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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15384/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ESCO, nato Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALIVO [OSCURATO:PERSONA], nato Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALIVO [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALIVO [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALIVO [OSCURATO:PERSONA], nata Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 03/06/2025 Corte di appello di Napolivisti gli atti, letto il provvedimento impugnato, i ricorsi degli [OSCURATO:PERSONA], RobertoGuida, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi iricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBalivo [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BalivoSilvestro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia eprocuratori speciali, ricorrono avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 3 giugno2025 (con successive correzioni apportate in data 10 settembre e 29 ottobre 2025) con cui èstato parzialmente riformato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevadisposto la confisca nei confronti dei ricorrenti, anche quali terzi interessati, dei beni ivimeglio specificamente indicati.2.

Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi – cui hanno fatto seguito memorie - che,per comodità espositiva e ai sensi dell’art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno trattati aseguire nei limiti necessari per la motivazione.3.

Con requisitoria del 3 aprile 2026, il Pubblico ministero ha concluso nei termini inepigrafe indicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORicorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])1.

Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs.n. 159/2011, oltre che per omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confiscarispetto ai cespiti indicati.2.

Con pec del 18 febbraio 2026, il difensore del ricorrente inviava rinuncia al ricorso,ritualmente sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,essendo intervenuta la rinuncia al ricorso da parte dell’interessato per sopravvenuta carenzadi interesse a seguito del provvedimento di correzione di errore materiale adottato dallaCorte di appello di Napoli il 7 ottobre 2025, dep. il 29 ottobre 2025.Tenuto conto che il ricorso era stato proposto il 12 settembre 2025 e, dunque, primadell’adozione del provvedimento di correzione e che la rinuncia è immediatamentesuccessiva non deve farsi luogo alla condanna alle spese e all’ammenda.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])1.

Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs.n. 159/2011, nonché omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confiscarispetto ai cespiti costituiti da: a) immobili in [OSCURATO:PERSONA]; b) immobili in via Borsellino([OSCURATO:PERSONA]).Quanto ai primi (terreno e fabbricato), la censura muove dall’errato riferimento che ildecreto impugnato opera alla data di acquisto (2012 anziché 2003) e al relativo importo(euro 66.000, a fronte di euro 17.990).

A ciò si aggiunge anche l’ulteriore errato riferimentoalla disponibilità indiretta del bene in capo al proposto [OSCURATO:PERSONA], precisandosi comela ricorrente sia la moglie di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, si lamenta:- che siano state disattese le allegazioni della difesa – trascritte a pag. 7 del motivo diricorso - che fanno riferimento al contenuto della memoria depositata in sede di appello il16/10/2024, volte a dimostrare la liceità dell’acquisto in forza del reddito agrario di cui ellaall’epoca fruiva, anche tenuto conto della soglia minima di esenzione e il rilievo che dovevariconoscersi anche al condono tombale ex lege n. 289/2002 fruito dalla ricorrente per leannualità che vanno dal 1996 al 2002 e dalla [OSCURATO:PERSONA] per le medesime annualità per comeasseverato dalla c.t. di parte (v. pag. 199);- che la Corte di merito abbia disatteso anche la ricostruzione effettuata dal c.t. di parte(dott. [OSCURATO:PERSONA]) “dalla quale si evince, anche attraverso l’allegazione di foto aeree dellacoltivazione degli anni di riferimento, la permanenza sottosoglia dei 7.000 euro per anno,soglia che permetteva di essere in regime di esonero fiscale come indicato a pag. 35 delprovvedimento impugnato”.Analoghi rilievi vengono mossi riguardo alla confisca degli immobili in [OSCURATO:PERSONA],erroneamente indicati come terreni, alla luce della ricostruzione operata con i motivi diappello, evidenziando che gli immobili venivano acquistati nel 1991 per un importo pro quotadi lire 36 milioni (importo derivante per la ricorrente dalla sua attività di bracciante agricolocome da estratti INPS versati in atti) e che la costruzione dei capannoni era stata effettuatanel 2001 dalla società Edilnova e le relative fonti derivavano dal Fondo erogato ai sensi dellalegge n. 448 del 1992 per euro 100.000,00.

Si trattava di circostanze che la Corte di meritoaveva omesso di valutare.2.

Con motivi nuovi del 19 febbraio 2026, cui risulta unita la relazione del peritoagronomo [OSCURATO:PERSONA], la difesa sottolinea:- come il decreto impugnato alle pagine 33-37 nel trattare il tema della produzioneagricola abbia effettuato un’impropria commistione (dal punto di vista fiscale e della forzalavoro) tra la posizione della ricorrente e quella della [OSCURATO:PERSONA], trascurando diconsiderare che la [OSCURATO:PERSONA] godeva di un regime di esonero fiscale.

Inoltre, si evidenzianole lacune e le imprecisioni in cui era incorsa la Corte di merito quanto alla portata redditualedell’attività agricola svolta, unitamente alla mancanza di motivazione in ordine ai rilievi diparte, supportati da consulenza, a riprova anche dell’effettiva produzione agricola,sottolineando, altresì, l’errore in cui era incorsa la Corte di merito nell’indicazione del redditovantato dalla ricorrente a riprova di una misura inferiore ai settemila euro annui richiesti per ilconseguimento dell’esonero fiscale;- che il decreto impugnato non contiene alcun riferimento ai c/c riferibili alla ricorrente(n. 9192/775 MPS di Grazzanise e n. 9140/673401 libretto Monte dei Paschi di Siena).Infine, si deduce la mancata osservanza dei principi stabiliti dalla recente sentenzadella Corte EDU Isaia c/Italia, con particolare riguardo al rispetto dell’onere probatorio volto adimostrare il controllo effettivo sui beni confiscati da parte del proposto e l’esistenza di unnesso tra i beni da sottoporre a confisca e le attività illecite poste in essere dal destinatariodella misura, ossia l’indicazione con sufficiente precisione dell’attività illecita da cuidesumere che siano originati i beni e che potevano costituire il provento di condottedelittuose accertate o presunte.3.

Con memoria del 15 aprile 2026 (seppur uniti a quelli spesi per altri ricorrenti), ladifesa ha replicato alla requisitoria del P.G., insistendo nelle deduzioni svolte coi motiviprincipali e quelli nuovi.I motivi sono fondati.Effettivamente, per come denunciato, quanto al compendio sito in [OSCURATO:PERSONA] (piùprecisamente un terreno e un fabbricato che risulta acquistato dalla ricorrente il 6 ottobre2003 per un importo pari ad euro 17.900,00), va rilevato l’errore in cui è incorso il decretoimpugnato nell’esatta indicazione dei dati di riferimento di acquisto e di valore del bene,nonché del soggetto in favore del quale avrebbe operato l’intestazione fittizia (ossia ilproposto [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente anziché [OSCURATO:PERSONA], in realtà terzoestraneo alla proprietà del bene).

Se, quanto a quest’ultimo aspetto, può ritenersi l’erroremateriale, dovendosi il richiamo essere inteso al proposto [OSCURATO:PERSONA], altrettanto nonpuò concludersi con riguardo agli altri due dati di riferimento – che attengono al periodo diacquisto del bene e al suo esatto valore – i quali possono prestarsi ad incidere sullavalutazione inerente alla congruità e alla proporzionalità tra l’entità dell’illecito arricchimentoaccertato e i beni oggetto di confisca relativamente a quella singola annualità.Inoltre, non risulta esplorato il tema, pure evocato nel decreto impugnato ed oggettodelle note depositate in appello, dell’eventuale rilievo da riconoscersi al condono tombale sesi considera che questa Corte ha affermato il principio, ormai divenuto consolidato, che «intema di confisca di prevenzione, i terzi che intendono rivendicare l'effettiva disponibilità deibeni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possono giustificare la ravvisatasproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo proventida evasione fiscale» (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica, Rv. 288127 – 01 cheriprende considerazioni già svolte dalla sentenza n. 37297 del 23/06/2022, Rv. 283798, dellamedesima sezione della Corte; da ultimo, Sez. 6, n. 12571 del 26/01/2026, Camerada, nonmass.).Quanto ai capannoni di pertinenza dell’immobile sito in via Borsellino di TrentolaDucenta, risulta disatteso il motivo di appello con cui si deduceva che la costruzionesuccede di gran lunga il primigenio acquisto (2001 a fronte del 1991) ed è effettuata dallasocietà Edilnova, adducendosi che le relative fonti derivino dal Fondo erogato ai sensi dellalegge n. 488 del 1992 per euro centomila.Mancanza di motivazione, infine, si registra riguardo ai conti correnti, non rinvenendosinel decreto impugnato alcuna motivazione a fronte del motivo di appello (v. pag. 12 e 13)con cui si rimarcava come l’entità assai esigua delle somme ivi giacenti fosse logicamentecompatibile con la percezione di un reddito che giustificasse la liceità di tali giacenze.A fronte di tali lacune il decreto impugnato non può essere emendato, per comeprospettato dal P.G., dalla Corte di legittimità attraverso il ricorso alla motivazione “implicita”,trattandosi di profili che incidono su valutazioni di merito che competevano alla Corteterritoriale.Il decreto impugnato dovrà, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Napoli.Inammissibile, invece, è la censure relativa alla mancanza di una motivazionerafforzata volta a dimostrare la disponibilità sostanziale dei beni in capo al proposto, allastregua del principio di diritto affermato dalle S.U.

Putignano, secondo cui, in caso diconfisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senzapoter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltantodal proposto (Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01).Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.

Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all’art. 10, comma2, d.lgs. n. 159/2011 in ordine alla mancata indicazione delle ragioni per le quali disporre laconfisca dei conti correnti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe ’83), degliimmobili loro riferibili nell’ambito dei complessi edilizi siti in [OSCURATO:PERSONA] alla viaRomaniello, alla via IV Novembre e alla via Atellana, dei capannoni siti in [OSCURATO:PERSONA] via Borsellino e dell’immobile, con annesso terreno, sito in [OSCURATO:PERSONA], nonché diquello sito in Fiuggi alla via casalini s.n.c.2.

Violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla modalità diaccertamento dei presupposti su cui fondare l’ablazione nei confronti dei terzi, sia conriferimento al requisito di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 che a quello della disponibilità deibeni da parte del proposto e alla loro illecita provenienza.3.

Violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 d.lgs. n.159/2011, con riferimento ai principi desumibili dall’art. 20 stesso decreto legislativo in ordinealla metodologia attraverso cui accertare la sproporzione reddituale.4.

Con memoria del 1° aprile 2026, la difesa dei ricorrenti, mediante allegazionicostituite da esiti di procedimenti penali, ha ulteriormente dedotto:- in ordine alla perimetrazione del periodo di pericolosità, posto che le conclusioni cuipervengono i giudici di merito si pongono in contrasto con quanto sostenuto dai giudici dellaprevenzione che avevano fatto risalire il legame dei [OSCURATO:PERSONA] con la cosca sin dai primi anni’90, posticipando l’ascesa egemonica del clan dei Casalesi dal 1999 al 2011, con laconseguenza che tutti gli acquisti fatti in precedenza dovevano ritenersi avulsi dal periodo dipericolosità (al riguardo ha allegato dispositivo Corte appello di Napoli del 27 gennaio 2026;richiesta di archiviazione del P.M.

