CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 46464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUIGI BIRRITrERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 28 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Cuneo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per furto aggravato di gas, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella dell'art. 62 n. 4 cod. pen., intese prevalenti sulla aggravante contestata e sulla recidiva, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. in quanto, a fronte della citazione in giudizio, recante l'indicazione dell'art. 23 bis I. 176/2020, vale a dire che si sarebbe proceduto in camera di consiglio salva richiesta di una delle parti di discussione orale, l'udienza veniva tratta in presenza e, essendo assente il difensore di fiducia, veniva nominato un sostituto dello stesso ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 624 e 625, 131-bis , nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente l'errata valutazione delle dichiarazioni dei testimoni Granero e Capasso, nonché l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello relativo alla particolare tenuità del fatto. 5. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. dovendo determinarsi la pena nel minimo edittale, nonché immotivata la revoca della sospensione condizionale della pena. 6. il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092).E bene, in effetti l'udienza si svolse in presenza ma il difensore fu avvisato ritualmente anche di tale modalità di svolgimento. Come emerge dall'analisi degli atti relativi, infatti, dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di trattazione cartolare, salvo richiesta di quella orale, in data 12 agosto 2021 il difensore riceveva un nuovo avviso, a mezzo notifica tramite pec, avente ad oggetto il decreto del Presidente della Seconda sezione della Corte di appello di Torino che disponeva che tutte le udienze fissate dal 1 agosto al 30 settembre 2021 sarebbero state trattate secondo le modalità di svolgimento ordinario. Pertanto il difensore aveva piena contezza delle modalità di svolgimento in presenza dell'udienza del 28 settembre 2021, alla quale non comparve. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo anche è inammissibile. 3.1 Le testimonianze di Garnero e Capasso sono state analizzate con puntualità dalla Corte di appello, che ha dato conto delle ragioni per le quali si sia individuato Borello come autore del furto del gas: in sostanza risultava che al posto del contatore di Borello, che era stato "piombato" per morosità e poi rimosso, fu rinvenuto un tubo che si connetteva con quello di fornitura generale. Garnero, tecnico dell'azienda del gas, dopo aver accertato ciò, si recò a prendere gli attrezzi da lavoro per intervenire e arrestare la perdita di gas, e a quel punto vide Borello che, approfittando della sua assenza, si stava allontanando con il predetto tubo. Coincidenti le dichiarazioni dell'altro testimone, Capasso, oltre che coincidente anche l'interesse del Borello, poiché il tubo riforniva il proprio appartamento. A fronte di tale ricostruzione le censure mosse che 'attaccano' la logicità del ragionamento probatorio contestano la sufficienza delle predette testimonianze, come pure che Garnero abbia effettuato un controllo per individuare quale appartamento beneficiasse del furto del gas. La ricostruzione operata dalla Corte di appello è però assolutamente logica e coerente. Va premesso che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Di fatto, però, il ricorrente non censura la illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). D'altro canto, se il ricorso avesse voluto denunciare travisamento del risultato probatorio avrebbe dovuto accompagnare la censura, di vizio di motivazione per travisamento in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, con la integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione. (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Sacconnanno, Rv. 26980101). Il che non è stato per cui, non essendo neanche intervenuto il dedotto invertirsi dell'onere della prova, che invece viene fornita dagli elementi a carico sopra descritti, ne consegue l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Quanto alla seconda parte del secondo motivo, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la motivazione è congrua, rappresentando come la pena edittale prevista sia superiore ai cinque anni di reclusione e come Borelli sia gravato da due precedenti condanne per furto, ostative rispetto alla causa di non punibilità. Le due condanne precedenti integrano l'abitualità ostativa alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.: infatti la Corte di appello fa buon governo del principio per cui il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591: in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.). In presenza dei descritti fattori ostativi è impedita l'operatività della causa di non punibilità, anche in presenza di una offesa per altri versi ritenuta oggettivamente di particolare tenuità. Ne consegue l'inammissibilità anche di tale ultima censura.4. Il terzo motivo, quanto alla dosimetria della pena, si confronta con una motivazione congrua e logica, che rende conto delle ragioni della quantificazione della pena che la Corte ha ritenuto non possa essere minima in ragione dei precedenti penali. I fattori attenuativi, evidenzia la Corte di merito, quali la peculiarità del disagio economico e la non particolare gravità del fatto, sono stati tenuti in conto attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quella del danno patrimoniale di particolare tenuità, nella massima estensione, ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante della violenza sulle cose e sulla recidiva. Tale motivazione risponde pienamente alla censura di appello e costituisce una più che logica e congrua argomentazione, che rende inammissibile per manifesta infondatezza il motivo di ricorso, che per altro risulta anche generico e reiterativo. Tanto più che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), come nel caso in esame ove a fronte della pena base di nove mesi di reclusione la media edittale ai sensi dell'art. 624 cod. pen. è da individuarsi in anni uno e mesi nove di reclusione. Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza. Anche l'ultimo profilo di censura del motivo, in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico oltre che manifestamente infondato, essendo stata la revoca disposta dalla Corte di appello per aver Borello commesso il delitto nei cinque anni dalla irrevocabilità delle due pronunce di condanna precedenti, revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen.\\ 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali