CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39344/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo: "Inammissibilità del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di C 200,00 di ammenda con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche relativamente al reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen. perché nella qualità di amministratore unico della società [...] svolgente attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio denominato BUNKER L.] abusava di strumenti sonori recando disturbo al riposo delle persone; accertato il 18 luglio 2016. 2. L'imputata ha proposto ricorso in cassazione, con distinti motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.), condanna per un fatto diverso da quello contestato con violazione dei diritti della difesa. L'imputata veniva citata in giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione esclusivamente per l'abuso di strumenti sonori; tuttavia la condanna è intervenuta anche per il c.d. rumore antropico (rumore proveniente dagli avventori del locale) e dalla mancata attivazione della ricorrente per impedire gli schiamazzi dei suoi clienti. Si tratta di un fatto diverso mai contestato, e la condanna è avvenuta in violazione dei diritti della difesa, senza contestazione. 2. 2. Violazione di legge (art. 659 cod. pen., 192, 195, 530, comma 2 e 533 cod. proc. pen.); vizio della motivazione sull'accertamento della responsabilità. Gli scarsi accertamenti di P.G. non hanno consentito di isolare ed individuare il rumore antropico imputabile all'attività della ricorrente. Il teste Bruno dell'Arpa evidenziava, infatti, l'impossibilità di distinguere il rumore i ambientale proveniente genericamente dalla strada da quello imputabile alle attività della ricorrente. Accanto al locale della ricorrente c'era una panìneria aperta e, nella vicina piazza Aster, erano ubicate diverse attività, aperte di sera, d'estate. 2. 3. Violazione di legge (art. 192, 533 cod. proc. pen. e 27 comma 2, Costituzione); motivazione apparente sulla mancata verifica della taratura del fonometro utilizzato per i rilievi. La motivazione della sentenza, sull'eccepito difetto della prova della regolare taratura dello strumento utilizzato per i rilievi del rumore, risulta solo apparente. La taratura risulta una manutenzione essenziale per la funzionalità ottimale del fonometro. Nessuna verifica sulla reale efficienza degli strumenti utilizzati per le misurazioni è stata resa possibile all'imputata (cfr. Corte Costituzionale n. 113 del 2015); l'onere della prova sulla regolare funzionalità e taratura dello strumento, del resto, grava sulla pubblica accusa (Cassazione n. 38618/2019 sull'etilometro). 2. 4. Violazione di legge (d. Igs. 81 del 2008) e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla responsabilità del preposto e non della ricorrente, legale rappresentante della società. Dalla visura camerale in atti risulta l'indicazione di un preposto per la società in oggetto; la responsabilità, conseguentemente, doveva essere imputata al preposto e non alla ricorrente quale legale rappresentante della società. Il preposto è individuato dalla legge e non vi è alcuna necessità di delega specifica. Il controllo della regolarità delle attività del ristorante spettava al preposto, che doveva ritenersi l'unico responsabile delle violazioni. 2. 5. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.); motivazione apparente. La totale mancanza di nocività e di allarme sociale dell'evento rendevano applicabile la particolare tenuità del fatto. Del resto, il Tribunale riconosceva le circostanze attenuanti generiche e applicava una pena mite (solo 200,00 euro di ammenda). Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Inoltre, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La condanna anche per il c.d. rumore antropico, oltre al fatto letteralmente contestato (abuso di strumenti sonori), non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., poiché l'evoluzione del fatto era uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, e, comunque, l'imputata ed il suo difensore hanno avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla estensione dell'elemento di colpa. (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017 - dep. 13/03/2017, B, Rv. 26965501). Comunque, la difesa sul punto non ha subito alcun pregiudizio, neanche denunciato con il ricorso in cassazione; ricorso che si limita a considerare la questione solo da un punto di vista astratto. Infatti, prospetta una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., ma non indica quali prove avrebbe inteso prospettare per il fatto aggiunto. Del resto, "Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice. Nella fattispecie, in tema di omicidio colposo stradale, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna per imperizia e mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice della strada, diverse da quelle in contestazione" Sez. 4, Sentenza n. 18390 del 15/02/2018 Ud. - dep. 27/04/2018 - Rv. 273265 - 01). 4. Manifestamente infondato, in fatto e generico il motivo sulla responsabilità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità della ricorrente per i rumori provenienti dal suo locale sia da strumenti sonori e sia dagli avventori. La sentenza analizza il superamento dei limiti di tollerabilità del rumore, desunto sia dall'esposto presentato da alcuni cittadini e sia dagli accertamenti in loco effettuati dalla P.G. la sera del 31 luglio 2016 (all'interno di un appartamento situato sopra il locale della ricorrente). La decisione rileva come per il locale "Il dollaro", panineria, i rumori erano irrilevanti, come riferito dal teste di P.G. Relativamente al rumore degli avventori la sentenza evidenziava come era onere della ricorrente impedire gli schiamazzi che si verificavano, unitamente alla musica utilizzata dal locale per intrattenere i clienti ("Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica" Sez. 3, Sentenza n. 14750 del 22/01/2020 Cc. -dep. 13/05/2020- Rv. 279381 - 01). 5. Nella sentenza si rileva la taratura della strumentazione effettuata per i rilevi tra "l'8 ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA]" e su questo aspetto il ricorso non si confronta.La mancanza di taratura del fonometro, peraltro, risulta prospettata in modo alquanto generico e solo teorico, senza specificazione sulla eventuale lesione delle esigenze di difesa relativa agli accertamenti effettuati. Infatti, nessuna contestazione del difetto di misurazione dello strumento risulta prospettata al giudice di merito e alla P.G., al momento delle rilevazioni. 6. Manifestamente infondato anche il motivo sulla responsabilità del preposto, in quanto la sentenza impugnata adeguatamente rileva l'assenza di una delega valida nei suoi confronti. Trattandosi di una esclusione della responsabilità la prova di una valida delega di funzioni doveva essere specifica (Sez. 4, Sentenza n. 44141 del 19/07/2019 Ud. -dep. 30/10/2019- Rv. 277360 - 01; vedi anche Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017 Ud. -dep. 09/05/2017- Rv. 269973). 7. Manifestamente infondato anche l'ultimo motivo sulla particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata esclude la particolare tenuità del fatto in quanto sussiste una particolare estensione degli effetti della condotta, per la sua attitudine ad attingere una pluralità indeterminata di persone. Inoltre, "Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive -pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno-, mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo" (Sez. 5, Sentenza n. 17246 del 19/02/2020 Ud. -dep. 05/06/2020 - Rv. 279112 - 01). 8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e