DDA Napoli del 20 ottobre 2021 nei confronti di BalivoSilvestro dal Gip; ha inoltre indicato, come allegato 2, la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del proc. pen. n. 7287/2016 RGNR inizialmenteiscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], riservandosi il successivo deposito cartaceo (nonavvenuto) in quanto il relativo file per dimensioni non poteva essere trasmesso via pec;ulteriori documenti in ordine agli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] alla via IV Novembre, asostegno della riconducibilità della provvista a [OSCURATO:PERSONA] e in epoca antecedente allapericolosità come ritenuta dal giudice della prevenzione;- quanto sulla pregnanza delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute generiche e privedi riscontro e contrastate dal giudicato cautelare favorevole intervenuto, con successivaarchiviazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];- riguardo all’omessa motivazione sulle ragioni per le quali è stata disposta la confiscadi determinati beni riferibili alle posizioni dei ricorrenti quali eredi specificamente indicati.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, avente carattere assorbente degli altri, inpunto di giudizio di pericolosità sociale qualificata espresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],quale primo presupposto per l’applicazione della confisca di prevenzione.Se da un lato è certamente corretto il principio di diritto evocato dal decreto impugnatonella parte in cui riafferma l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto agli esiti diquello penale (ex multis, Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, S., Rv. 282655 – 01), ciò tuttavianon esime il giudice della prevenzione dal compiere una penetrante verifica della ricaduteche la pronuncia che si adduce avere forza “liberatoria” è destinata o meno a svolgere sulgiudizio di pericolosità sociale che caratterizza la differente valutazione posta a basedell’applicazione della misura di prevenzione.

Si è, infatti, di recente affermato che nelprocedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti daiprocedimenti penali, anche quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria o conuna declaratoria di prescrizione, e procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei fattiivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da riteneresintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 1, n. 38899 del 29/10/2025, Galati,Rv. 289060 – 01).Allorché, dunque, il compendio indiziario sia stato, in tutto o in parte, ritenuto nonsufficiente ad integrare, come nel caso in esame, la gravità posta a fondamento dellarichiesta di applicazione della misura cautelare (in ordine all’ipotesi del concorso esterno) -tanto che il pubblico ministero ha proceduto a chiedere, per la posizione del ricorrente,l’archiviazione del procedimento penale in forza del quale era originata la misura diprevenzione - occorrerà confrontarsi con le valutazioni e gli accertamenti espressi nella sedepenale al fine di verificare se tale compendio risulti ancora idoneo ad integrare la differentepiattaforma probatoria richiesta in punto di appartenenza, quale indice di pericolositàqualificata ex art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011, attraverso una ricognizione dellefonti di prova di carattere coincidente o dotate di autonomia, al fine di scongiurarne esitidistonici e/o contraddittori.Un accertamento valutativo, quindi, anzitutto finalizzato ad escludere - in virtù delprincipio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza comeinterpretata dalla Corte EDU – che il giudizio penale abbia restituito un’ipotesi di negazionedi un determinato fatto (altrimenti essendo precluso di assumerlo come elemento indizianteai fini del giudizio di pericolosità), ovvero che le valutazioni espresse dal giudice penale inpunto di “tenuta” dimostrativa degli elementi di prova offerti dal pubblico ministero (sia insede cautelare o di merito) ridondino o meno in ordine al giudizio di pericolosità sociale, siaesso generico o qualificato.Peraltro, una tale indagine si imponeva nel caso di specie, in quanto la piattaformaindiziaria su cui si fonda il giudizio di pericolosità muove, per la gran parte, dalle chiamate dicollaboratori (sono indicati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della Corte [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVassallo [OSCURATO:PERSONA]), molti delle quali sono state disattese – seppur in punto di gravitàindiziaria – dal Tribunale per il riesame ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DellaCorte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e per altre ([OSCURATO:PERSONA] eIovine [OSCURATO:PERSONA]) la difesa ha reiterato la denuncia di travisamento per omissione del lorocontenuto e, infine, in relazione ad altra ([OSCURATO:PERSONA]), se ne evidenzia l’inconferenzariguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].I giudici della prevenzione, infatti, hanno affermato l’appartenenza del ricorrente alsodalizio di stampo camorristico – nell’ottica di un sostanziale alter ego del fratello,condannato con sentenza irrevocabile in sede penale quale imprenditore colluso con il clan– richiamando la testimonianza del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] – definita di “straordinaria valenzaprobatoria” (v. pag. 22), il quale avrebbe descritto con dovizia di particolari il ruolo dei Balivoquali gestori di numerose attività economiche nell’orbita del clan.

In realtà, oltre allamancanza dell’indicazione del relativo verbale, va evidenziato che tale collaborante non ècitato dal primo giudice e, in realtà, dalla lettura del contenuto di tale dichiarato riportato apag. 4 del decreto di sequestro n. 10/2018, emergono elementi di diretta accusa neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], ma non del ricorrente.

Né sono indicati ulteriori passaggidichiarativi – anche ricavati da altri verbali o provvedimenti giudiziari acquisiti - cheavvalorerebbero tale circostanza.Inoltre, si è fatto anche riferimento al contributo reso dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– che convergerebbero nel riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] come soggetto equiparato al fratello Gaetanonell’ambito dell’organizzazione criminale (v. pag. 24 e 35 del primo decreto) -, nondisattendendosi però da parte del giudice di appello la denuncia di travisamento della provaavanzata dalla difesa del ricorrente che ha anche allegato in questa sede i verbali di talipropalazioni al fine di dimostrare che il ritenuto portato indiziario non sarebbe aderente alsignificato di quanto riferito.Manca, poi, il confronto con gli esiti del contenuto del compendio intercettivo (tra cui ilviaggio di [OSCURATO:PERSONA] ad Altopascio e alla documentata presenza del ricorrente), nontanto, per come si è sottolineato, al fine di recepire acriticamente gli esiti negativi purraggiunti dal giudice della cautela - a tanto non essendo certamente tenuto il giudice dellaprevenzione - ma per verificare la possibile interferenza, fosse pure per escluderla, suldifferente giudizio di pericolosità sociale che, seppur da svolgersi alla stregua di elementiindiziari, ne esige pur sempre capacità dimostrativa.Non confortato, poi, dal riferimento allo specifico contributo dichiarativo è quantoavrebbe affermato [OSCURATO:PERSONA], fonte di prova alla quale il Tribunale attribuisce valenzadi novum tanto che si afferma che in forza di tale propalato sarebbe pure esitato un nuovoprocedimento penale (v. pag. 12), circostanza contestata dalla difesa e non scrutinata –tenuto conto che tale fonte di prova viene genericamente richiamata unitamente al CaterinoMassimiliano, rinviandosi al decreto di primo grado (senza indicarne la pagina) che avrebbeevidenziato l’importanza delle stesse propalazioni nella ricostruzione del ruolo di Silvestroquale intermediario nei rapporti tra il clan e soggetti terzi allorquando il contatto con Gaetanonon era possibile (v. pag. 24).

Anche su tale aspetto più che al decreto impugnato paredoversi fare riferimento a quello di sequestro che riporta il contenuto delle dichiarazioni dellevarie fonti di prova dichiarative raccolte, ma non può essere compito della Corte di legittimitàdi colmare la lacuna motivazione in cui è incorsa la sentenza impugnata evidenziando ilrilievo decisivo di tale propalato, anche in relazione alla perimetrazione temporale dellapericolosità sociale del ricorrente.Analogamente non è specificato se quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e LaisoSalvatore – pure evocati nel decreto di sequestro in punto di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]- restituiscano un portato dichiarativo complessivamente dimostrativo, sul piano logico-fattuale, sia del rapporto privilegiato avuto anche dal ricorrente con il clan di camorra sia delvantaggio dallo stesso conseguito, unitamente al fratello, quale componente dellacompagine imprenditoriale che aveva visto accrescere negli anni consistenza ed affari grazieal pactum stretto con il clan.Insomma, il decreto impugnato risulta carente dello svolgimento del compito ricognitivo-valutativo cui era specificamente tenuto in virtù delle censure svolte con l’atto di appello,limitandosi ad un generico richiamo delle fonti dichiarative utilizzate dal primo giudice,omettendo di fornire una motivazione che, in modo rafforzato, dia conto della continuapersistenza dimostrativa, in tutto o in parte, di quegli elementi di prova che la difesadecisamente contesta tanto alla stregua degli esiti cui è pervenuto il procedimento penaleche in forza delle ulteriori doglianze in precedenza evidenziate.Un compito che compete alla Corte di merito e che non può essere svolto dalla Corte dilegittimità, comportando anche una rilettura delle fonti di prova preclusa in questa sede.In conclusione, pur essendo il concetto di appartenenza all’associazione mafiosa piùsfumato e meno tecnico di quello di partecipazione ad essa, sia da un punto di vistastrettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve investire ilcollegamento probatorio tra l'ipotesi preventiva e quella penale, occorre pur sempre che quelgiudizio di pericolosità sia supportato da elementi indiziari che, nella loro puntualericognizione, diano conto dell’esistenza di una piattaforma sufficiente ad asseverare ilgiudizio di pericolosità qualificata svolto, così sfuggendo alle censure di genericità-apparenza della motivazione che si rinvengono nel decreto impugnato.Dall’annullamento del decreto impugnato in punto di pericolosità qualificata delproposto consegue l’assorbimento delle ulteriori censure in punto di sproporzione del valoredei beni rispetto ai redditi dichiarati o alle attività economiche svolte o, in alternativa,all’esistenza di sufficienti indizi di provenienza o reimpiego di attività illecite e di intestazionedei beni, anche con riguardo a quelle spiegate dagli altri ricorrenti nella qualità di terziinteressati, volte ad escludere l’intestazione fittizia dei beni.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA](Avv. [OSCURATO:PERSONA]).1.

Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs.n. 159/2011, oltre che per omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confiscarispetto ai cespiti indicati ai punti a), b) e c).In particolare, si lamenta:- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine allamancata revoca della confisca del 50% della società [OSCURATO:SOCIETA] (della quale il ricorrenteentra a far parte nell’anno 2005, dopo che furono esperiti tutti gli acquisti e dopo l’erogazionedei vari prestiti bancari).- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine allamancata revoca della confisca del 37,5% della società [OSCURATO:SOCIETA].- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine allamancata revoca della confisca dei conti correnti, delle polizze vita e degli investimenti accesipresso MPS per un totale di circa 900.000,00 (derivanti, alla luce della ricostruzionedifensiva in atti dall’attività di rivendita di materiale edile svolta da [OSCURATO:PERSONA] negli annidal 1982 al 2000, come dimostrato dagli estratti dell’agenzia delle entrate in riferimento adun arco temporale nel quale i fatturati del proposto ammontavano a circa 50.000.000.000lire).2.

Con memoria e motivi nuovi del 19 febbraio 2026, la difesa ha insistito con riguardoalla mancanza di motivazione in ordine alla revoca della confisca del capannone sito inperiodo di pericolosità del proposto) per un importo di € 434.427, come da documentazioneallegata in sede di merito.3.

Con memoria del 15 aprile 2026, la difesa ha replicato alla requisitoria del P.G.,ulteriormente deducendo in ordine ai rilievi spesi a proposito della confisca della quotariferibile al ricorrente della [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei rapportifinanziari al medesimo riconducibili e, da ultimo, al capannone sito in Francolise.(Avv. [OSCURATO:PERSONA]).4.

Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot.

Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con particolare riferimento all’inosservanza dei parametri dellaproporzionalità e della ragionevole congruenza tra i profitti e la confisca, attesa la naturaripristinatoria dello strumento ablatorio, alla luce della sentenza Garofalo c.

Italia della CorteEDU, nonché della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale.

Nullità del decretoimpugnato per carenza assoluta di motivazione.La censura fa leva essenzialmente sulla violazione del principio di proporzione tra ilritenuto arricchimento illecito e i beni attinti dall’ablazione patrimoniale: a fronte di unasproporzione del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] (calcolata per un periodocomplessivamente considerato di 33 anni) risultata pari ad euro 408.527, si era disposta laconfisca dell’intero patrimonio esistente il cui valore era pari, al momento dell’acquisto, adeuro 600.000 (attualmente ammontante ad euro 2.980.000).

Si trattava di un profilo dicensura che, sebbene devoluto con l’atto di appello, non aveva rinvenuto alcunamotivazione nel decreto impugnato che, peraltro, non lo aveva neppure riportato tra quellidedotti.Inoltre, il decreto impugnato era anche censurabile relativamente alla valutazione nellesingole annualità del rapporto tra il valore delle acquisizioni patrimoniali e la sproporzioneaccertata (a titolo esemplificativo si cita l’annualità 2002 ove il proposto acquistava la quotasociale della [OSCURATO:SOCIETA]. – integralmente sottoposta alla misura – per un valore pari ad euro425.000, mentre la sproporzione accertata dal perito per la medesima annualità risulta pariad euro 244.968 (vale a dire circa la metà del valore del bene confiscato all’atto di acquisto).5.

Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot.

Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’accertamento di corrispondenza tra il c.d. denarosporco impiegato per l’acquisto dei beni e l’intervento ablatorio.Si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di motivare sulle ragioni per le quali lecondotte associative del ricorrente-proposto costituirebbero – secondo attendibili massime diesperienza, benché solo indiziarie – le fonte degli impieghi patrimoniali oggetto di confisca.Si lamenta che la Corte di merito abbia obliterato l’onere di stabilire il collegamento tra gli attidi militanza associativa per i quali è intervenuto il giudicato di condanna del ricorrente e iltimbro di illiceità del denaro utilizzato per gli acquisti dei beni confiscati; in altri termini, hamancato di spiegare perché i beni confiscati sarebbero derivati dal reimpiego dei proventigenerati dal ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la condanna del ricorrente perpartecipazione associativa era rimasta sfornita sull’accertamento di un ben delineato ruoloper così dire lucro genetico (scollegata da qualsiasi dato di utilità imprenditorialecausalmente derivata dalla pattuizione con il sodalizio.6.

Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot.

Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’assenza di motivazione in ordine al verbale dellaG.d.F. del 2010, di accertamento dell’evasione fiscale delle somme pari ad euro 439.980,00relative alla vendita di immobili realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]Dalle stesse indagini della G.d.F. era emerso che l’acquisto degli immobili era avvenutoin nero.

Donde tale provvista non poteva ricondursi al capo clan [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, ildato dell’evasione fiscale assumeva valenza neutra sul piano della significanza indiziariarispetto al collegamento tra quell’importo e la ritenuta appartenenza del ricorrente al giàmenzionato clan di camorra.7.

Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot.

Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’assenza di motivazione rispetto alle provvisteutilizzate per l’acquisto della quota della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del ricorrente e la valutazionedel giudicato assolutorio riguardante la [OSCURATO:SOCIETA]Si lamenta che sia stato aggirata la valenza negatoria del giudicato assolutorioriguardante la [OSCURATO:SOCIETA]., posto che le somme utilizzate per l’acquisto della quotadella [OSCURATO:SOCIETA]. trovano parziale derivazione nel prezzo (euro 278.800,00) della cessione(nell’anno 2000) della quota immobiliare e societaria della [OSCURATO:SOCIETA]., acquistata nel1993.

Il giudicato assolutorio – che escludeva l’ipotesi che il ricorrente per tale quota fosseintestatario fittizio di [OSCURATO:PERSONA] – provava l’assenza di correlazione tra tali somme e ilruolo associativo.

A nulla valeva il riferimento – a mò di ripiego – che il Tribunale aveva fattoalla condanna definitiva che il ricorrente aveva riportato per associazione mafiosaconfermata dalla Corte di appello di Napoli nel 2021.8.

Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot.

Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’assenza di motivazione circa l’acquisizione, inassenza di criticità illecite per come si ricavava dalle conclusioni rassegnate nell’elaboratoperitale, delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del proposto.9.

Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot.

Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’errato metodo circa la datazione del computo perla sproporzione patrimoniale e carenza di motivazione nella forma della mera apparenza.Si ritiene del tutto apodittica la decisione dei giudici di merito di far decorrere il computodella sproporzione dal 1982, cioè ad un’epoca anteriore al matrimonio (31.10.1984) che aquello della nascita del primo figlio (1985) e, quindi, al tempo in cui il proposto (ventunenne)era ancora “figlio di famiglia”.

L’inserimento di detto periodo da un lato contraddiceva lestesse premesse sancite dal perito Arvonio (fatte proprie dal Tribunale e poi dalla Corte diappello)- il quale nel computo della spesa media familiare fa coincidere la sproporzione conl’anno del matrimonio dei proposti ovvero alla data di nascita del primo figlio – e, dall’altro,faceva rientrare nell’asset ablatorio delle ricchezze formate prima della nascita di un nucleofamiliare e prima della manifestazione di pericolosità sociale, contraddittoriamenteindividuata sin dai primi anni Novanta ma poi estesa nei primi anni ’80.I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.

Sono, invece, infondati e/oinammissibili nel resto.In ordine alla dedotta inosservanza della ragionevole congruenza tra i profitti illeciti e laconfisca, la questione appare involgere, prima che l’indicazione dei dati di sproporzione, laricostruzione degli stessi e la natura dell’attività di impresa asservita agli interessi mafiosisvolta dal ricorrente.

Al riguardo, i Giudici della prevenzione con congrua motivazione che fariferimento tanto alle plurime fonti dichiarative acquisite che agli esiti del giudizio penale cheha visto il ricorrente condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., hanno ritenutosussistente la pericolosità sociale qualificata del proposto ai sensi dell’art. 4 lett. a), d.lgs. n.159 del 2011, e la sua attività imprenditoriale (che aveva costituito un oggettivo contributo alrafforzamento del potere economico e territoriale del clan) funzionale all’attività del clan deiCasalesi.In tali termini, il reddito dell’attività imprenditoriale - prodotto, in particolare, negli anni dimaggiore presenza e cointeressenza del clan per come illustrato anche dal primo decretoche richiama anche gli esiti del procedimento penale - appare rilevante nella determinazionedella misura della confisca che, per la sua natura ripristinatoria, è finalizzata a eliminare dalcircuito economico finanziario l’arricchimento illecito, i beni di origine illecita e gli investimentiall’uopo effettuati e, dunque, appare consentire di ritenere sussistente la congruità dellaconfisca, da valutare in relazione ai fatti contestati e alla tipologia stessa dell’attività svolta(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019 in tema di confisca di attività di impresastrumentale al perseguimento di attività illecite).Né appaiono, sul punto, fondati i rilievi circa la mancata indicazione della produzione diguadagni derivanti dalla partecipazione all’associazione mafiosa, dovendosi, nel caso inesame, prendere in considerazione l’attività di impresa del ricorrente, la cui partecipazione alsodalizio coinvolgeva proprio l’attività imprenditoriale, come indicato dai Giudici dellaprevenzione, svolta in aggancio con il clan.

Come affermato da Sez. 5, n. 10983 del27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884 - 01: In tema di misure di prevenzione, ai finidella determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l'impresamafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneoall'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di proprietàdel mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formaleprestanome - attività entrambe per le quali è irrilevante l'eventuale origine formalmente"pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazioneverso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito - da quella"a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresentaanche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da qualemomento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senzaalterazione dello stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti.

Laddove,dunque, un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto laprotezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale el'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazionemafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecitodelle quote versate dai diversi soci. (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo,Rv. 283462 –

01. In motivazione, la Corte ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori,la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibiledistinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima; Sez. 2, n.34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 - 02).Allorché, infatti, sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione,anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento dicostituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione diprofitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225 – 07; nello stesso senso Sez.

VI n. 49750 del4.7.2019, Diotallevi, Rv 277438 –

05. Da ultimo, Sez. 1, n. 12542 del 25/11/2025, dep. 2016,Adiletta, non mass.; Sez. 5, n. 6731 del 23/01/2026, Bolondi, non mass.).Nel caso in esame, la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra imprenditore, le sueaziende e il clan qualifica la produzione del reddito relativo all’attività di impresa,consentendone la confisca indipendentemente dalla individuazione diretta dei profittiderivanti dalla partecipazione al sodalizio criminoso e neutralizzando anche gli eventualiapporti financo leciti che, in tutto o in parte, ne hanno alimentato la costituzione ol’espansione.

Come affermato in motivazione da Sez. 5, n. 3247 del 25/11/2025, dep. 2026,Catrisano «… Il parametro della sproporzione, congiuntamente alla constatazione dellereiterate attività illecite, consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio nongiustificato abbia derivazione da attività illecite similari.

La «sproporzione» di valori, comechiarito in più arresti di questa Corte di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale nelladecisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dalsistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censitain sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte …».Analogamente, alla luce degli elementi connotanti tale attività imprenditoriale, definitastrumentale al reimpiego delle risorse illecite anche in ragione dei significativi antecedentifattuali e di inquinamento “ambientale” che ne hanno determinato la costituzione, per comeampiamente descritti nella loro evidente opacità anche nel decreto di sequestro e a pag. 34del primo decreto (che fa riferimento anche agli esiti di perizia), non appare rilevante ladimostrazione della riconducibilità al clan delle somme relative alla vendita degli immobilidalla [OSCURATO:SOCIETA]., né la ricostruzione della nascita (nel 2001, e, dunque, nel periododi manifestazione della pericolosità sociale) e dello sviluppo di detta società, auto-finanziatasi, proposta sulla base della consulenza tecnica di parte.Né, per come propugnato dal ricorrente, può asseverarsi il denunciato vizio diapparenza della motivazione nella parte in cui, seppur ai fini della sproporzione, si è esclusorilievo all’accertamento fiscale condotto dalla G.d.F. da cui la difesa ne fa discendere,nonostante le criticità a tale fine evidenziate nei provvedimenti di merito, un “reddito nondichiarato”, da ritenersi, sul piano della significanza indiziaria, del tutto neutro rispetto alcollegamento di quell’importo di denaro e la ritenuta appartenenza del proposto al clan deicasalesi, fazione [OSCURATO:PERSONA], trattandosi invece di proventi (relativi alla vendita degli immobiliche si adduce avvenuta pressoché in toto in nero) “frutto dell’albero avvelenato” e, dunque,di diretta derivazione causale dall’antecedente illecito che li ha generati da cui non possonoessere disgiunti.Quanto all’acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA].., la Corte di appello hasufficientemente motivato, sulla base degli elementi evidenziati dal Tribunale e dallarichiamata perizia, in ordine alla riconducibilità dell’operazione al ricorrente.

Nel periodointeressato dall’acquisizione - in piena corrispondenza con il periodo di massima pericolositàsociale del proposto -, si precisa che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva disponibilità economica sufficiente asostenere il gravoso impegno finanziario dell’operazione, dalla quale emergevano, inparticolare, performance economiche non particolarmente brillanti, e l’esistenza di quoterilevanti di immobili rimasti invenduti per periodi prolungati, elementi ritenuti tali dadimostrare una finalità di reimpiego di capitali del nucleo familiare.

