatti, fondato sulla riconducibilità delfatto illecito alla sfera di attività e di interesse dell’ente e sul correlato dovere diquest’ultimo di dotarsi di un adeguato sistema di prevenzione. La responsabilitàdell’ente può essere esclusa soltanto ove risulti la preventiva adozione el’effettiva attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della speciedi quello verificatosi.Con specifico riferimento ai reati commessi da soggetti apicali, questa Corte haripetutamente affermato che la mancata adozione di tali modelli è, di per sé,elemento sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente (Sez. 6, n. 54640 del25/09/2018, Pacucci, Rv. 274686 - 03), poiché viene meno, ab origine, quelsistema organizzativo che dovrebbe costituire il parametro di riferimento perl’esercizio delle funzioni di direzione e controllo anche nei confronti di coloro cheesprimono direttamente la volontà della persona giuridica. In tale prospettiva,soltanto la dimostrazione dell’esistenza e dell’effettiva operatività di un adeguatoassetto preventivo può escludere l’addebito organizzativo; viceversa, inmancanza di specifiche allegazioni sul concreto funzionamento di un talesistema, non è richiesta, ai fini dell’affermazione di responsabilità, un’ulteriore edistinta prova concernente la violazione di una specifica regola cautelare.Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che la societàConsil s.r.l. non si era dotata, anteriormente alla commissione dei reati oggettodi giudizio, di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire larealizzazione di analoghe fattispecie criminose. Da tale rilievo hannocoerentemente tratto la conclusione dell’inapplicabilità della causa esimenteprevista dal sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001.A fronte di tale specifico percorso motivazionale, il ricorso non sviluppa unadeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata,limitandosi ad affermare, in termini meramente assertivi, la pretesa carenza dimotivazione sul punto.La ricorrente si è limitata a proporre una propria interpretazione deicomportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, masemplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale deidati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell’incidenza delle condotteposte in essere, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcunaviolazione di legge e vizio motivazionale. La doglianza si risolve, pertanto, in unacensura inammissibile per difetto di specificità.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]