Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00286/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 7983 /20 1 9 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:definizione ex art.12L. 289/2002 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia n.1161/14/2019 depositata in data 26 / 0 2 /20 1 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente aderiva alla definizione agevolata relativa ai carichidi ruolo; -l'Agenzia delle entrate rispondeva con diniego; - la società impugnava detto diniego; la CTP di Agrigento accoglieva il ricorso;appellava l'Ufficio; - con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte il giudice delgravame ha confermato la pronuncia di primo grado; -ricorre l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a un solo motivo diimpugnazione; -la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. r esiste con controricorso; -a seguito di diniego di definizione della controversia ex d.

L. n. 119 del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha formulato istanza di fissazione dell’udienzaex art. 6 del ridetto d.L.; Consideratoche: - la sola censura dedotta dall’Agenzia delle Entrate si incentra sulla violazionee/o falsa applicazione degli art t. 12 della legge 289 del 2002 , 10 della legge 212 del 2000 oltre che della direttiva 77/388/CE del consiglio del 17 maggio 1977 alla stregua di un a interpretazione adeguatriceimposta dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008in rapporto all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; deduce altresì la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c. 1n. 4 c.p.c.; -in sintesi , secondo la ricorrente , erroneamente la sentenza impugnata haancorato la sua decisione all'applicazione del principio di affidamento ebuona fede di cui all’art. 10 della L. n. 212 del 2000 senza valutare la validità della definizione agevolata con riferimento all e previsioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 legislative sopra richiamate in particolare con riguardo alle precise condizionioggettive e temporali al rispetto delle quali è subordinato il perfezionamento della definizione trattandosi di condono clemenziale nonpremiale; -il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione, limitatamente ad alcunepartite contenute nel ruolo oggetto della definizione; - infatti, la legge 1° agosto 2003, n. 212, di conversione del decreto - legge n. 143 del 2003, nel secondo comma dell'art. 1 ha stabilito che "sonoutili i versamenti effettuati tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ai finidelle definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002 , art. 11, comma 4, artt. 12, 15 e 16 e art. 17, comma 1".

Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla legge 29 dicembre 2002, n. 289 opera anche per coloro che avevano pagatola prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.L. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito in legge 1° agosto 2003, n. 212), avvenuta il 12 agosto 2003.

Infatti, il d.

L . n. 143/2003, art. 1 comma2, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lettera g), che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quelli che alla data di entrata in vigore del predetto d.

L . n. 143/2003, non avevano effettuatoversamenti "utili" per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002, vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" (tali da escludere l'accessibilità ai benefici di cui alla proroga) devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in "unicasoluzione"; - nella fattispecie in esame, risulta dalla sentenza impugnata che i versamentisono stati effettuati per la prima volta il 1 5 maggio 200 3 ; - q uesta Corte (Cass. sez. 5, 396/2015; Cass., sez. 5, n. 2101/2015 Cass.,sez. 5, 11224/2016; Cass., sez. 5, 1637/2016; Cass., sez. 5, n. 3443/2017)ritiene che la disciplina di cui all'art. 12, comma 2 ter, legge 289/2002 non si differenzia in nulla, salvo che per l'estensione del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 beneficioai ruoli consegnati al concessionario nel periodo di imposta dal 1°gennaio 2003 al 30 giugno 2003, dalla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, della stessa legge.

