CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00708/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 11 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato tra all'ad 385 cod. pen., che contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico; oltre che manifestamente infondatorin presenza di una motivazione (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato legittimamente - quali parametri ex art. 133 cod. pen. - e in via assorbente i precedenti penali e le modalità del fatto (il ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari era subito dopo evaso e veniva trovato dagli agenti operanti presso l'abitazione dell'ex convivente, luogo dove era stato precedentemente arrestato per i reati di minacce e lesioni aggravate poste in essere nei confronti della donna); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il