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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12000/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 giugno 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che - per quanto qui di interesse - ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Livorno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relativi alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 2 dicembre 2009).

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in qualità di legale rappresentante della società, avrebbe distratto l'intero patrimonio della società (immobilizzazioni per 350.822 euro) e avrebbe tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 44 e 158 cod. pen.

Sostiene che i reati si sarebbero estinti per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, atteso che il momento di consumazione dei medesimi dovrebbe essere individuato non nel momento in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, bensì in quello in cui si sarebbe perfezionato il reato di bancarotta in tutti i suoi elementi costitutivi, che coinciderebbe con la data in cui la società, poi fallita, era stata ceduta: il 29 dicembre 2007.

La tesi del ricorrente si basa sul presupposto che la sentenza dichiarativa di fallimento non costituisca elemento costitutivo del reato di bancarotta né condizione obiettiva di punibilità, ma mera condizione di procedibilità.

In tale prospettiva, la dichiarazione di fallimento costituirebbe soltanto il riconoscimento di uno stato economico obiettivo della società e renderebbe procedibile ciò che di per sé era già perfetto dal punto di vista della tipicità e della punibilità della condotta incriminata.

La dichiarazione di fallimento, a parere del ricorrente, renderebbe procedibile l'azione penale e applicabile la sanzione rispetto ad un fatto già perfetto e offensivo.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 219 legge fall.

Il ricorrente contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., sostenendo che, nel caso in esame, non vi sarebbe una pluralità di fatti di bancarotta, bensì un'unica bancarotta distrattiva.

La bancarotta documentale, a suo parere, risulterebbe assorbita dalla bancarotta distrattiva, atteso che l'omesso aggiornamento dei libri contabili sarebbe stato dolosamente diretto proprio a occultare la condotta distrattiva tenuta dall'imputato.

L'omessa registrazione della sorte dei beni strumentali, secondo la ricostruzione del ricorrente, sarebbe stata esclusivamente funzionale alla distrazione dei beni stessi e, pertanto, dovrebbe ritenersi assorbita nell'unica condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva.2.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e 87 e 216 legge fati.

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata poiché non avrebbe fornito risposta al terzo motivo d'appello, con il quale la difesa aveva rappresentato che alcuna condotta distrattiva poteva ritenersi integrata giacché oggetto della medesima erano beni strumentali ottenuti dalla fallita in leasing e recuperati dalle società che li avevano dati in locazione.

Sostiene che la Corte territoriale si sarebbe disinteressata di quanto affermato dal curatore, basandosi esclusivamente sul mancato rinvenimento dei beni e, solo perciò, ritenuti sottratti all'attivo.

2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 37 e 133 cod. pen. e 216 legge fall.

Il ricorrente lamenta la mancata applicazione del minimo edittale previsto per la pena accessoria, sostenendo che la motivazione sul punto sarebbe meramente apparente; in sostanza la decisione della Corte di appello si sarebbe risolta in un vero e proprio automatismo, consistito nel commisurare la pena accessoria a quella principale.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

La tesi della sentenza dichiarativa di fallimento come condizione di procedibilità, che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, è manifestamente infondata, in quanto priva detta sentenza di qualsiasi ruolo nella fattispecie incriminatrice.

Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che, in ordine alla natura giuridica da riconoscere alla dichiarazione di fallimento nell'ambito della fattispecie della bancarotta, esistono due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità - uno che ritiene la sentenza di fallimento elemento costitutivo, l'altro che la ritiene condizione obiettiva di punibilità - e che, a prescindere dall'accoglimento dell'una o dell'altra tesi, il momento di consumazione del reato non cambia, dovendo essere sempre individuato con il momento della pronuncia della sentenza in questione.

Conseguentemente, in ogni caso, «il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria>> (Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La circostanza che la condotta tipica del delitto di bancarotta documentale possa essere stata realizzata anche al fine di occultare le operazioni distrattive non implica certo che la bancarotta documentale venga assorbita in quella distrattiva.