In tale contesto lededuzioni difensive relative alla provenienza della provvista parziale per l’acquisto dellequote della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla cessione, nel 2000, della quota di [OSCURATO:SOCIETA]., nonappaiono decisivi ai fini in discorso atteso che, tenuto conto della natura dell’attività diimpresa del ricorrente e del relativo ruolo associativo (indipendente dall’ipotesi diintestazione fittizia oggetto della sentenza richiamata in ricorso), in assenza dell’indicazionedi una proporzionata fonte di reddito e dell’assenza di rilievo che va riconosciuta al ricorsodel credito bancario che avrebbe sostenuto complessivamente l’investimento (per comeassentito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità), quanto derivante dalla vendita dialtri beni – operazioni che si espongono ad analoghe obiettive criticità riguardo l’acquisto ditali cespiti (il riferimento è alla vendita operata dalla moglie del proposto), non appareconsentire di sottrarre il bene acquistato alla disposta confisca (cfr. Sez. 2, Sentenza n.27932 del 15/03/2019), tenuto anche conto dei plurimi profili di “opacità” della complessivaoperazione che vede coinvolti altri soggetti per i quali gli indici di meri prestanome risultanoben evidenziati dai Giudici della prevenzione.In conclusione, le censure mosse con i motivi 1 (riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA] e Romas.r.l.), 5, 6, 7 e 8 sono infondate e/o non consentite in questa sede, a fronte di unamotivazione che, sulla scorta del primo decreto e di quello di sequestro, non può ritenersiassente e/o apparente anche nella parte in cui disattende, svalutandoli, i contributi delleconsulenze e delle allegazioni difensive da ritenersi anche implicitamente confutate.

In taleambito vanno ritenute inammissibili le produzioni documentali allegate ai ricorsi – salvoquelle allegata ai fini del denunciato travisamento (sul punto v. oltre) - con cui si tende achiedere alla Corte di legittimità di operare uno scrutinio dei motivi mediante una riletturadegli elementi di prova, al di fuori, dunque, del confronto diretto con la motivazione, finendosifinanco per evocare la sostituzione della valutazione della Corte di legittimità a quellaespressa dai giudici della prevenzione mediante allegazioni di merito non consentite inquesta sede.

Né ai fini dello scrutinio positivo dei motivi dedotti si appalesano utili le ulterioriargomentazioni sviluppate nelle memorie difensive, tutte incentrate su una alternativa letturadei dati di merito oggetto delle valutazioni dei Giudici della prevenzione.Inammissibile poiché generico è il motivo con cui la difesa (sub 2, motivi nuovi) si duoledell’omessa motivazione in ordine alla revoca della confisca del capannone sito inrichiamandosi solo gli esiti della CT di parte – e a quale deduzione fatta valere col ricorsoprincipale sia direttamente dipendente, tenendo conto che tale bene non apparespecificamente indicato nell’elenco dei beni confiscati (v. pagg. 3-8 del decreto impugnato),così assumendo il motivo anche valenza di novum non consentito, in quanto nonstrettamente connesso ai motivi principali incentrati sulla confisca del 50% della società BMCostruzioni, del 37,5% della società [OSCURATO:SOCIETA]. e dei c/c, polizze vita e investimenti accesipresso MPS.motivazione che hanno una diretta ricaduta sulla sproporzione o comunque, pur nonessendo state ritenute decisive a detto fine, ne risultano strettamente legate ai fini delladisposta ablazione (il riferimento è da intendersi ai c/c, alle polizze vita e agli investimentiaccesi presso MPS, esclusi in bonam dal perito del Tribunale ai fini di tale calcolo).In particolare, con riferimento alla individuazione del periodo temporale per il calcolodella sproporzione, la Corte territoriale ha confermato l’indicazione operata dal Tribunale inragione della necessità di ricostruire l’evoluzione del patrimonio, per comprenderne lacomplessiva genesi, estendendo la sola analisi a un periodo più ampio, ma comunqueinteressato dai rapporti del proposto con il clan dei Casalesi, che ha portato a rilevare unsaldo iniziale negativo.

Tuttavia, un conto è un ampliamento dell’indagine patrimoniale (e sulpunto va anche rimarcato che il precedente di questa Corte cui fa riferimento il decretoimpugnato attiene a diversa fattispecie) che, in ipotesi, potrebbe restituire anche provvistelecite da cui poi successivamente si sono fatti derivare acquisti svolti in periodo dipericolosità, altro, invece, valutare in malam partem – ai fini del calcolo della sproporzione –la ricchezza acquisita prima della manifestazione della pericolosità sociale (il cui inizio vienefatto risalire ai primi anni novanta) e della creazione di un autonomo nucleo familiare, stanteil conseguente pregiudizio che si avrebbe sul requisito stesso della sproporzione.

E tanto nelrispetto del principio, più volte affermato dalla Corte di legittimità, anche a Sezioni unite(Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 – 01), della correlazionetemporale, volto a “temperare” il meccanismo presuntivo di cui si avvale la confisca diprevenzione.Non sfornita di rilievo, dunque, è la denuncia di violazione di legge (primo motivoricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) nella parte in cui si sarebbero fatti rientrare nell’asset ablatorio dellericchezze, formate prima della nascita di un nucleo familiare e prima della manifestazionedella pericolosità sociale, nonché in assenza di indizi rivelatori di corrispondenza tra lestesse e i fatti storici da cui desumersi l’illiceità dell’arricchimento per come poitemporalmente perimetrati dagli stessi giudici della prevenzione.Omessa motivazione si registra, poi, anche in ordine al rilievo mosso con l’atto diappello con cui si era denunciata l’inosservanza dei criteri di congruità e proporzionalità tral’entità dell’arricchimento illecito accertato e i beni oggetto di confisca per quanto concerne ilnucleo familiare del proposto.

Si tratta, infatti, di una censura che non ha trovato specificarisposta nel decreto impugnato il quale, nello stesso assai succinto riepilogo dei motivi diimpugnazione, (vedi punto 2), non ha indicato i rilievi formulati sul punto dalla difesa (pagg.59-60 dei motivi di appello).Analogamente deve concludersi riguardo alle ricchezze depositate sui c/c, alle polizzevita e gli investimenti accesi presso MPS.

Se risulta motivato dal decreto di primo grado ilprofilo attinente al rapporto tra il valore di tale provvista e il calcolo della sproporzione, restaperò aperto il tema, dipendente ma non affrontato dal decreto impugnato (e non certamenterisolto in maniera esaustiva dal Tribunale che ha fatto leva sul generico argomento dellaconfusione delle risorse in esse allocate), della verosimiglianza - o meno - delle ragioniaddotte in punto di dimostrazione dell’esistenza, quali “impieghi”, di fonti di derivazione, intutto o in parte, lecita.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Luisa1.

Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1 e 4 e 24d.lgs. n. 159/2011.La censura riguarda la mancata revoca della confisca di parte della provvista confluitasul c/c intestato alla ricorrente ed acceso presso la Credem.

Non costituisce, invece, oggettodi doglianzaSi lamenta, per un verso, l’assenza di evidenze specifiche che attribuiscano allaricorrente l’intestazione fittizia del conto in favore del proposto, desunta erroneamente sullascorta della mera sproporzione reddituale e, dall’altro, il mancato rispetto del criterio dellaragionevolezza temporale, posto che il sequestro del c/c era avvenuto nel 2018, a distanzadi ben sette anni dalla cessazione della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], risalente aldicembre 2011, data dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA].2.

Con memoria del 15 aprile 2026 (seppur uniti a quelli spesi per altri ricorrenti), ladifesa ha replicato alla requisitoria del P.G.Il ricorso è fondato.La Corte di appello ha richiamato e condiviso la motivazione espressa dal Tribunale,fondata sulla mancata dimostrazione dell’effettiva autonomia patrimoniale della ricorrente,figlia del proposto [OSCURATO:PERSONA], e sulla “confusione”, in relazione agli strumenti finanziarie bancari, delle risorse accumulate dal nucleo familiare tale da non consentire unadistinzione.

In particolare, il provvedimento di confisca si fonda sulla convergenza di plurimielementi dimostrativi, anche di ordine logico e presuntivo che non rinvengono decisivielementi di contrasto.

Si è fatto riferimento: alla mancanza di una prova specifica volta adimostrare la legittima provenienza delle somme depositate sul conto; alla massima diesperienza relativa all’intestazione fittizia ai congiunti allorché questi non possanogiustificare la legittima provenienza dei beni; alla condizione personale della ricorrente,studentessa universitaria priva di redditi da lavoro dipendente ovvero da altre fonti lecite che,ciononostante, nel marzo 2007 acquista un’autovettura al prezzo di euro 10.700,00.

A frontedi tali elementi, si è pure ritenuto generico il richiamo, pure operato nei motivi di appello, allaprassi di apertura di c/c per i giovani, posto che a tale evenienza, da cui dovrebbe trarsi ladimostrazione dell’assenza di strumentalità del conto rispetto alle esigenze di reimpiegodelle provviste illecite del familiare proposto, non si accompagna un’allegazionedell’esistenza di un’autonoma e lecita provvista.Quanto, in particolare, alla distanza temporale rispetto alla cessazione della pericolositàsociale (2011), la Corte di appello ha condiviso le considerazioni del Tribunale in ordine allapossibilità di confiscare beni acquisiti durante il periodo di pericolosità a prescindere dalmomento di adozione del provvedimento ablativo (richiamando sul punto i principi espressidalla giurisprudenza di legittimità), trattandosi, nel caso in esame, di un conto cherappresentava un accumulo patrimoniale riconducibile al periodo di manifestazione dellapericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, posto che al 2011 è stata fatta cessare la pericolosità sociale del proposto enel 2015 vi è stato anche l’arresto del proposto, occorreva valutare, alla stregua delleallegazioni della difesa prodotte all’udienza del 27 aprile 2022 dinanzi al Tribunale (pagg. 76-80 del fascicolo del Tribunale) - la cui pregnanza dimostrativa non può essere apprezzatadalla Corte di legittimità competendo al giudice del merito - se la somma rinvenuta almomento del sequestro del 2018 (pari ad euro 56.935,38) fosse sostanzialmente coincidentea quella presente sul conto corrente al momento di cessazione della pericolosità, inrelazione alla quale è da ritenersi accertata la sua provenienza illecita, ovvero sia aumentatanella sua consistenza a seguito di movimentazioni dovute ad innesti di ulteriore provvistaillecita già formatasi in detto periodo ovvero, per come sostenuto dalla difesa, alimentata nelsuo dare ed avere, da versamenti tracciabili.

