CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16093/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. Deduce la difesa che la circostanza che la madre del ricorrente non avesse la patente di guida al momento dell’acquisto, così come l’utilizzo promiscuo del conto corrente della madre da parte del ricorrente sarebbero circostanze neutre, l’importante essendo la provvista del conto corrente, non il suo utilizzo, mentre l’ulteriore circostanza che i finanziamenti risalissero ad alcuni mesi prima è comunque compatibile con la circostanza che la donna si fosse procurata la provvista prima di acquistare l’autovettura. Aggiunge la difesa che la madre del ricorrente percepisce, oltre che una propria pensione, la pensione di reversibilità del marito per un importo annuo di 16.355,00 euro, mentre l’acquisto dell’autovettura è avvenuto, con bonifico, cinque mesi prima rispetto alla commissione del reato spia, senza che fossero emersi versamenti in contanti sul conto corrente della madre del ricorrente, sicchè non vi sarebbe alcuna prova che l’autovettura sia stata acquistata con denaro di provenienza illecita e possa essere considerato bene sproporzionato rispetto ai redditi percepiti legalmente dalla proprietaria. 3. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Deduce la difesa che, rispetto ai requisiti che giustificano la confisca allargata, non sussisterebbero la titolarità o disponibilità del bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica esercitata e neanche la mancata giustificazione della provenienza lecita della ricchezza, posto che il ricorrente aveva dichiarato, nell’anno precedente l’acquisto del motociclo, un reddito pari a 18.000,00 euro, dunque ben superiore ai 10.500,00 euro impiegati per l’acquisto del bene, ma aveva anche ricevuto, nel primo trimestre del 2023, un risarcimento dell’importo di 7.950,00 euro, in relazione ad un sinistro avvenuto nell’ottobre 2022, in tal modo incrementando ulteriormente la disponibilità economica e rendendo illogico definire sproporzionato il valore del motociclo posto sotto sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito esposte. 2. Occorre premettere che l'istituto della confisca allargata o "per sproporzione" è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221). La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, nel caso di specie applicabile stante il richiamo operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 per i reati in materia di stupefacenti, richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza; d) il momento di formazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di ragionevolezza temporale rispetto al momento di consumazione del reato-spia. Il fondamento della menzionata confisca è, dunque, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e 2 F i r m a t o D a : L U C A R A M A C C I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 4 5 2 3 1 5 5 7 1 9 2 1 b 5 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6 verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052). A fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava, pertanto, sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa. Grava su di esso, in altre parole, l'onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245). Questa Corte (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052) ritiene, inoltre, con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche «circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa ("i miei averi e le operazioni che ho posto in essere sono proporzionati ai miei redditi ed alla attività lecita che ho anche esercitato"), con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste». 3. Tanto premesso, nel caso in esame, rientrando il reato per il quale i due imputati erano stati condannati tra i c.d. reati-spia normativamente previsti, il Tribunale di Genova ha compiutamente indicato gli elementi che legittimavano la confisca nei confronti dei ricorrenti, ma, come detto, non è emerso all'esito del giudizio di merito che gli elementi addotti dai ricorrenti siano stati idonei ad elidere l'indicata sproporzione patrimoniale od anche solo a consentire di distinguere la parte di provenienza lecita da quella di provenienza illecita del patrimonio degli imputati. 3.1 Con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha precisato che, benchè l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] fosse intestata alla madre del ricorrente, il veicolo in realtà era nella disponibilità di quest’ultimo, poiché la madre non aveva patente di guida ed il mezzo era costantemente utilizzato dall’imputato. L’automobile era stata acquistata con fondi prelevati dal conto corrente della madre del ricorrente, sul quale operava quest’ultimo, nel mese di ottobre del 2022, allorchè né l’imputato, né la madre disponevano di capacità reddituali, essendo risultati entrambi del tutto privi di fonti reddituali nel 2021 e nel 2022, mentre i finanziamenti che, secondo le dichiarazioni del Candela, la madre avrebbe acceso per acquistare l’autovettura, erano stati in realtà contratti mesi prima del pagamento del prezzo e uno dei due era un contratto di credito al consumo per beneficiare di offerte disponibili nei punti vendita della catena Euronics: trattavasi, dunque, di finanziamento contratto per scopi diversi dall’acquisto del veicolo. Il G.I.P. spiega, inoltre, che sussiste anche il criterio della ragionevolezza temporale, poiché il mezzo è stato acquistato nell’ottobre 2022 e l’attività di spaccio contestata è riconducibile al periodo compreso tra marzo e luglio del 2023. A fronte di tanto, le deduzioni relative al fatto che la madre del ricorrente percepiva una propria pensione e la reversibilità del marito per un importo annuo di 16.355,00 euro sono meramente assertive e non autosufficienti, ma neanche allegate, né indicate a confutazione dinanzi al giudice di merito. 3.2 Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha precisato che costui ha acquistato il bene nel giugno del 2023, in concomitanza con l’attività di spaccio, e non ha prodotto redditi nel 2020 e nel 2021, mentre nel 2022 ha dichiarato un reddito 3 F i r m a t o D a : L U C A R A M A C C I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 4 5 2 3 1 5 5 7 1 9 2 1 b 5 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6