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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36226/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 10.5.2021 che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco, emessa in data 21.6.2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e 100 euro dì multa in relazione al reato di furto aggravato dalla destrezza: l'imputato ha sottratto la somma di 30 euro custodita in un marsupio posto all'interno di un furgone nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], approfittando di un momento di distrazione di costui.

La Corte d'Appello ha ritenuto, tra l'altro, la sussistenza dell'aggravante e, di conseguenza, l'irrilevanza, ai fini della procedibilità del reato, della remissione di querela da parte della persona offesa, intervenuta nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale.

2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo due motivi distinti.

2.1. Il primo argomento di censura denuncia violazione di legge processuale per non avere il Tribunale tenuto conto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia del ricorrente, impegnato in un concomitante processo con detenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si è svolta l'istruttoria dibattimentale del presente processo e la discussione; e ciò, nonostante l'istanza di rinvio fosse stata tempestiva e avesse dato atto dell'impossibilità di reperire sostituti processuali; neppure può farsi pesare sull'istante un onere di accertamento che l'istanza, inviata ritualmente via fax alla cancelleria del giudice procedente, sia stata effettivamente ricevuta e trasmessa al giudice, così come sembra sostenere la sentenza impugnata, in cui si è rigettato l'analogo motivo di impugnazione dell'imputato, sostenendo che non fossero state provate adeguatamente la trasmissione e la ricezione dell'istanza di rinvio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto all'individuazione dell'imputato per essere effettivamente colui il quale ha sottratto il marsupio contenente effetti personali e la somma di trenta euro di proprietà della vittima, un fornaio intento a consegnare il pane con il suo furgoncino; la Corte d'Appello ha motivato la sua affermazione di responsabilità secondo un criterio di "alta probabilità" inaccettabile e contraddítorío, poiché si è sostenuto che il marsupio contenente, tra l'altro, il danaro sottratto fosse stato riportato indietro proprio dal ricorrente, una volta appresa la somma: nessuno che avesse compiuto il furto del danaro sarebbe tornato indietro, sul luogo del delitto, per restituire il marsupio che lo conteneva.

2.3. La terza ragione di censura evidenzia i vizi di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica avuto riguardo al riconoscimento dell'aggravante della destrezza, laddove il ricorrente si è limitato, al più, ad approfittarsi di un momento di distrazione della vittima, che aveva lasciato il marsupio contenente il danaro sottratto sul sedile del furgone nel corso della consegna del pane: mancherebbe, quindi, qualsiasi abilità particolare idonea a descrivere l'aggravante in esame, ma il ricorrente si è approfittato di un momento di distrazione della vittima, un panettiere impegnato nella consegna quotidiana del pane, per derubarla.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, avuto riguardo al terzo motivo concernente il vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante della destrezza.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Nella giurisprudenza di legittimità esistono differenti opzioni relative alla possibilità, per le parti, di inviare a mezzo fax le memorie e le richieste rivolte al giudice.

Un primo indirizzo esclude decisamente l'applicabilità agli atti delle parti di tale forma telematica di inoltro, poiché l'art. 150 cod. proc. pen. riserva tale modalità particolare di notificazione ai soli funzionari di cancelleria, mentre le memorie e le richieste rivolte al giudice devono essere presentate dalle parti mediante deposito in cancelleria, come previsto dall'art. 121 cod. proc. pen. (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 29182 del 18/9/2020, Schiavulli, Rv. 279812; Sez. 2, n. 26100 del 19/10/2018, dep. 2019, Fracassi, Rv. 276107).

Viceversa, altra tesi ha sostenuto che l'inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e vincola il giudice a pronunciarsi su tale istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente (Sez. 5, n. 536 del 24/10/2016, dep. 2017, Amarandei, Rv. 268943).

Un terzo orientamento, più specifico e che sembra contemperare le opposte esigenze messe in luce dalle due precedenti, richiamate opzioni ermeneutiche, pur ammettendo la possibilità per le parti di inviare istanze e memorie via fax, avverte, tuttavia, che l'utilizzo di tale modalità di trasmissione, non prevista dal codice di rito, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice 3 t procedente (Sez.

F, n. 45720 del 27/8/2019, Matei, Rv. 277307; Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, dep. 2018, Deriù, Rv. 272049).

Orbene, pur volendo aderire a tale, preferibile opzione, deve rilevarsi che il ricorrente ha sostanzialmente ammesso di non essersi preoccupato di verificare le sorti del suo invio a mezzo fax dell'istanza di legittimo impedimento e, di conseguenza, non ha specificato nulla al riguardo nel ricorso che, in relazione a tale aspetto, è quindi genericamente formulato, oltre che manifestamente infondato per non essere stato provato e, dunque, accertato neppure se erano avvenute le effettive trasmissione e ricezione dell'istanza di rinvio.

3. Il secondo motivo di ricorso proposto dall'imputato è manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura che si collocano al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità.

