CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 09/02/2026 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione dilegge in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto dicui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, con riferimento alla falsa indicazione dellaresidenza, che è riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dallacorte territoriale, risulta sotto tutti i profili manifestamente infondato.La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che in presenza dic.d. doppia conforme si saldano per costituire un unico complesso argomentativo,ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato rilevando chedal compendio probatorio era dimostrato che l’imputata aveva presentatodomanda all’Insp, avendo ottenuto il RDC, contenente la falsa indicazione dirisiedere da sola nella residenza anagrafica presso il piano terra dell’immobile sitoin via Italia 3, omettendo di dichiarare la convivenza con i genitori, già percettoridi reddito di cittadinanza, e omettendo di comunicare la sottoposizione del padrea misura cautelare e i redditi della madre e della sorella, elementi incidenti sulcalcolo Isee e sul diritto al beneficio.Nel caso concreto, i giudici del merito argomentano che il compendiodocumentalmente e testimoniale aveva provato che il piano terra di via Italia 3,indicato nella domanda di reddito di cittadinanza come abitazione dell'imputata,risultato quale residenza anagrafica, era in realtà adibito a locale commerciale eprivo di qualunque titolo di godimento intestato alla ricorrente, la stessa poi venivapiù volte vista presso l'abitazione dei genitori sita al secondo piano del medesimostabile ove erano ai domiciliari i familiari percettori di reddito. Di poi erano risultatal’omissione di informazioni rilevanti ovvero la sottoposizione del padre a misuracautelare e i redditi della madre e della sorella.In tale contesto il ricorrente censura la motivazione opponendo una diversaricostruzione del fatto (la coincidenza tra residenza anagrafica e quella reale sullascorta di altro testimoniale) che in presenza di una motivazione, che non èmanifestamente illogica, non è sindacabile in questa sede.Il secondo motivo di ricorso che censura la determinazione del trattamentosanzionatorio è inammissibile. Non si confronta la ricorrente, che lamenta ladeterminazione della pena in misura superiore al minimo edittale, con la sentenzaimpugnata che ha condannato la ricorrente per il reato di cui all’art. 7 comma 1del d.l. n. 4 del 2019 (e non per il comma 2), da cui la corretta determinazionedella pena applicata di anni due di reclusione (pena applicata nel minimo di legge)ridotta per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]