CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha - 06 -2023 confermato la sua condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa del =3 per i reati di cui agli artt. 110,624 bis 625 n. 2 cod. pen. commesso in Pisa il 19.01.2022 perche in concorso con altri dopo essere entrato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] si impossessavano di armi prelevate da una cassaforte e altri oggetti che prelevavano dalla stanze di casa con violenza sulle cose nella specie la forzatura della finestra e manomissione dell'impianto di allarme 2. L'imputato a mezzo del difensore di fiducia deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 624 bis anziché furto semplice in quanto la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato la giustificazione resa dall'imputato che l'ingresso nell'abitazione era inizialmente volto non alla esecuzione del furto ma a trovare una sistemazione per trascorrere la notte. 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non solo è generico ma in realtà è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e reitera i motivi già dedotti in appello cui la Corte distrettuale ha dato adeguata risposta a fol 5 e 6.Ha in particolare escluso con argomentazioni logiche e coerenti con gli elementi probatori la prospettazione alternativa che l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento necessario ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, si fosse realizzato in maniera occasionale non invece in base ad un nesso finalistico ( cfr. Sez. 4 - , n. 3716 del 11/01/2023 Ud. (dep. 30/01/2023) Rv. 284090 - 01) 2.Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il