Pertanto, va confermato il principio giurisprudenzialeper cui, in tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 12,comma 2 ter della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della legge 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuatain un'unica soluzione o mediante il versamento dell'80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno2003, ha efficacia ai fini dell'art. 12 cit. anche con riferimento ai ruoliconsegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il 30giugno 2001 ; - ancora, questa Corte (Cass.396/2015; Cass.2101/2015; Cass.11224/2016; Cass.1637/2016) ha già chiarito che "in tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 12, comma 2 - ter della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della legge 1° agosto 2003, n. 212, la definizionedei carichi di ruo lo pregressi effettuata in un'unica solu z ione o mediante il versamento del l '80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di eserci z io della facoltà di defini z ione agevolata), nel periodocompreso tra il 17 aprile ed il 23 giugno 2003, ha efficacia ai fini dell'art. 12 cit. anche con riferimento ai ruoli consegnati al concessionarionel periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001" ; -ne consegue la “ condonabil i tà ” delle partite per le quali il ruolo è stato affidato al concessionario entro il 30/06/2001 (la n. 1 e la n. 4), con versamentoeffettuato rispettivamente il 15 maggio 2003 e il 10 maggio 2003,alla luce dell'interpretazione di questo giudice di legittimità, sopra richiamata, ma non anche delle partite per le quali il ruolo è stato consegnatosuccessivamente al 30 giugno 2001 (la n. 2 e la n. 3) al di fuoridi ogni previsione normativa ; - n eppure va presa in esame alcuna questione di legittimità costituzionale di tale interpretazione, qui accolta dal Collegio, dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 momentoche la Corte delle Leggi (Corte Cost., Ordinanza 47/2006) ha giàpronunciato in argomento e ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione dell'art. 12, comma 2 - ter, della legge 27 dicembre 2002, n.289 sollevata a suo tempo in riferimento all'art. 3 della Costituzione ; -in ogni caso, c on riguardo alla partit a 2 la stessa non risulta per alcuna ragione definibile poiché trattasi di partita avente per oggetto l’iva (comesi evince da quanto trascritto in ricorso per cassazione a pag. 22 dell’atto),tributo in ordine al quale va applicata la giurisprudenza della Corte Unionale , puntualmente recepita e correttamente attuata nell’ordinamento interno da questa Corte, in forza dell a qual e (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 3674 del 17/02/2010) l'art. 12 della legge n. 289 del2002, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta una rinunciadefinitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamenteaccertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA come quello in argomento, per contrasto con la VI direttivan. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua diun'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di GiustiziaCE 17 luglio 2008, in causa C - 132/06, con cui, in esito ad una proceduradi infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gliartt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioniivi indicate; -in conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alle partite 2 e 3 del ruolooggetto della presente controversia (la prima in q u anto , oltre alle ragioni appena esposte, la consegna de l ruolo al concessionario è successiva al 30 giugno 2021; la seconda per detta ultima ragione) mentre è rigettato nel resto riguardo la partita n. 1 (per la quale la consegnadei ruoli è avvenuta il 25 maggio 2001 e il versamento il 15 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 maggio2003) e la n. 4 (per la quale la consegna dei ruoli è avvenuta il 10maggio 2001 e il versamento ancora in data 15 maggio 2003 ); - non risultando necessario alcun accertamento ulteriore in fatto , la controversia può decidersi nel merito con il rigetto, nelle parti in cui è accolto il ricorso per cassazione, dell’originario ricorso della società contribuente; il rigetto, quanto alle altre partite, del ricorso per cassazione, ne rende intangibile la definizione come stabilito, in parte qua,dalle sentenze di merito; - le spese sono compensate tra le parti in forza della parziale soccombenzadi ciascuna delle stesse ; p.q.m. accoglieil ricorso nei termini e nei li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 7983 /20 1 9 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:definizione ex art.12L. 289/2002 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia n.1161/14/2019 depositata in data 26 / 0 2 /20 1 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente aderiva alla definizione agevolata relativa ai carichidi ruolo; -l'Agenzia delle entrate rispondeva con diniego; - la società impugnava detto diniego; la CTP di Agrigento accoglieva il ricorso;appellava l'Ufficio; - con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte il giudice delgravame ha confermato la pronuncia di primo grado; -ricorre l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a un solo motivo diimpugnazione; -la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. r esiste con controricorso; -a seguito di diniego di definizione della controversia ex d. L. n. 119 del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha formulato istanza di fissazione dell’udienzaex art. 6 del ridetto d.L.; Consideratoche: - la sola censura dedotta dall’Agenzia delle Entrate si incentra sulla violazionee/o falsa applicazione degli art t. 12 della legge 289 del 2002 , 10 della legge 212 del 2000 oltre che della direttiva 77/388/CE del consiglio del 17 maggio 1977 alla stregua di un a interpretazione adeguatriceimposta dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008in rapporto all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; deduce altresì la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c. 1n. 4 c.p.c.; -in sintesi , secondo la ricorrente , erroneamente la sentenza impugnata haancorato la sua decisione all'applicazione del principio di affidamento ebuona fede di cui all’art. 10 della L. n. 212 del 2000 senza valutare la validità della definizione agevolata con riferimento all e previsioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 legislative sopra richiamate in particolare con riguardo alle precise condizionioggettive e temporali al rispetto delle quali è subordinato il perfezionamento della definizione trattandosi di condono clemenziale nonpremiale; -il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione, limitatamente ad alcunepartite contenute nel ruolo oggetto della definizione; - infatti, la legge 1° agosto 2003, n. 212, di conversione del decreto - legge n. 143 del 2003, nel secondo comma dell'art. 1 ha stabilito che "sonoutili i versamenti effettuati tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ai finidelle definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002 , art. 11, comma 4, artt. 12, 15 e 16 e art. 17, comma 1". Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla legge 29 dicembre 2002, n. 289 opera anche per coloro che avevano pagatola prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.L. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito in legge 1° agosto 2003, n. 212), avvenuta il 12 agosto 2003. Infatti, il d. L . n. 143/2003, art. 1 comma2, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lettera g), che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quelli che alla data di entrata in vigore del predetto d. L . n. 143/2003, non avevano effettuatoversamenti "utili" per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002, vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" (tali da escludere l'accessibilità ai benefici di cui alla proroga) devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in "unicasoluzione"; - nella fattispecie in esame, risulta dalla sentenza impugnata che i versamentisono stati effettuati per la prima volta il 1 5 maggio 200 3 ; - q uesta Corte (Cass. sez. 5, 396/2015; Cass., sez. 5, n. 2101/2015 Cass.,sez. 5, 11224/2016; Cass., sez. 5, 1637/2016; Cass., sez. 5, n. 3443/2017)ritiene che la disciplina di cui all'art. 12, comma 2 ter, legge 289/2002 non si differenzia in nulla, salvo che per l'estensione del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 beneficioai ruoli consegnati al concessionario nel periodo di imposta dal 1°gennaio 2003 al 30 giugno 2003, dalla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, della stessa legge. Pertanto, va confermato il principio giurisprudenzialeper cui, in tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 12,comma 2 ter della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della legge 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuatain un'unica soluzione o mediante il versamento dell'80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno2003, ha efficacia ai fini dell'art. 12 cit. anche con riferimento ai ruoliconsegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il 30giugno 2001 ; - ancora, questa Corte (Cass.396/2015; Cass.2101/2015; Cass.11224/2016; Cass.1637/2016) ha già chiarito che "in tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 12, comma 2 - ter della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della legge 1° agosto 2003, n. 212, la definizionedei carichi di ruo lo pregressi effettuata in un'unica solu z ione o mediante il versamento del l '80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di eserci z io della facoltà di defini z ione agevolata), nel periodocompreso tra il 17 aprile ed il 23 giugno 2003, ha efficacia ai fini dell'art. 12 cit. anche con riferimento ai ruoli consegnati al concessionarionel periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001" ; -ne consegue la “ condonabil i tà ” delle partite per le quali il ruolo è stato affidato al concessionario entro il 30/06/2001 (la n. 1 e la n. 4), con versamentoeffettuato rispettivamente il 15 maggio 2003 e il 10 maggio 2003,alla luce dell'interpretazione di questo giudice di legittimità, sopra richiamata, ma non anche delle partite per le quali il ruolo è stato consegnatosuccessivamente al 30 giugno 2001 (la n. 2 e la n. 3) al di fuoridi ogni previsione normativa ; - n eppure va presa in esame alcuna questione di legittimità costituzionale di tale interpretazione, qui accolta dal Collegio, dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 momentoche la Corte delle Leggi (Corte Cost., Ordinanza 47/2006) ha giàpronunciato in argomento e ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione dell'art. 12, comma 2 - ter, della legge 27 dicembre 2002, n.289 sollevata a suo tempo in riferimento all'art. 3 della Costituzione ; -in ogni caso, c on riguardo alla partit a 2 la stessa non risulta per alcuna ragione definibile poiché trattasi di partita avente per oggetto l’iva (comesi evince da quanto trascritto in ricorso per cassazione a pag. 22 dell’atto),tributo in ordine al quale va applicata la giurisprudenza della Corte Unionale , puntualmente recepita e correttamente attuata nell’ordinamento interno da questa Corte, in forza dell a qual e (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 3674 del 17/02/2010) l'art. 12 della legge n. 289 del2002, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta una rinunciadefinitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamenteaccertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA come quello in argomento, per contrasto con la VI direttivan. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua diun'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di GiustiziaCE 17 luglio 2008, in causa C - 132/06, con cui, in esito ad una proceduradi infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gliartt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioniivi indicate; -in conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alle partite 2 e 3 del ruolooggetto della presente controversia (la prima in q u anto , oltre alle ragioni appena esposte, la consegna de l ruolo al concessionario è successiva al 30 giugno 2021; la seconda per detta ultima ragione) mentre è rigettato nel resto riguardo la partita n. 1 (per la quale la consegnadei ruoli è avvenuta il 25 maggio 2001 e il versamento il 15 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 maggio2003) e la n. 4 (per la quale la consegna dei ruoli è avvenuta il 10maggio 2001 e il versamento ancora in data 15 maggio 2003 ); - non risultando necessario alcun accertamento ulteriore in fatto , la controversia può decidersi nel merito con il rigetto, nelle parti in cui è accolto il ricorso per cassazione, dell’originario ricorso della società contribuente; il rigetto, quanto alle altre partite, del ricorso per cassazione, ne rende intangibile la definizione come stabilito, in parte qua,dalle sentenze di merito; - le spese sono compensate tra le parti in forza della parziale soccombenzadi ciascuna delle stesse ; p.q.m. accoglieil ricorso nei termini e nei li