CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 17638/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30267-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3002/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2019 R.G.N. 2279/2018; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] RINVIO384 C.P.C. R.G.N. 30267/2019 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata resa in sede di rinvio disposto con l’ordinanza n. 14019 del 2018 di questa Corte, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4490 del 2010 con il quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un importo pari ad euro 22.828,61, oltre accessori, relativo a emolumenti maturati, dal mese di maggio a quello di novembre del 2010, successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata l’illegittimità del trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore [OSCURATO:PERSONA]; 2. in sintesi, la Corte territoriale, ha preso atto che – secondo la sentenza rescindente – “nella cessione del ramo d'azienda si ha la sostituzione del cessionario al cedente nel rapporto giuridico, il quale rimane - di regola e salvo eccezione la cui prova dev'essere fornita dalla parte interessata - eguale nei suoi elementi oggettivi” e che “una ed una sola essendo la prestazione lavorativa che il lavoratore svolge nel ramo (illegittimamente) ceduto, il pagamento della relativa retribuzione da parte del cessionario costituisce un pagamento consapevolmente effettuato da un soggetto che non è il vero creditore della prestazione, e dunque un adempimento del terzo […] con la conseguenza che il lavoratore non potrà ottenere dal cedente la medesima retribuzione già corrispostagli dal cessionario, ma solo le differenze rispetto a quanto avrebbe percepito alle dipendenze del primo”;in applicazione di tali principi dettati dalla pronuncia cassatoria, la Corte napoletana ha accertato “l’effettivo pagamento in termini satisfattori da parte del cessionario (Telepost)”, con conseguente liberazione del cedente e revoca del decreto ingiuntivo opposto; 3. avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1180, 2126, 2112, c.c., invocando a sostegno la giurisprudenza di questa Corte, affermatasi nel corso del 2019, secondo cui, in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (cfr. Cass. nn. 17784, 17785 e 17786 del 2019); 2. il motivo non può trovare ac coglimento; invero, a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo lo "jus superveniens" (tra le altre: Cass. n. 17442 del 2006; Cass. n. 6086 del 2014; Cass. n. 27155 del 2017); pertanto, né il giudice del rinvio, né, tanto meno, questa Corte, può discostarsi dal principio statuito nella sentenza rescindente vincolante, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte; 3. conclusivamente il ricorso va resp into e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali ed in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per