Ci troviamo, infatti, di fronte a due fatti concreti - l'operazione distrattiva e la tenuta delle scritture contabili in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società - che integrano due diverse fattispecie astratte, che pacificamente concorrono tra loro, non essendo sussistente tra le medesime alcun rapporto di specialità.

La circostanza che uno dei reati sia stato realizzato (anche) al fine di eseguire l'altro non ne determina certo all'assorbimento.

Nel nostro ordinamento, invero, il nesso teleologico tra reati non costituisce motivo di assorbimento, ma, semmai, circostanza aggravante.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha fornito ampia e adeguata risposta al motivo di appello relativo alla distrazione dei beni aziendali, rilevando che risultava documentalmente provato che la società, al 31 dicembre 2006, possedeva beni per oltre 350.000 euro e che questi erano stati completamente distratti prima della cessione delle quote societarie ad altra persona: nell'atto di cessione delle quote societarie non si faceva riferimento ad alcun bene e alcun bene risultava dalle scritture contabili istituite ex novo dall'acquirente.

La Corte di appello ha specificamente risposto anche alla tesi sostenuta dall'imputato, secondo il quale molti dei beni in questione sarebbero stati oggetto di leasing, evidenziando come tale affermazione era priva di dimostrazione e del tutto generica, non avendo l'imputato neppure precisato quali fossero i beni oggetto di leasing.

La Corte territoriale, inoltre, ha evidenziato che tale affermazione era stata smentita dalla visione del libro dei cespiti, acquisito in dibattimento, dal quale risultava la registrazione delle fatture di acquisto della maggior parte di questi beni; circostanza che dimostrava indiscutibilmente che i beni in questione erano di proprietà della società, come peraltro sostenuto anche dallo stesso curatore fallimentare.Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tali argomentazioni, rendendo in tal modo il motivo di ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca.

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, pur in assenza di specifico motivo di gravame, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha riformato la sentenza di primo grado, proprio in relazione alla durata della pena accessoria, ridotta da dieci a tre anni, specificamente motivando in ordine a tale determinazione, sia con riferimento alla gravità della condotta che all'intensità del dolo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 giugno 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che - per quanto qui di interesse - ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Livorno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relativi alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 2 dicembre 2009). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in qualità di legale rappresentante della società, avrebbe distratto l'intero patrimonio della società (immobilizzazioni per 350.822 euro) e avrebbe tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 44 e 158 cod. pen. Sostiene che i reati si sarebbero estinti per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, atteso che il momento di consumazione dei medesimi dovrebbe essere individuato non nel momento in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, bensì in quello in cui si sarebbe perfezionato il reato di bancarotta in tutti i suoi elementi costitutivi, che coinciderebbe con la data in cui la società, poi fallita, era stata ceduta: il 29 dicembre 2007. La tesi del ricorrente si basa sul presupposto che la sentenza dichiarativa di fallimento non costituisca elemento costitutivo del reato di bancarotta né condizione obiettiva di punibilità, ma mera condizione di procedibilità. In tale prospettiva, la dichiarazione di fallimento costituirebbe soltanto il riconoscimento di uno stato economico obiettivo della società e renderebbe procedibile ciò che di per sé era già perfetto dal punto di vista della tipicità e della punibilità della condotta incriminata. La dichiarazione di fallimento, a parere del ricorrente, renderebbe procedibile l'azione penale e applicabile la sanzione rispetto ad un fatto già perfetto e offensivo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 219 legge fall. Il ricorrente contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., sostenendo che, nel caso in esame, non vi sarebbe una pluralità di fatti di bancarotta, bensì un'unica bancarotta distrattiva. La bancarotta documentale, a suo parere, risulterebbe assorbita dalla bancarotta distrattiva, atteso che l'omesso aggiornamento dei libri contabili sarebbe stato dolosamente diretto proprio a occultare la condotta distrattiva tenuta dall'imputato. L'omessa registrazione della sorte dei beni strumentali, secondo la ricostruzione del ricorrente, sarebbe stata esclusivamente funzionale alla distrazione dei beni stessi e, pertanto, dovrebbe ritenersi assorbita nell'unica condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva.2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e 87 e 216 legge fati. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata poiché non avrebbe fornito risposta al terzo motivo d'appello, con il quale la difesa aveva rappresentato che alcuna condotta distrattiva poteva ritenersi integrata giacché oggetto della medesima erano beni strumentali ottenuti dalla fallita in leasing e recuperati dalle società che li avevano dati in locazione. Sostiene che la Corte territoriale si sarebbe disinteressata di quanto affermato dal curatore, basandosi esclusivamente sul mancato rinvenimento dei beni e, solo perciò, ritenuti sottratti all'attivo. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 37 e 133 cod. pen. e 216 legge fall. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione del minimo edittale previsto per la pena accessoria, sostenendo che la motivazione sul punto sarebbe meramente apparente; in sostanza la decisione della Corte di appello si sarebbe risolta in un vero e proprio automatismo, consistito nel commisurare la pena accessoria a quella principale. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. La tesi della sentenza dichiarativa di fallimento come condizione di procedibilità, che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, è manifestamente infondata, in quanto priva detta sentenza di qualsiasi ruolo nella fattispecie incriminatrice. Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che, in ordine alla natura giuridica da riconoscere alla dichiarazione di fallimento nell'ambito della fattispecie della bancarotta, esistono due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità - uno che ritiene la sentenza di fallimento elemento costitutivo, l'altro che la ritiene condizione obiettiva di punibilità - e che, a prescindere dall'accoglimento dell'una o dell'altra tesi, il momento di consumazione del reato non cambia, dovendo essere sempre individuato con il momento della pronuncia della sentenza in questione. Conseguentemente, in ogni caso, «il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria>> (Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La circostanza che la condotta tipica del delitto di bancarotta documentale possa essere stata realizzata anche al fine di occultare le operazioni distrattive non implica certo che la bancarotta documentale venga assorbita in quella distrattiva. Ci troviamo, infatti, di fronte a due fatti concreti - l'operazione distrattiva e la tenuta delle scritture contabili in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società - che integrano due diverse fattispecie astratte, che pacificamente concorrono tra loro, non essendo sussistente tra le medesime alcun rapporto di specialità. La circostanza che uno dei reati sia stato realizzato (anche) al fine di eseguire l'altro non ne determina certo all'assorbimento. Nel nostro ordinamento, invero, il nesso teleologico tra reati non costituisce motivo di assorbimento, ma, semmai, circostanza aggravante. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha fornito ampia e adeguata risposta al motivo di appello relativo alla distrazione dei beni aziendali, rilevando che risultava documentalmente provato che la società, al 31 dicembre 2006, possedeva beni per oltre 350.000 euro e che questi erano stati completamente distratti prima della cessione delle quote societarie ad altra persona: nell'atto di cessione delle quote societarie non si faceva riferimento ad alcun bene e alcun bene risultava dalle scritture contabili istituite ex novo dall'acquirente. La Corte di appello ha specificamente risposto anche alla tesi sostenuta dall'imputato, secondo il quale molti dei beni in questione sarebbero stati oggetto di leasing, evidenziando come tale affermazione era priva di dimostrazione e del tutto generica, non avendo l'imputato neppure precisato quali fossero i beni oggetto di leasing. La Corte territoriale, inoltre, ha evidenziato che tale affermazione era stata smentita dalla visione del libro dei cespiti, acquisito in dibattimento, dal quale risultava la registrazione delle fatture di acquisto della maggior parte di questi beni; circostanza che dimostrava indiscutibilmente che i beni in questione erano di proprietà della società, come peraltro sostenuto anche dallo stesso curatore fallimentare.Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tali argomentazioni, rendendo in tal modo il motivo di ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, pur in assenza di specifico motivo di gravame, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha riformato la sentenza di primo grado, proprio in relazione alla durata della pena accessoria, ridotta da dieci a tre anni, specificamente motivando in ordine a tale determinazione, sia con riferimento alla gravità della condotta che all'intensità del dolo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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