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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05498/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 1°/9/1945 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 2467/2007, emessa dallo stesso Ufficio il 12/3/2007 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di cui agli artt. 349 cod. pen. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Propone ricorso per cassazione la Piccolo, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge ed il travisamento delle prove. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere risalenti, non di pronta soluzione e non accoglibili le istanze di condono presentate dai quattro figli della ricorrente; al riguardo, peraltro, la mancata definizione delle stesse pratiche non potrebbe essere addebitata agli interessati, i quali, anzi, avrebbero più volte sollecitato il Comune di Napoli.

Con riferimento, poi, all'ultimazione delle opere, nessuno potrebbe sostenere che l'intero manufatto fosse stato realizzato oltre il termine previsto dalla normativa sul condono; d'altronde, le date indicate come epoca della commissione del reato sarebbero solo presunte, ma certamente non rispondenti all'effettiva esecuzione delle opere. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Occorre premettere il carattere del tutto congetturale di alcune delle considerazioni svolte e poste a fondamento dell'impugnazione, ed in particolare di quella secondo cui "nessuno potrà mai sostenere che l'intero manufatto (...) sia stato edificato oltre il termine previsto dalla norma" e di quella per cui "le date indicate come epoca della commissione del reato sono solo date presunte e di accertamento ma non certamente rispondenti all'effettiva esecuzione e realizzazione delle opere."

5. Tanto premesso, il Collegio osserva che il ricorso non si confronta affatto con gli argomenti spesi nell'ordinanza impugnata, che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione con una motivazione evidentemente logica e congrua, fondata su concreti elementi obiettivi e, dunque, non censurabile.

6. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha sottolineato - quel che il ricorso non contesta - che il manufatto abusivo di 300 mq. realizzato dalla Piccolo era stato fatto oggetto di quattro istanze di condono, presentate dai quattro figli della stessa imputata, e che su queste il Comune di Napoli aveva emesso provvedimento di diniego (notificato il 21/4/2010): tutte le opere, infatti, erano risultate ultimate oltre il termine del 31/3/2003, fissato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

I. 24 novembre 2003, n. 326, ed alcune di esse non erano concretamente utilizzabili per lo scopo cui erano destinate.

5.1. Ebbene, il ricorso non cita né affronta in alcun modo queste considerazioni, né contesta gli argomenti in fatto che le sostengono, limitandosi a reiterare un astratto giudizio di fondatezza delle stesse pratiche urbanistiche già negato dal Comune competente.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 2 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 1°/9/1945 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 2467/2007, emessa dallo stesso Ufficio il 12/3/2007 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di cui agli artt. 349 cod. pen. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Propone ricorso per cassazione la Piccolo, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge ed il travisamento delle prove. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere risalenti, non di pronta soluzione e non accoglibili le istanze di condono presentate dai quattro figli della ricorrente; al riguardo, peraltro, la mancata definizione delle stesse pratiche non potrebbe essere addebitata agli interessati, i quali, anzi, avrebbero più volte sollecitato il Comune di Napoli. Con riferimento, poi, all'ultimazione delle opere, nessuno potrebbe sostenere che l'intero manufatto fosse stato realizzato oltre il termine previsto dalla normativa sul condono; d'altronde, le date indicate come epoca della commissione del reato sarebbero solo presunte, ma certamente non rispondenti all'effettiva esecuzione delle opere. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere il carattere del tutto congetturale di alcune delle considerazioni svolte e poste a fondamento dell'impugnazione, ed in particolare di quella secondo cui "nessuno potrà mai sostenere che l'intero manufatto (...) sia stato edificato oltre il termine previsto dalla norma" e di quella per cui "le date indicate come epoca della commissione del reato sono solo date presunte e di accertamento ma non certamente rispondenti all'effettiva esecuzione e realizzazione delle opere." 5. Tanto premesso, il Collegio osserva che il ricorso non si confronta affatto con gli argomenti spesi nell'ordinanza impugnata, che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione con una motivazione evidentemente logica e congrua, fondata su concreti elementi obiettivi e, dunque, non censurabile. 6. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha sottolineato - quel che il ricorso non contesta - che il manufatto abusivo di 300 mq. realizzato dalla Piccolo era stato fatto oggetto di quattro istanze di condono, presentate dai quattro figli della stessa imputata, e che su queste il Comune di Napoli aveva emesso provvedimento di diniego (notificato il 21/4/2010): tutte le opere, infatti, erano risultate ultimate oltre il termine del 31/3/2003, fissato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, ed alcune di esse non erano concretamente utilizzabili per lo scopo cui erano destinate. 5.1. Ebbene, il ricorso non cita né affronta in alcun modo queste considerazioni, né contesta gli argomenti in fatto che le sostengono, limitandosi a reiterare un astratto giudizio di fondatezza delle stesse pratiche urbanistiche già negato dal Comune competente. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 2 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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