Il ricorrente ricostruisce la gravità indiziaria nei suoi confronti in modo alternativo rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato, coerenti con gli argomenti del primo giudice, e volte a fondare la sua colpevolezza mettendo insieme una serie di elementi di fatto univocamente indirizzati a sostenere la tesi che lo individua come autore del furto: il furto è stato commesso con l'auto della madre dell'imputato, della quale la vittima ha annotato la targa subito dopo aver assistito da lontano al furto del suo marsupio, sottratto dal furgone, senza poter intervenire; l'auto è stata ripresa da telecamere presenti sulle strade di transito per giungere al luogo teatro del furto - prima percorse in un senso e poi in quello opposto - e nei pressi di tale zona; la testimone, dipendente della panetteria in cui era stato portato il pane dalla vittima, ha riconosciuto parzialmente il ricorrente per essere colui che ha restituito il marsupio trafugato, sostenendo di averlo recuperato inseguendo i due ladri su fuggiti su un motorino, mentre, d'altra parte, la vittima ha sicuramente visto che l'autore del reato era uno solo e non era fuggito a bordo di un motorino.

La logicità dell'apparato motivazionale delle due sentenze di merito non è scalfita e neppure quasi messa in discussione dal ricorso, che si limita a sostenere una tesi alternativa più favorevole al ricorrente, con ciò consegnando l'impugnazione, per tale parte, ad un esito di inammissibilità.

Ed infatti, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).4.

Deve essere accolto, invece, l'ultimo motivo di ricorso, sicchè la sentenza andrà annullata con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza, le cui caratteristiche di configurabilità non sono state correttamente esplorate dalla sentenza impugnata, ferma ad un'interpretazione nomofilattica superata da un recente arresto delle Sezioni Unite, con cui si è chiarito che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

La Corte d'Appello non ha preso in considerazione, in sostanza, le obiezioni del ricorrente basate proprio sui risultati di tale evoluzione interpretativa del massimo collegio nomofilattico ed ha considerato la circostanza aggravante sussistente solo in ragione dell'approfittamento della situazione di distrazione della vittima del reato da parte del ricorrente.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed i giudici d'appello dovranno verificare i dati di fatto per la configurabilità dell'aggravante, alla luce delle indicazioni delle Sezioni Unite alle quali si è fatto riferimento, con specifico riguardo alla "particolare abilità, astuzia o avvedutezza" che l'imputato abbia posto in essere per sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res".