E a tale fine competerà anche al giudice dellaprevenzione apprezzare la valenza probatoria della allegazione costituita dall’estratto del c/cdella terza interessata che risulta allegato solo nella sua ultima cadenza trimestrale dal 31marzo al 29 giugno 2018.In altre parole, il meccanismo di ablazione patrimoniale non può essere fondato suaccertamenti empirici, basati su un sorta di effetto di trascinamento inerte, derivante dallapresunzione di illecita accumulazione pregressa: la pericolosità sociale cesserebbe, infatti, difungere da recinto temporale della confisca laddove, in presenza di acquisti distanti dalperiodo di manifestazione del requisito soggettivo, l'unica verifica operata a supporto sirisolva nella incapienza reddituale e finanziaria del proposto.Allorché vi sia una notevole distanza temporale tra la cessazione della pericolosità el’ablazione della res, il giudice è tenuto a una motivazione rafforzata che, nell'apprezzarel'oggettiva difficoltà di reperimento della prova dovuta alla distanza temporale, dia conto delleragioni dell'inidoneità delle allegazioni difensive a dimostrare la lecita provenienza deglistessi, dovendo gli indici dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dallaprovvista formatasi nel periodo di compimento delle attività illecite essere tanto più rigorosied univoci quanto maggiore è il lasso temporale decorso dalla cessazione della pericolosità(Sez. 2, n. 5936 del 23/01/2026, Bruzzese, Rv. 289399 – 01; Sez. 6, n. 36421 del06/09/2021, Palmieri, Rv. 281990 - 01).In conclusione,- va annullato il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] alla proporzione, con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte diappello di Napoli;- va rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];- va dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non facendosi luogo allacondanna alle spese e all’ammenda.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BalivoSilvestro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] relativamentealla proporzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diNapoli.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso di BalivoMichele.Così deciso, li 21 aprile 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESCO, nato Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALIVO [OSCURATO:PERSONA], nato Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALIVO [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALIVO [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALIVO [OSCURATO:PERSONA], nata Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 03/06/2025 Corte di appello di Napolivisti gli atti, letto il provvedimento impugnato, i ricorsi degli [OSCURATO:PERSONA], RobertoGuida, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi iricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBalivo [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BalivoSilvestro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia eprocuratori speciali, ricorrono avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 3 giugno2025 (con successive correzioni apportate in data 10 settembre e 29 ottobre 2025) con cui èstato parzialmente riformato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevadisposto la confisca nei confronti dei ricorrenti, anche quali terzi interessati, dei beni ivimeglio specificamente indicati.2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi – cui hanno fatto seguito memorie - che,per comodità espositiva e ai sensi dell’art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno trattati aseguire nei limiti necessari per la motivazione.3. Con requisitoria del 3 aprile 2026, il Pubblico ministero ha concluso nei termini inepigrafe indicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORicorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs.n. 159/2011, oltre che per omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confiscarispetto ai cespiti indicati.2. Con pec del 18 febbraio 2026, il difensore del ricorrente inviava rinuncia al ricorso,ritualmente sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,essendo intervenuta la rinuncia al ricorso da parte dell’interessato per sopravvenuta carenzadi interesse a seguito del provvedimento di correzione di errore materiale adottato dallaCorte di appello di Napoli il 7 ottobre 2025, dep. il 29 ottobre 2025.Tenuto conto che il ricorso era stato proposto il 12 settembre 2025 e, dunque, primadell’adozione del provvedimento di correzione e che la rinuncia è immediatamentesuccessiva non deve farsi luogo alla condanna alle spese e all’ammenda.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs.n. 159/2011, nonché omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confiscarispetto ai cespiti costituiti da: a) immobili in [OSCURATO:PERSONA]; b) immobili in via Borsellino([OSCURATO:PERSONA]).Quanto ai primi (terreno e fabbricato), la censura muove dall’errato riferimento che ildecreto impugnato opera alla data di acquisto (2012 anziché 2003) e al relativo importo(euro 66.000, a fronte di euro 17.990). A ciò si aggiunge anche l’ulteriore errato riferimentoalla disponibilità indiretta del bene in capo al proposto [OSCURATO:PERSONA], precisandosi comela ricorrente sia la moglie di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, si lamenta:- che siano state disattese le allegazioni della difesa – trascritte a pag. 7 del motivo diricorso - che fanno riferimento al contenuto della memoria depositata in sede di appello il16/10/2024, volte a dimostrare la liceità dell’acquisto in forza del reddito agrario di cui ellaall’epoca fruiva, anche tenuto conto della soglia minima di esenzione e il rilievo che dovevariconoscersi anche al condono tombale ex lege n. 289/2002 fruito dalla ricorrente per leannualità che vanno dal 1996 al 2002 e dalla [OSCURATO:PERSONA] per le medesime annualità per comeasseverato dalla c.t. di parte (v. pag. 199);- che la Corte di merito abbia disatteso anche la ricostruzione effettuata dal c.t. di parte(dott. [OSCURATO:PERSONA]) “dalla quale si evince, anche attraverso l’allegazione di foto aeree dellacoltivazione degli anni di riferimento, la permanenza sottosoglia dei 7.000 euro per anno,soglia che permetteva di essere in regime di esonero fiscale come indicato a pag. 35 delprovvedimento impugnato”.Analoghi rilievi vengono mossi riguardo alla confisca degli immobili in [OSCURATO:PERSONA],erroneamente indicati come terreni, alla luce della ricostruzione operata con i motivi diappello, evidenziando che gli immobili venivano acquistati nel 1991 per un importo pro quotadi lire 36 milioni (importo derivante per la ricorrente dalla sua attività di bracciante agricolocome da estratti INPS versati in atti) e che la costruzione dei capannoni era stata effettuatanel 2001 dalla società Edilnova e le relative fonti derivavano dal Fondo erogato ai sensi dellalegge n. 448 del 1992 per euro 100.000,00. Si trattava di circostanze che la Corte di meritoaveva omesso di valutare.2. Con motivi nuovi del 19 febbraio 2026, cui risulta unita la relazione del peritoagronomo [OSCURATO:PERSONA], la difesa sottolinea:- come il decreto impugnato alle pagine 33-37 nel trattare il tema della produzioneagricola abbia effettuato un’impropria commistione (dal punto di vista fiscale e della forzalavoro) tra la posizione della ricorrente e quella della [OSCURATO:PERSONA], trascurando diconsiderare che la [OSCURATO:PERSONA] godeva di un regime di esonero fiscale. Inoltre, si evidenzianole lacune e le imprecisioni in cui era incorsa la Corte di merito quanto alla portata redditualedell’attività agricola svolta, unitamente alla mancanza di motivazione in ordine ai rilievi diparte, supportati da consulenza, a riprova anche dell’effettiva produzione agricola,sottolineando, altresì, l’errore in cui era incorsa la Corte di merito nell’indicazione del redditovantato dalla ricorrente a riprova di una misura inferiore ai settemila euro annui richiesti per ilconseguimento dell’esonero fiscale;- che il decreto impugnato non contiene alcun riferimento ai c/c riferibili alla ricorrente(n. 9192/775 MPS di Grazzanise e n. 9140/673401 libretto Monte dei Paschi di Siena).Infine, si deduce la mancata osservanza dei principi stabiliti dalla recente sentenzadella Corte EDU Isaia c/Italia, con particolare riguardo al rispetto dell’onere probatorio volto adimostrare il controllo effettivo sui beni confiscati da parte del proposto e l’esistenza di unnesso tra i beni da sottoporre a confisca e le attività illecite poste in essere dal destinatariodella misura, ossia l’indicazione con sufficiente precisione dell’attività illecita da cuidesumere che siano originati i beni e che potevano costituire il provento di condottedelittuose accertate o presunte.3. Con memoria del 15 aprile 2026 (seppur uniti a quelli spesi per altri ricorrenti), ladifesa ha replicato alla requisitoria del P.G., insistendo nelle deduzioni svolte coi motiviprincipali e quelli nuovi.I motivi sono fondati.Effettivamente, per come denunciato, quanto al compendio sito in [OSCURATO:PERSONA] (piùprecisamente un terreno e un fabbricato che risulta acquistato dalla ricorrente il 6 ottobre2003 per un importo pari ad euro 17.900,00), va rilevato l’errore in cui è incorso il decretoimpugnato nell’esatta indicazione dei dati di riferimento di acquisto e di valore del bene,nonché del soggetto in favore del quale avrebbe operato l’intestazione fittizia (ossia ilproposto [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente anziché [OSCURATO:PERSONA], in realtà terzoestraneo alla proprietà del bene). Se, quanto a quest’ultimo aspetto, può ritenersi l’erroremateriale, dovendosi il richiamo essere inteso al proposto [OSCURATO:PERSONA], altrettanto nonpuò concludersi con riguardo agli altri due dati di riferimento – che attengono al periodo diacquisto del bene e al suo esatto valore – i quali possono prestarsi ad incidere sullavalutazione inerente alla congruità e alla proporzionalità tra l’entità dell’illecito arricchimentoaccertato e i beni oggetto di confisca relativamente a quella singola annualità.Inoltre, non risulta esplorato il tema, pure evocato nel decreto impugnato ed oggettodelle note depositate in appello, dell’eventuale rilievo da riconoscersi al condono tombale sesi considera che questa Corte ha affermato il principio, ormai divenuto consolidato, che «intema di confisca di prevenzione, i terzi che intendono rivendicare l'effettiva disponibilità deibeni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possono giustificare la ravvisatasproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo proventida evasione fiscale» (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica, Rv. 288127 – 01 cheriprende considerazioni già svolte dalla sentenza n. 37297 del 23/06/2022, Rv. 283798, dellamedesima sezione della Corte; da ultimo, Sez. 6, n. 12571 del 26/01/2026, Camerada, nonmass.).Quanto ai capannoni di pertinenza dell’immobile sito in via Borsellino di TrentolaDucenta, risulta disatteso il motivo di appello con cui si deduceva che la costruzionesuccede di gran lunga il primigenio acquisto (2001 a fronte del 1991) ed è effettuata dallasocietà Edilnova, adducendosi che le relative fonti derivino dal Fondo erogato ai sensi dellalegge n. 488 del 1992 per euro centomila.Mancanza di motivazione, infine, si registra riguardo ai conti correnti, non rinvenendosinel decreto impugnato alcuna motivazione a fronte del motivo di appello (v. pag. 12 e 13)con cui si rimarcava come l’entità assai esigua delle somme ivi giacenti fosse logicamentecompatibile con la percezione di un reddito che giustificasse la liceità di tali giacenze.A fronte di tali lacune il decreto impugnato non può essere emendato, per comeprospettato dal P.G., dalla Corte di legittimità attraverso il ricorso alla motivazione “implicita”,trattandosi di profili che incidono su valutazioni di merito che competevano alla Corteterritoriale.Il decreto impugnato dovrà, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Napoli.Inammissibile, invece, è la censure relativa alla mancanza di una motivazionerafforzata volta a dimostrare la disponibilità sostanziale dei beni in capo al proposto, allastregua del principio di diritto affermato dalle S.U. Putignano, secondo cui, in caso diconfisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senzapoter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltantodal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01).Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all’art. 10, comma2, d.lgs. n. 159/2011 in ordine alla mancata indicazione delle ragioni per le quali disporre laconfisca dei conti correnti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe ’83), degliimmobili loro riferibili nell’ambito dei complessi edilizi siti in [OSCURATO:PERSONA] alla viaRomaniello, alla via IV Novembre e alla via Atellana, dei capannoni siti in [OSCURATO:PERSONA] via Borsellino e dell’immobile, con annesso terreno, sito in [OSCURATO:PERSONA], nonché diquello sito in Fiuggi alla via casalini s.n.c.2. Violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla modalità diaccertamento dei presupposti su cui fondare l’ablazione nei confronti dei terzi, sia conriferimento al requisito di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 che a quello della disponibilità deibeni da parte del proposto e alla loro illecita provenienza.3. Violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 d.lgs. n.159/2011, con riferimento ai principi desumibili dall’art. 20 stesso decreto legislativo in ordinealla metodologia attraverso cui accertare la sproporzione reddituale.4. Con memoria del 1° aprile 2026, la difesa dei ricorrenti, mediante allegazionicostituite da esiti di procedimenti penali, ha ulteriormente dedotto:- in ordine alla perimetrazione del periodo di pericolosità, posto che le conclusioni cuipervengono i giudici di merito si pongono in contrasto con quanto sostenuto dai giudici dellaprevenzione che avevano fatto risalire il legame dei [OSCURATO:PERSONA] con la cosca sin dai primi anni’90, posticipando l’ascesa egemonica del clan dei Casalesi dal 1999 al 2011, con laconseguenza che tutti gli acquisti fatti in precedenza dovevano ritenersi avulsi dal periodo dipericolosità (al riguardo ha allegato dispositivo Corte appello di Napoli del 27 gennaio 2026;richiesta di archiviazione del P.M. DDA Napoli del 20 ottobre 2021 nei confronti di BalivoSilvestro dal Gip; ha inoltre indicato, come allegato 2, la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del proc. pen. n. 7287/2016 RGNR inizialmenteiscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], riservandosi il successivo deposito cartaceo (nonavvenuto) in quanto il relativo file per dimensioni non poteva essere trasmesso via pec;ulteriori documenti in ordine agli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] alla via IV Novembre, asostegno della riconducibilità della provvista a [OSCURATO:PERSONA] e in epoca antecedente allapericolosità come ritenuta dal giudice della prevenzione;- quanto sulla pregnanza delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute generiche e privedi riscontro e contrastate dal giudicato cautelare favorevole intervenuto, con successivaarchiviazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];- riguardo all’omessa motivazione sulle ragioni per le quali è stata disposta la confiscadi determinati beni riferibili alle posizioni dei ricorrenti quali eredi specificamente indicati.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, avente carattere assorbente degli altri, inpunto di giudizio di pericolosità sociale qualificata espresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],quale primo presupposto per l’applicazione della confisca di prevenzione.Se da un lato è certamente corretto il principio di diritto evocato dal decreto impugnatonella parte in cui riafferma l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto agli esiti diquello penale (ex multis, Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, S., Rv. 282655 – 01), ciò tuttavianon esime il giudice della prevenzione dal compiere una penetrante verifica della ricaduteche la pronuncia che si adduce avere forza “liberatoria” è destinata o meno a svolgere sulgiudizio di pericolosità sociale che caratterizza la differente valutazione posta a basedell’applicazione della misura di prevenzione. Si è, infatti, di recente affermato che nelprocedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti daiprocedimenti penali, anche quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria o conuna declaratoria di prescrizione, e procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei fattiivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da riteneresintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 1, n. 38899 del 29/10/2025, Galati,Rv. 289060 – 01).Allorché, dunque, il compendio indiziario sia stato, in tutto o in parte, ritenuto nonsufficiente ad integrare, come nel caso in esame, la gravità posta a fondamento dellarichiesta di applicazione della misura cautelare (in ordine all’ipotesi del concorso esterno) -tanto che il pubblico ministero ha proceduto a chiedere, per la posizione del ricorrente,l’archiviazione del procedimento penale in forza del quale era originata la misura diprevenzione - occorrerà confrontarsi con le valutazioni e gli accertamenti espressi nella sedepenale al fine di verificare se tale compendio risulti ancora idoneo ad integrare la differentepiattaforma probatoria richiesta in punto di appartenenza, quale indice di pericolositàqualificata ex art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011, attraverso una ricognizione dellefonti di prova di carattere coincidente o dotate di autonomia, al fine di scongiurarne esitidistonici e/o contraddittori.Un accertamento valutativo, quindi, anzitutto finalizzato ad escludere - in virtù delprincipio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza comeinterpretata dalla Corte EDU – che il giudizio penale abbia restituito un’ipotesi di negazionedi un determinato fatto (altrimenti essendo precluso di assumerlo come elemento indizianteai fini del giudizio di pericolosità), ovvero che le valutazioni espresse dal giudice penale inpunto di “tenuta” dimostrativa degli elementi di prova offerti dal pubblico ministero (sia insede cautelare o di merito) ridondino o meno in ordine al giudizio di pericolosità sociale, siaesso generico o qualificato.Peraltro, una tale indagine si imponeva nel caso di specie, in quanto la piattaformaindiziaria su cui si fonda il giudizio di pericolosità muove, per la gran parte, dalle chiamate dicollaboratori (sono indicati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della Corte [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVassallo [OSCURATO:PERSONA]), molti delle quali sono state disattese – seppur in punto di gravitàindiziaria – dal Tribunale per il riesame ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DellaCorte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e per altre ([OSCURATO:PERSONA] eIovine [OSCURATO:PERSONA]) la difesa ha reiterato la denuncia di travisamento per omissione del lorocontenuto e, infine, in relazione ad altra ([OSCURATO:PERSONA]), se ne evidenzia l’inconferenzariguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].I giudici della prevenzione, infatti, hanno affermato l’appartenenza del ricorrente alsodalizio di stampo camorristico – nell’ottica di un sostanziale alter ego del fratello,condannato con sentenza irrevocabile in sede penale quale imprenditore colluso con il clan– richiamando la testimonianza del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] – definita di “straordinaria valenzaprobatoria” (v. pag. 22), il quale avrebbe descritto con dovizia di particolari il ruolo dei Balivoquali gestori di numerose attività economiche nell’orbita del clan. In realtà, oltre allamancanza dell’indicazione del relativo verbale, va evidenziato che tale collaborante non ècitato dal primo giudice e, in realtà, dalla lettura del contenuto di tale dichiarato riportato apag. 4 del decreto di sequestro n. 10/2018, emergono elementi di diretta accusa neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], ma non del ricorrente. Né sono indicati ulteriori passaggidichiarativi – anche ricavati da altri verbali o provvedimenti giudiziari acquisiti - cheavvalorerebbero tale circostanza.Inoltre, si è fatto anche riferimento al contributo reso dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– che convergerebbero nel riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] come soggetto equiparato al fratello Gaetanonell’ambito dell’organizzazione criminale (v. pag. 24 e 35 del primo decreto) -, nondisattendendosi però da parte del giudice di appello la denuncia di travisamento della provaavanzata dalla difesa del ricorrente che ha anche allegato in questa sede i verbali di talipropalazioni al fine di dimostrare che il ritenuto portato indiziario non sarebbe aderente alsignificato di quanto riferito.Manca, poi, il confronto con gli esiti del contenuto del compendio intercettivo (tra cui ilviaggio di [OSCURATO:PERSONA] ad Altopascio e alla documentata presenza del ricorrente), nontanto, per come si è sottolineato, al fine di recepire acriticamente gli esiti negativi purraggiunti dal giudice della cautela - a tanto non essendo certamente tenuto il giudice dellaprevenzione - ma per verificare la possibile interferenza, fosse pure per escluderla, suldifferente giudizio di pericolosità sociale che, seppur da svolgersi alla stregua di elementiindiziari, ne esige pur sempre capacità dimostrativa.Non confortato, poi, dal riferimento allo specifico contributo dichiarativo è quantoavrebbe affermato [OSCURATO:PERSONA], fonte di prova alla quale il Tribunale attribuisce valenzadi novum tanto che si afferma che in forza di tale propalato sarebbe pure esitato un nuovoprocedimento penale (v. pag. 12), circostanza contestata dalla difesa e non scrutinata –tenuto conto che tale fonte di prova viene genericamente richiamata unitamente al CaterinoMassimiliano, rinviandosi al decreto di primo grado (senza indicarne la pagina) che avrebbeevidenziato l’importanza delle stesse propalazioni nella ricostruzione del ruolo di Silvestroquale intermediario nei rapporti tra il clan e soggetti terzi allorquando il contatto con Gaetanonon era possibile (v. pag. 24). Anche su tale aspetto più che al decreto impugnato paredoversi fare riferimento a quello di sequestro che riporta il contenuto delle dichiarazioni dellevarie fonti di prova dichiarative raccolte, ma non può essere compito della Corte di legittimitàdi colmare la lacuna motivazione in cui è incorsa la sentenza impugnata evidenziando ilrilievo decisivo di tale propalato, anche in relazione alla perimetrazione temporale dellapericolosità sociale del ricorrente.Analogamente non è specificato se quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e LaisoSalvatore – pure evocati nel decreto di sequestro in punto di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]- restituiscano un portato dichiarativo complessivamente dimostrativo, sul piano logico-fattuale, sia del rapporto privilegiato avuto anche dal ricorrente con il clan di camorra sia delvantaggio dallo stesso conseguito, unitamente al fratello, quale componente dellacompagine imprenditoriale che aveva visto accrescere negli anni consistenza ed affari grazieal pactum stretto con il clan.Insomma, il decreto impugnato risulta carente dello svolgimento del compito ricognitivo-valutativo cui era specificamente tenuto in virtù delle censure svolte con l’atto di appello,limitandosi ad un generico richiamo delle fonti dichiarative utilizzate dal primo giudice,omettendo di fornire una motivazione che, in modo rafforzato, dia conto della continuapersistenza dimostrativa, in tutto o in parte, di quegli elementi di prova che la difesadecisamente contesta tanto alla stregua degli esiti cui è pervenuto il procedimento penaleche in forza delle ulteriori doglianze in precedenza evidenziate.Un compito che compete alla Corte di merito e che non può essere svolto dalla Corte dilegittimità, comportando anche una rilettura delle fonti di prova preclusa in questa sede.In conclusione, pur essendo il concetto di appartenenza all’associazione mafiosa piùsfumato e meno tecnico di quello di partecipazione ad essa, sia da un punto di vistastrettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve investire ilcollegamento probatorio tra l'ipotesi preventiva e quella penale, occorre pur sempre che quelgiudizio di pericolosità sia supportato da elementi indiziari che, nella loro puntualericognizione, diano conto dell’esistenza di una piattaforma sufficiente ad asseverare ilgiudizio di pericolosità qualificata svolto, così sfuggendo alle censure di genericità-apparenza della motivazione che si rinvengono nel decreto impugnato.Dall’annullamento del decreto impugnato in punto di pericolosità qualificata delproposto consegue l’assorbimento delle ulteriori censure in punto di sproporzione del valoredei beni rispetto ai redditi dichiarati o alle attività economiche svolte o, in alternativa,all’esistenza di sufficienti indizi di provenienza o reimpiego di attività illecite e di intestazionedei beni, anche con riguardo a quelle spiegate dagli altri ricorrenti nella qualità di terziinteressati, volte ad escludere l’intestazione fittizia dei beni.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA](Avv. [OSCURATO:PERSONA]).1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs.n. 159/2011, oltre che per omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confiscarispetto ai cespiti indicati ai punti a), b) e c).In particolare, si lamenta:- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine allamancata revoca della confisca del 50% della società [OSCURATO:SOCIETA] (della quale il ricorrenteentra a far parte nell’anno 2005, dopo che furono esperiti tutti gli acquisti e dopo l’erogazionedei vari prestiti bancari).- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine allamancata revoca della confisca del 37,5% della società [OSCURATO:SOCIETA].- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine allamancata revoca della confisca dei conti correnti, delle polizze vita e degli investimenti accesipresso MPS per un totale di circa 900.000,00 (derivanti, alla luce della ricostruzionedifensiva in atti dall’attività di rivendita di materiale edile svolta da [OSCURATO:PERSONA] negli annidal 1982 al 2000, come dimostrato dagli estratti dell’agenzia delle entrate in riferimento adun arco temporale nel quale i fatturati del proposto ammontavano a circa 50.000.000.000lire).2. Con memoria e motivi nuovi del 19 febbraio 2026, la difesa ha insistito con riguardoalla mancanza di motivazione in ordine alla revoca della confisca del capannone sito inperiodo di pericolosità del proposto) per un importo di € 434.427, come da documentazioneallegata in sede di merito.3. Con memoria del 15 aprile 2026, la difesa ha replicato alla requisitoria del P.G.,ulteriormente deducendo in ordine ai rilievi spesi a proposito della confisca della quotariferibile al ricorrente della [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei rapportifinanziari al medesimo riconducibili e, da ultimo, al capannone sito in Francolise.