Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 961/2011
ECLI:EU:T:2011:557
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari 3 ottobre 2011 – Qualitest FZE / Consiglio
(causa T‑421/11 R)
«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali e di risorse economiche – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni
iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere
discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura
del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑14)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza
– Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza
della società richiedente – Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza dell’impresa (Artt. 278 TFUE
e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 19‑23, 25‑26)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza
– Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento
di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 28‑29)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, per quanto riguarda la ricorrente, per un verso, del regolamento di esecuzione (UE)
del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti
dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e, per altro verso, della decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica
la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65).
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.