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della destrezza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 10.5.2021 che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco, emessa in data 21.6.2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e 100 euro dì multa in relazione al reato di furto aggravato dalla destrezza: l'imputato ha sottratto la somma di 30 euro custodita in un marsupio posto all'interno di un furgone nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], approfittando di un momento di distrazione di costui. La Corte d'Appello ha ritenuto, tra l'altro, la sussistenza dell'aggravante e, di conseguenza, l'irrilevanza, ai fini della procedibilità del reato, della remissione di querela da parte della persona offesa, intervenuta nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale. 2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo due motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura denuncia violazione di legge processuale per non avere il Tribunale tenuto conto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia del ricorrente, impegnato in un concomitante processo con detenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si è svolta l'istruttoria dibattimentale del presente processo e la discussione; e ciò, nonostante l'istanza di rinvio fosse stata tempestiva e avesse dato atto dell'impossibilità di reperire sostituti processuali; neppure può farsi pesare sull'istante un onere di accertamento che l'istanza, inviata ritualmente via fax alla cancelleria del giudice procedente, sia stata effettivamente ricevuta e trasmessa al giudice, così come sembra sostenere la sentenza impugnata, in cui si è rigettato l'analogo motivo di impugnazione dell'imputato, sostenendo che non fossero state provate adeguatamente la trasmissione e la ricezione dell'istanza di rinvio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto all'individuazione dell'imputato per essere effettivamente colui il quale ha sottratto il marsupio contenente effetti personali e la somma di trenta euro di proprietà della vittima, un fornaio intento a consegnare il pane con il suo furgoncino; la Corte d'Appello ha motivato la sua affermazione di responsabilità secondo un criterio di "alta probabilità" inaccettabile e contraddítorío, poiché si è sostenuto che il marsupio contenente, tra l'altro, il danaro sottratto fosse stato riportato indietro proprio dal ricorrente, una volta appresa la somma: nessuno che avesse compiuto il furto del danaro sarebbe tornato indietro, sul luogo del delitto, per restituire il marsupio che lo conteneva. 2.3. La terza ragione di censura evidenzia i vizi di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica avuto riguardo al riconoscimento dell'aggravante della destrezza, laddove il ricorrente si è limitato, al più, ad approfittarsi di un momento di distrazione della vittima, che aveva lasciato il marsupio contenente il danaro sottratto sul sedile del furgone nel corso della consegna del pane: mancherebbe, quindi, qualsiasi abilità particolare idonea a descrivere l'aggravante in esame, ma il ricorrente si è approfittato di un momento di distrazione della vittima, un panettiere impegnato nella consegna quotidiana del pane, per derubarla. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, avuto riguardo al terzo motivo concernente il vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante della destrezza. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Nella giurisprudenza di legittimità esistono differenti opzioni relative alla possibilità, per le parti, di inviare a mezzo fax le memorie e le richieste rivolte al giudice. Un primo indirizzo esclude decisamente l'applicabilità agli atti delle parti di tale forma telematica di inoltro, poiché l'art. 150 cod. proc. pen. riserva tale modalità particolare di notificazione ai soli funzionari di cancelleria, mentre le memorie e le richieste rivolte al giudice devono essere presentate dalle parti mediante deposito in cancelleria, come previsto dall'art. 121 cod. proc. pen. (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 29182 del 18/9/2020, Schiavulli, Rv. 279812; Sez. 2, n. 26100 del 19/10/2018, dep. 2019, Fracassi, Rv. 276107). Viceversa, altra tesi ha sostenuto che l'inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e vincola il giudice a pronunciarsi su tale istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente (Sez. 5, n. 536 del 24/10/2016, dep. 2017, Amarandei, Rv. 268943). Un terzo orientamento, più specifico e che sembra contemperare le opposte esigenze messe in luce dalle due precedenti, richiamate opzioni ermeneutiche, pur ammettendo la possibilità per le parti di inviare istanze e memorie via fax, avverte, tuttavia, che l'utilizzo di tale modalità di trasmissione, non prevista dal codice di rito, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice 3 t procedente (Sez. F, n. 45720 del 27/8/2019, Matei, Rv. 277307; Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, dep. 2018, Deriù, Rv. 272049). Orbene, pur volendo aderire a tale, preferibile opzione, deve rilevarsi che il ricorrente ha sostanzialmente ammesso di non essersi preoccupato di verificare le sorti del suo invio a mezzo fax dell'istanza di legittimo impedimento e, di conseguenza, non ha specificato nulla al riguardo nel ricorso che, in relazione a tale aspetto, è quindi genericamente formulato, oltre che manifestamente infondato per non essere stato provato e, dunque, accertato neppure se erano avvenute le effettive trasmissione e ricezione dell'istanza di rinvio. 3. Il secondo motivo di ricorso proposto dall'imputato è manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura che si collocano al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità. Il ricorrente ricostruisce la gravità indiziaria nei suoi confronti in modo alternativo rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato, coerenti con gli argomenti del primo giudice, e volte a fondare la sua colpevolezza mettendo insieme una serie di elementi di fatto univocamente indirizzati a sostenere la tesi che lo individua come autore del furto: il furto è stato commesso con l'auto della madre dell'imputato, della quale la vittima ha annotato la targa subito dopo aver assistito da lontano al furto del suo marsupio, sottratto dal furgone, senza poter intervenire; l'auto è stata ripresa da telecamere presenti sulle strade di transito per giungere al luogo teatro del furto - prima percorse in un senso e poi in quello opposto - e nei pressi di tale zona; la testimone, dipendente della panetteria in cui era stato portato il pane dalla vittima, ha riconosciuto parzialmente il ricorrente per essere colui che ha restituito il marsupio trafugato, sostenendo di averlo recuperato inseguendo i due ladri su fuggiti su un motorino, mentre, d'altra parte, la vittima ha sicuramente visto che l'autore del reato era uno solo e non era fuggito a bordo di un motorino. La logicità dell'apparato motivazionale delle due sentenze di merito non è scalfita e neppure quasi messa in discussione dal ricorso, che si limita a sostenere una tesi alternativa più favorevole al ricorrente, con ciò consegnando l'impugnazione, per tale parte, ad un esito di inammissibilità. Ed infatti, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).4. Deve essere accolto, invece, l'ultimo motivo di ricorso, sicchè la sentenza andrà annullata con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza, le cui caratteristiche di configurabilità non sono state correttamente esplorate dalla sentenza impugnata, ferma ad un'interpretazione nomofilattica superata da un recente arresto delle Sezioni Unite, con cui si è chiarito che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088). La Corte d'Appello non ha preso in considerazione, in sostanza, le obiezioni del ricorrente basate proprio sui risultati di tale evoluzione interpretativa del massimo collegio nomofilattico ed ha considerato la circostanza aggravante sussistente solo in ragione dell'approfittamento della situazione di distrazione della vittima del reato da parte del ricorrente. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed i giudici d'appello dovranno verificare i dati di fatto per la configurabilità dell'aggravante, alla luce delle indicazioni delle Sezioni Unite alle quali si è fatto riferimento, con specifico riguardo alla "particolare abilità, astuzia o avvedutezza" che l'imputato abbia posto in essere per sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res". P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della destrezza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altr
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