CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 36732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16411-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza della CORTE di APPELLO di TORINO, depositata il 06/04/2021; Ric. 2021 n. 16411 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Torino con ordinanza del 6 aprile 2021 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dalla stessa Corte d’Appello in relazione all’attività difensiva svolta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in una procedura di reclamo ai sensi dell’art. 18 della legge fallimentare. Ancorché l’opposizione vertesse sulla pretesa violazione dei parametri dettati per il calcolo dei compensi, anche alla luce del Protocollo di Intesa sottoscritto dal CNF, la Corte d’Appello osservava che l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che le parti difese dal Bertolone avevano superato i limiti reddituali per godere del beneficio, chiedendo la revoca della loro ammissione. Quindi, la Corte d’Appello di Torino con separato provvedimento del 22 dicembre 2020 aveva disposto la revoca, il che faceva venire meno il presupposto dello stesso ricorso in opposizione, impregiudicato il diritto dell’opponente di richiedere il compenso alle parti assistite. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Ric. 2021 n. 16411 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79, 112 e 114 del DPR n. 115/2002. Si lamenta che la Corte d’Appello abbia annesso efficacia retroattiva al provvedimento con il quale la stessa Corte aveva in altra sede disposto la revoca dell’ammissione dei propri assistiti al beneficio del patrocinio. Questi ultimi, infatti, al momento della richiesta (31/12/2019) produssero le ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nell’anno 2019 e relative ai redditi percetti nel 2018, dichiarazioni dalle quali risultava un reddito inferiore alla soglia per godere del beneficio. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che l’Alpozzi e la Mautino hanno superato nel 2019 la soglia reddituale prescritta non tiene conto del fatto che l’art. 79 del DR n. 115/2002 impone di segnalare eventuali variazioni reddituali nel termine di trenta giorni dallo spirare del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi. Pertanto, l’obbligo in capo agli assistiti scattava solo a far data dal 31/01/2021. Ne deriva altresì che fino alla data del 22/12/2020, ovvero a quella del 31/1/2021, gli stessi erano legittimamente ammessi al beneficio. In data 03/11/2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed in conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c. Ric. 2021 n. 16411 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero. Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. PQM Dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione. Così de