(Avv. [OSCURATO:PERSONA]).4. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con particolare riferimento all’inosservanza dei parametri dellaproporzionalità e della ragionevole congruenza tra i profitti e la confisca, attesa la naturaripristinatoria dello strumento ablatorio, alla luce della sentenza Garofalo c. Italia della CorteEDU, nonché della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale. Nullità del decretoimpugnato per carenza assoluta di motivazione.La censura fa leva essenzialmente sulla violazione del principio di proporzione tra ilritenuto arricchimento illecito e i beni attinti dall’ablazione patrimoniale: a fronte di unasproporzione del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] (calcolata per un periodocomplessivamente considerato di 33 anni) risultata pari ad euro 408.527, si era disposta laconfisca dell’intero patrimonio esistente il cui valore era pari, al momento dell’acquisto, adeuro 600.000 (attualmente ammontante ad euro 2.980.000). Si trattava di un profilo dicensura che, sebbene devoluto con l’atto di appello, non aveva rinvenuto alcunamotivazione nel decreto impugnato che, peraltro, non lo aveva neppure riportato tra quellidedotti.Inoltre, il decreto impugnato era anche censurabile relativamente alla valutazione nellesingole annualità del rapporto tra il valore delle acquisizioni patrimoniali e la sproporzioneaccertata (a titolo esemplificativo si cita l’annualità 2002 ove il proposto acquistava la quotasociale della [OSCURATO:SOCIETA]. – integralmente sottoposta alla misura – per un valore pari ad euro425.000, mentre la sproporzione accertata dal perito per la medesima annualità risulta pariad euro 244.968 (vale a dire circa la metà del valore del bene confiscato all’atto di acquisto).5. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’accertamento di corrispondenza tra il c.d. denarosporco impiegato per l’acquisto dei beni e l’intervento ablatorio.Si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di motivare sulle ragioni per le quali lecondotte associative del ricorrente-proposto costituirebbero – secondo attendibili massime diesperienza, benché solo indiziarie – le fonte degli impieghi patrimoniali oggetto di confisca.Si lamenta che la Corte di merito abbia obliterato l’onere di stabilire il collegamento tra gli attidi militanza associativa per i quali è intervenuto il giudicato di condanna del ricorrente e iltimbro di illiceità del denaro utilizzato per gli acquisti dei beni confiscati; in altri termini, hamancato di spiegare perché i beni confiscati sarebbero derivati dal reimpiego dei proventigenerati dal ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la condanna del ricorrente perpartecipazione associativa era rimasta sfornita sull’accertamento di un ben delineato ruoloper così dire lucro genetico (scollegata da qualsiasi dato di utilità imprenditorialecausalmente derivata dalla pattuizione con il sodalizio.6. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’assenza di motivazione in ordine al verbale dellaG.d.F. del 2010, di accertamento dell’evasione fiscale delle somme pari ad euro 439.980,00relative alla vendita di immobili realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]Dalle stesse indagini della G.d.F. era emerso che l’acquisto degli immobili era avvenutoin nero. Donde tale provvista non poteva ricondursi al capo clan [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, ildato dell’evasione fiscale assumeva valenza neutra sul piano della significanza indiziariarispetto al collegamento tra quell’importo e la ritenuta appartenenza del ricorrente al giàmenzionato clan di camorra.7. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’assenza di motivazione rispetto alle provvisteutilizzate per l’acquisto della quota della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del ricorrente e la valutazionedel giudicato assolutorio riguardante la [OSCURATO:SOCIETA]Si lamenta che sia stato aggirata la valenza negatoria del giudicato assolutorioriguardante la [OSCURATO:SOCIETA]., posto che le somme utilizzate per l’acquisto della quotadella [OSCURATO:SOCIETA]. trovano parziale derivazione nel prezzo (euro 278.800,00) della cessione(nell’anno 2000) della quota immobiliare e societaria della [OSCURATO:SOCIETA]., acquistata nel1993. Il giudicato assolutorio – che escludeva l’ipotesi che il ricorrente per tale quota fosseintestatario fittizio di [OSCURATO:PERSONA] – provava l’assenza di correlazione tra tali somme e ilruolo associativo. A nulla valeva il riferimento – a mò di ripiego – che il Tribunale aveva fattoalla condanna definitiva che il ricorrente aveva riportato per associazione mafiosaconfermata dalla Corte di appello di Napoli nel 2021.8. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’assenza di motivazione circa l’acquisizione, inassenza di criticità illecite per come si ricavava dalle conclusioni rassegnate nell’elaboratoperitale, delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del proposto.9. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all’errato metodo circa la datazione del computo perla sproporzione patrimoniale e carenza di motivazione nella forma della mera apparenza.Si ritiene del tutto apodittica la decisione dei giudici di merito di far decorrere il computodella sproporzione dal 1982, cioè ad un’epoca anteriore al matrimonio (31.10.1984) che aquello della nascita del primo figlio (1985) e, quindi, al tempo in cui il proposto (ventunenne)era ancora “figlio di famiglia”. L’inserimento di detto periodo da un lato contraddiceva lestesse premesse sancite dal perito Arvonio (fatte proprie dal Tribunale e poi dalla Corte diappello)- il quale nel computo della spesa media familiare fa coincidere la sproporzione conl’anno del matrimonio dei proposti ovvero alla data di nascita del primo figlio – e, dall’altro,faceva rientrare nell’asset ablatorio delle ricchezze formate prima della nascita di un nucleofamiliare e prima della manifestazione di pericolosità sociale, contraddittoriamenteindividuata sin dai primi anni Novanta ma poi estesa nei primi anni ’80.I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati. Sono, invece, infondati e/oinammissibili nel resto.In ordine alla dedotta inosservanza della ragionevole congruenza tra i profitti illeciti e laconfisca, la questione appare involgere, prima che l’indicazione dei dati di sproporzione, laricostruzione degli stessi e la natura dell’attività di impresa asservita agli interessi mafiosisvolta dal ricorrente. Al riguardo, i Giudici della prevenzione con congrua motivazione che fariferimento tanto alle plurime fonti dichiarative acquisite che agli esiti del giudizio penale cheha visto il ricorrente condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., hanno ritenutosussistente la pericolosità sociale qualificata del proposto ai sensi dell’art. 4 lett. a), d.lgs. n.159 del 2011, e la sua attività imprenditoriale (che aveva costituito un oggettivo contributo alrafforzamento del potere economico e territoriale del clan) funzionale all’attività del clan deiCasalesi.In tali termini, il reddito dell’attività imprenditoriale - prodotto, in particolare, negli anni dimaggiore presenza e cointeressenza del clan per come illustrato anche dal primo decretoche richiama anche gli esiti del procedimento penale - appare rilevante nella determinazionedella misura della confisca che, per la sua natura ripristinatoria, è finalizzata a eliminare dalcircuito economico finanziario l’arricchimento illecito, i beni di origine illecita e gli investimentiall’uopo effettuati e, dunque, appare consentire di ritenere sussistente la congruità dellaconfisca, da valutare in relazione ai fatti contestati e alla tipologia stessa dell’attività svolta(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019 in tema di confisca di attività di impresastrumentale al perseguimento di attività illecite).Né appaiono, sul punto, fondati i rilievi circa la mancata indicazione della produzione diguadagni derivanti dalla partecipazione all’associazione mafiosa, dovendosi, nel caso inesame, prendere in considerazione l’attività di impresa del ricorrente, la cui partecipazione alsodalizio coinvolgeva proprio l’attività imprenditoriale, come indicato dai Giudici dellaprevenzione, svolta in aggancio con il clan. Come affermato da Sez. 5, n. 10983 del27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884 - 01: In tema di misure di prevenzione, ai finidella determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l'impresamafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneoall'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di proprietàdel mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formaleprestanome - attività entrambe per le quali è irrilevante l'eventuale origine formalmente"pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazioneverso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito - da quella"a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresentaanche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da qualemomento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senzaalterazione dello stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti. Laddove,dunque, un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto laprotezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale el'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazionemafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecitodelle quote versate dai diversi soci. (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo,Rv. 283462 – 01. In motivazione, la Corte ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori,la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibiledistinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima; Sez. 2, n.34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 - 02).Allorché, infatti, sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione,anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento dicostituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione diprofitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225 – 07; nello stesso senso Sez. VI n. 49750 del4.7.2019, Diotallevi, Rv 277438 – 05. Da ultimo, Sez. 1, n. 12542 del 25/11/2025, dep. 2016,Adiletta, non mass.; Sez. 5, n. 6731 del 23/01/2026, Bolondi, non mass.).Nel caso in esame, la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra imprenditore, le sueaziende e il clan qualifica la produzione del reddito relativo all’attività di impresa,consentendone la confisca indipendentemente dalla individuazione diretta dei profittiderivanti dalla partecipazione al sodalizio criminoso e neutralizzando anche gli eventualiapporti financo leciti che, in tutto o in parte, ne hanno alimentato la costituzione ol’espansione. Come affermato in motivazione da Sez. 5, n. 3247 del 25/11/2025, dep. 2026,Catrisano «… Il parametro della sproporzione, congiuntamente alla constatazione dellereiterate attività illecite, consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio nongiustificato abbia derivazione da attività illecite similari. La «sproporzione» di valori, comechiarito in più arresti di questa Corte di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale nelladecisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dalsistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censitain sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte …».Analogamente, alla luce degli elementi connotanti tale attività imprenditoriale, definitastrumentale al reimpiego delle risorse illecite anche in ragione dei significativi antecedentifattuali e di inquinamento “ambientale” che ne hanno determinato la costituzione, per comeampiamente descritti nella loro evidente opacità anche nel decreto di sequestro e a pag. 34del primo decreto (che fa riferimento anche agli esiti di perizia), non appare rilevante ladimostrazione della riconducibilità al clan delle somme relative alla vendita degli immobilidalla [OSCURATO:SOCIETA]., né la ricostruzione della nascita (nel 2001, e, dunque, nel periododi manifestazione della pericolosità sociale) e dello sviluppo di detta società, auto-finanziatasi, proposta sulla base della consulenza tecnica di parte.Né, per come propugnato dal ricorrente, può asseverarsi il denunciato vizio diapparenza della motivazione nella parte in cui, seppur ai fini della sproporzione, si è esclusorilievo all’accertamento fiscale condotto dalla G.d.F. da cui la difesa ne fa discendere,nonostante le criticità a tale fine evidenziate nei provvedimenti di merito, un “reddito nondichiarato”, da ritenersi, sul piano della significanza indiziaria, del tutto neutro rispetto alcollegamento di quell’importo di denaro e la ritenuta appartenenza del proposto al clan deicasalesi, fazione [OSCURATO:PERSONA], trattandosi invece di proventi (relativi alla vendita degli immobiliche si adduce avvenuta pressoché in toto in nero) “frutto dell’albero avvelenato” e, dunque,di diretta derivazione causale dall’antecedente illecito che li ha generati da cui non possonoessere disgiunti.Quanto all’acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA].., la Corte di appello hasufficientemente motivato, sulla base degli elementi evidenziati dal Tribunale e dallarichiamata perizia, in ordine alla riconducibilità dell’operazione al ricorrente. Nel periodointeressato dall’acquisizione - in piena corrispondenza con il periodo di massima pericolositàsociale del proposto -, si precisa che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva disponibilità economica sufficiente asostenere il gravoso impegno finanziario dell’operazione, dalla quale emergevano, inparticolare, performance economiche non particolarmente brillanti, e l’esistenza di quoterilevanti di immobili rimasti invenduti per periodi prolungati, elementi ritenuti tali dadimostrare una finalità di reimpiego di capitali del nucleo familiare. In tale contesto lededuzioni difensive relative alla provenienza della provvista parziale per l’acquisto dellequote della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla cessione, nel 2000, della quota di [OSCURATO:SOCIETA]., nonappaiono decisivi ai fini in discorso atteso che, tenuto conto della natura dell’attività diimpresa del ricorrente e del relativo ruolo associativo (indipendente dall’ipotesi diintestazione fittizia oggetto della sentenza richiamata in ricorso), in assenza dell’indicazionedi una proporzionata fonte di reddito e dell’assenza di rilievo che va riconosciuta al ricorsodel credito bancario che avrebbe sostenuto complessivamente l’investimento (per comeassentito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità), quanto derivante dalla vendita dialtri beni – operazioni che si espongono ad analoghe obiettive criticità riguardo l’acquisto ditali cespiti (il riferimento è alla vendita operata dalla moglie del proposto), non appareconsentire di sottrarre il bene acquistato alla disposta confisca (cfr. Sez. 2, Sentenza n.27932 del 15/03/2019), tenuto anche conto dei plurimi profili di “opacità” della complessivaoperazione che vede coinvolti altri soggetti per i quali gli indici di meri prestanome risultanoben evidenziati dai Giudici della prevenzione.In conclusione, le censure mosse con i motivi 1 (riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA] e Romas.r.l.), 5, 6, 7 e 8 sono infondate e/o non consentite in questa sede, a fronte di unamotivazione che, sulla scorta del primo decreto e di quello di sequestro, non può ritenersiassente e/o apparente anche nella parte in cui disattende, svalutandoli, i contributi delleconsulenze e delle allegazioni difensive da ritenersi anche implicitamente confutate. In taleambito vanno ritenute inammissibili le produzioni documentali allegate ai ricorsi – salvoquelle allegata ai fini del denunciato travisamento (sul punto v. oltre) - con cui si tende achiedere alla Corte di legittimità di operare uno scrutinio dei motivi mediante una riletturadegli elementi di prova, al di fuori, dunque, del confronto diretto con la motivazione, finendosifinanco per evocare la sostituzione della valutazione della Corte di legittimità a quellaespressa dai giudici della prevenzione mediante allegazioni di merito non consentite inquesta sede. Né ai fini dello scrutinio positivo dei motivi dedotti si appalesano utili le ulterioriargomentazioni sviluppate nelle memorie difensive, tutte incentrate su una alternativa letturadei dati di merito oggetto delle valutazioni dei Giudici della prevenzione.Inammissibile poiché generico è il motivo con cui la difesa (sub 2, motivi nuovi) si duoledell’omessa motivazione in ordine alla revoca della confisca del capannone sito inrichiamandosi solo gli esiti della CT di parte – e a quale deduzione fatta valere col ricorsoprincipale sia direttamente dipendente, tenendo conto che tale bene non apparespecificamente indicato nell’elenco dei beni confiscati (v. pagg. 3-8 del decreto impugnato),così assumendo il motivo anche valenza di novum non consentito, in quanto nonstrettamente connesso ai motivi principali incentrati sulla confisca del 50% della società BMCostruzioni, del 37,5% della società [OSCURATO:SOCIETA]. e dei c/c, polizze vita e investimenti accesipresso MPS.motivazione che hanno una diretta ricaduta sulla sproporzione o comunque, pur nonessendo state ritenute decisive a detto fine, ne risultano strettamente legate ai fini delladisposta ablazione (il riferimento è da intendersi ai c/c, alle polizze vita e agli investimentiaccesi presso MPS, esclusi in bonam dal perito del Tribunale ai fini di tale calcolo).In particolare, con riferimento alla individuazione del periodo temporale per il calcolodella sproporzione, la Corte territoriale ha confermato l’indicazione operata dal Tribunale inragione della necessità di ricostruire l’evoluzione del patrimonio, per comprenderne lacomplessiva genesi, estendendo la sola analisi a un periodo più ampio, ma comunqueinteressato dai rapporti del proposto con il clan dei Casalesi, che ha portato a rilevare unsaldo iniziale negativo. Tuttavia, un conto è un ampliamento dell’indagine patrimoniale (e sulpunto va anche rimarcato che il precedente di questa Corte cui fa riferimento il decretoimpugnato attiene a diversa fattispecie) che, in ipotesi, potrebbe restituire anche provvistelecite da cui poi successivamente si sono fatti derivare acquisti svolti in periodo dipericolosità, altro, invece, valutare in malam partem – ai fini del calcolo della sproporzione –la ricchezza acquisita prima della manifestazione della pericolosità sociale (il cui inizio vienefatto risalire ai primi anni novanta) e della creazione di un autonomo nucleo familiare, stanteil conseguente pregiudizio che si avrebbe sul requisito stesso della sproporzione. E tanto nelrispetto del principio, più volte affermato dalla Corte di legittimità, anche a Sezioni unite(Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 – 01), della correlazionetemporale, volto a “temperare” il meccanismo presuntivo di cui si avvale la confisca diprevenzione.Non sfornita di rilievo, dunque, è la denuncia di violazione di legge (primo motivoricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) nella parte in cui si sarebbero fatti rientrare nell’asset ablatorio dellericchezze, formate prima della nascita di un nucleo familiare e prima della manifestazionedella pericolosità sociale, nonché in assenza di indizi rivelatori di corrispondenza tra lestesse e i fatti storici da cui desumersi l’illiceità dell’arricchimento per come poitemporalmente perimetrati dagli stessi giudici della prevenzione.Omessa motivazione si registra, poi, anche in ordine al rilievo mosso con l’atto diappello con cui si era denunciata l’inosservanza dei criteri di congruità e proporzionalità tral’entità dell’arricchimento illecito accertato e i beni oggetto di confisca per quanto concerne ilnucleo familiare del proposto. Si tratta, infatti, di una censura che non ha trovato specificarisposta nel decreto impugnato il quale, nello stesso assai succinto riepilogo dei motivi diimpugnazione, (vedi punto 2), non ha indicato i rilievi formulati sul punto dalla difesa (pagg.59-60 dei motivi di appello).Analogamente deve concludersi riguardo alle ricchezze depositate sui c/c, alle polizzevita e gli investimenti accesi presso MPS. Se risulta motivato dal decreto di primo grado ilprofilo attinente al rapporto tra il valore di tale provvista e il calcolo della sproporzione, restaperò aperto il tema, dipendente ma non affrontato dal decreto impugnato (e non certamenterisolto in maniera esaustiva dal Tribunale che ha fatto leva sul generico argomento dellaconfusione delle risorse in esse allocate), della verosimiglianza - o meno - delle ragioniaddotte in punto di dimostrazione dell’esistenza, quali “impieghi”, di fonti di derivazione, intutto o in parte, lecita.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Luisa1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1 e 4 e 24d.lgs. n. 159/2011.La censura riguarda la mancata revoca della confisca di parte della provvista confluitasul c/c intestato alla ricorrente ed acceso presso la Credem. Non costituisce, invece, oggettodi doglianzaSi lamenta, per un verso, l’assenza di evidenze specifiche che attribuiscano allaricorrente l’intestazione fittizia del conto in favore del proposto, desunta erroneamente sullascorta della mera sproporzione reddituale e, dall’altro, il mancato rispetto del criterio dellaragionevolezza temporale, posto che il sequestro del c/c era avvenuto nel 2018, a distanzadi ben sette anni dalla cessazione della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], risalente aldicembre 2011, data dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA].2. Con memoria del 15 aprile 2026 (seppur uniti a quelli spesi per altri ricorrenti), ladifesa ha replicato alla requisitoria del P.G.Il ricorso è fondato.La Corte di appello ha richiamato e condiviso la motivazione espressa dal Tribunale,fondata sulla mancata dimostrazione dell’effettiva autonomia patrimoniale della ricorrente,figlia del proposto [OSCURATO:PERSONA], e sulla “confusione”, in relazione agli strumenti finanziarie bancari, delle risorse accumulate dal nucleo familiare tale da non consentire unadistinzione. In particolare, il provvedimento di confisca si fonda sulla convergenza di plurimielementi dimostrativi, anche di ordine logico e presuntivo che non rinvengono decisivielementi di contrasto. Si è fatto riferimento: alla mancanza di una prova specifica volta adimostrare la legittima provenienza delle somme depositate sul conto; alla massima diesperienza relativa all’intestazione fittizia ai congiunti allorché questi non possanogiustificare la legittima provenienza dei beni; alla condizione personale della ricorrente,studentessa universitaria priva di redditi da lavoro dipendente ovvero da altre fonti lecite che,ciononostante, nel marzo 2007 acquista un’autovettura al prezzo di euro 10.700,00. A frontedi tali elementi, si è pure ritenuto generico il richiamo, pure operato nei motivi di appello, allaprassi di apertura di c/c per i giovani, posto che a tale evenienza, da cui dovrebbe trarsi ladimostrazione dell’assenza di strumentalità del conto rispetto alle esigenze di reimpiegodelle provviste illecite del familiare proposto, non si accompagna un’allegazionedell’esistenza di un’autonoma e lecita provvista.Quanto, in particolare, alla distanza temporale rispetto alla cessazione della pericolositàsociale (2011), la Corte di appello ha condiviso le considerazioni del Tribunale in ordine allapossibilità di confiscare beni acquisiti durante il periodo di pericolosità a prescindere dalmomento di adozione del provvedimento ablativo (richiamando sul punto i principi espressidalla giurisprudenza di legittimità), trattandosi, nel caso in esame, di un conto cherappresentava un accumulo patrimoniale riconducibile al periodo di manifestazione dellapericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, posto che al 2011 è stata fatta cessare la pericolosità sociale del proposto enel 2015 vi è stato anche l’arresto del proposto, occorreva valutare, alla stregua delleallegazioni della difesa prodotte all’udienza del 27 aprile 2022 dinanzi al Tribunale (pagg. 76-80 del fascicolo del Tribunale) - la cui pregnanza dimostrativa non può essere apprezzatadalla Corte di legittimità competendo al giudice del merito - se la somma rinvenuta almomento del sequestro del 2018 (pari ad euro 56.935,38) fosse sostanzialmente coincidentea quella presente sul conto corrente al momento di cessazione della pericolosità, inrelazione alla quale è da ritenersi accertata la sua provenienza illecita, ovvero sia aumentatanella sua consistenza a seguito di movimentazioni dovute ad innesti di ulteriore provvistaillecita già formatasi in detto periodo ovvero, per come sostenuto dalla difesa, alimentata nelsuo dare ed avere, da versamenti tracciabili. E a tale fine competerà anche al giudice dellaprevenzione apprezzare la valenza probatoria della allegazione costituita dall’estratto del c/cdella terza interessata che risulta allegato solo nella sua ultima cadenza trimestrale dal 31marzo al 29 giugno 2018.In altre parole, il meccanismo di ablazione patrimoniale non può essere fondato suaccertamenti empirici, basati su un sorta di effetto di trascinamento inerte, derivante dallapresunzione di illecita accumulazione pregressa: la pericolosità sociale cesserebbe, infatti, difungere da recinto temporale della confisca laddove, in presenza di acquisti distanti dalperiodo di manifestazione del requisito soggettivo, l'unica verifica operata a supporto sirisolva nella incapienza reddituale e finanziaria del proposto.Allorché vi sia una notevole distanza temporale tra la cessazione della pericolosità el’ablazione della res, il giudice è tenuto a una motivazione rafforzata che, nell'apprezzarel'oggettiva difficoltà di reperimento della prova dovuta alla distanza temporale, dia conto delleragioni dell'inidoneità delle allegazioni difensive a dimostrare la lecita provenienza deglistessi, dovendo gli indici dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dallaprovvista formatasi nel periodo di compimento delle attività illecite essere tanto più rigorosied univoci quanto maggiore è il lasso temporale decorso dalla cessazione della pericolosità(Sez. 2, n. 5936 del 23/01/2026, Bruzzese, Rv. 289399 – 01; Sez. 6, n. 36421 del06/09/2021, Palmieri, Rv. 281990 - 01).In conclusione,- va annullato il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] alla proporzione, con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte diappello di Napoli;- va rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];- va dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non facendosi luogo allacondanna alle spese e all’ammenda. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BalivoSilvestro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] relativamentealla proporzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diNapoli.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso di BalivoMichele.Così deciso, li 21 aprile 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15384/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris