CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap )ello li Trieste del 21 dicembre 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Udine condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pe commesso in Udine il 17 maggio 2019. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., è inammissibile in quanto meramente r itera ivo della doglianza già proposta in sede di impugnazione, in assenza di con ronto con la sentenza impugnata cui non contrappone valide ragioni in fatto o in diritto, e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di appello, con percorsi argcnnentato logico e immune da censure, ha ritenuto integrata la circostanza ag rava ite della destrezza spiegando che il ricorrente con azione repentina e fu mine: aveva approfittato del brevissimo lasso di tempo impiegato dalla persona of lesa gettare l'immondizia per introdursi nell'abitacolo della vettura attraverso il fine strinc, del lato conducente non del tutto abbassato. La Corte quindi ha motivato i me ito alla condotta tenuta da Lanzilao e, in conformità del principio di cui alle Se U. i. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088, ha ritenuto che fosse caratterizzata d rticolare abilità, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del d eterr:Dre sulla "res". Considerato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazion di I, :gge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell 3 circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è manifestamente infon ato. _a Corte di Appello ha spiegato che sussiste l'aggravante in esame, in quan o la persona offesa, andando a fare la spesa, aveva arrestato la marcia della sua a Jto n3i pressi di un cassonetto e si era allontanata, lasciando la portiera chiusa, p briwissimo tempo per gettare il sacchetto dell'immondizia, potendo ella confidar nel rispetto da parte dei consociati della sua sfera privata. Si tratta di motivazione coeri Alte con la giurisprudenza richiamata dalla stessa Corte di Appello ( sez 5 i. 4-2791 del 27/10/2022) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inam issillile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s IMME di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. t t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso il 3 o