CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di bancarotta preferenziale, perché estinto per prescrizione, e esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, .. confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine alla prova dell'accordo tra imputato e soggetto fallito - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), senza confrontarsi compiutamente con la motivazione che ha dato conto degli elementi che ha ritenuto convergenti nel senso della responsabilità dell'imputato (alla luce delle specifiche condizioni degli accordi in discorso, corroborati da quanto tratto dalla pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. acquisita); - il secondo motivo - che assume la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo alla valutazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto tale pronuncia è stata apprezzata unitamente ad altri elementi di prova in conformità all'art. 238-bis cod. proc. pen.; - il terzo motivo - che denuncia violazione della legge penale e il vizio di motivazione inb ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e alla mancata qualificazione del fatto ex art. 232, comma 3, legge fall.- e il quarto motivo - che adduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., in particolare per la mancata disamina delle allegazioni difensive - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si affidano a enunciati patentemente generici, il che esime dal rimarcare che erroneamente l'impugnazione (cfr. terzo motivo) fa riferimento al dolo specifico, atteso che la bancarotta fraudolenta distrattiva è punita a titolo di dolo generico; - il quinto motivo - che ha lamentato la violazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena (a seguito della declaratoria di estinzione della bancarotta preferenziale) e della mancata declaratoria di prescrizione anche della bancarotta fraudolenta patrimoniale - è manifestamente infondato e generico, in quanto: - all'esito del primo grado di giudizio era stata irrogata, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione, muovendo dalla pena edittale minima di tre anni di reclusione e riducendola per le attenuanti generiche (stimate prevalenti sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta); la Corte di appello, a fronte della declaratoria di prescrizione della bancarotta preferenziale, ha correttamente escluso la detta residua aggravante, tenendo ferma la riduzione per le generiche (da compiersi in difetto dell'aggravante) in ragione del precedente dell'imputato (così indicando l'elemento che ha 2 (--- i <, considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato: cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), senza violare il divieto di reformatio in peius (cfr. Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli, Rv. 254261 - 01; Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01); e il ricorso muove censure del tutto generiche a tale apprezzamento; - il termine di prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso il 10 aprile 2014, pari a 12 anni e 6 mesi (tenuto conto della pena edittale e dell'interruzione: cfr. artt.157 e 161 cod. proc. pen.) non è con evidenza decorso; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria con la quale la difesa dell'imputato ha ribadito la fondatezza dei motivi di impugnazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca