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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 961/2011

ECLI:EU:T:2011:557
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari 3 ottobre 2011 – Qualitest FZE / Consiglio (causa T‑421/11 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali e di risorse economiche – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑14)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza dell’impresa (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 19‑23, 25‑26)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 28‑29) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, per quanto riguarda la ricorrente, per un verso, del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e, per altro verso, della decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65).

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari 3 ottobre 2011 – Qualitest FZE / Consiglio (causa T‑421/11 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali e di risorse economiche – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑14) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza dell’impresa (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 19‑23, 25‑26) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 28‑29) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, per quanto riguarda la ricorrente, per un verso, del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e, per altro verso, della decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65). Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.