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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42574/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ty [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Svizzera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per sottoporlo a procedimento penale per il reato di traffico illecito di stupefacenti.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.

Non è chiaro quale sia il fatto in concreto per il quale il ricorrente è stato richiesto in estradizione, essendosi la Corte di appello limitata a riportare il capo di imputazione formulato dalle autorità svizzere.

La documentazione trasmessa dallo Stato richiedente non consentiva di ricostruire i fatti, in quanto carente e inidonea ad evocare elementi a carico del ricorrente (in particolare si vedano i verbali di interrogatorio delle coindagate Hasanaj e Femminella).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Quanto alla fattispecie delittuosa per la quale è stata avanzata la domanda estradizionale, va osservato che la Corte di appello ha specificato che il ricorrente era accusato in Svizzera del traffico illecito di ingenti quantitativi di stupefacente nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2021, consistito nella importazione dall'Italia e nella cessione di un quantitativo complessivo di cocaina pari a 9250 grammi, destinata alla vendita in Svizzera.

In ordine alla valutazione della gravità indiziaria, va rammentato che costituisce principio pacifico in tema di estradizione processuale che, in presenza di una convenzione - come quella in esame - che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (tra le tante, sin da Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Rv. 238089; da ultimo, Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088).

Pertanto, in questa verifica, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 comma 1, cod. proc. pen., lo Stato richiesto non deve e valutare autonomamente tale presupposto, né rielaborare criticamente il materiale trasmesso.

Nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta correttamente al perimetro del controllo ad essa demandato, ponendo in risalto il compendio indiziario (costituito dalle chiamate di correità, da captazioni e da indagini di p.g.) sul quale le autorità giudiziarie svizzere avevano basato l'imputazione provvisoria mossa al ricorrente.

Il ricorrente propone invece una non consentita incursione sul "significato" probatorio di singole fonti di prova, proponendo una diretta - e viepiù parziale - lettura delle evidenze indiziarie.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ty [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Svizzera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per sottoporlo a procedimento penale per il reato di traffico illecito di stupefacenti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Non è chiaro quale sia il fatto in concreto per il quale il ricorrente è stato richiesto in estradizione, essendosi la Corte di appello limitata a riportare il capo di imputazione formulato dalle autorità svizzere. La documentazione trasmessa dallo Stato richiedente non consentiva di ricostruire i fatti, in quanto carente e inidonea ad evocare elementi a carico del ricorrente (in particolare si vedano i verbali di interrogatorio delle coindagate Hasanaj e Femminella). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Quanto alla fattispecie delittuosa per la quale è stata avanzata la domanda estradizionale, va osservato che la Corte di appello ha specificato che il ricorrente era accusato in Svizzera del traffico illecito di ingenti quantitativi di stupefacente nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2021, consistito nella importazione dall'Italia e nella cessione di un quantitativo complessivo di cocaina pari a 9250 grammi, destinata alla vendita in Svizzera. In ordine alla valutazione della gravità indiziaria, va rammentato che costituisce principio pacifico in tema di estradizione processuale che, in presenza di una convenzione - come quella in esame - che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (tra le tante, sin da Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Rv. 238089; da ultimo, Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088). Pertanto, in questa verifica, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 comma 1, cod. proc. pen., lo Stato richiesto non deve e valutare autonomamente tale presupposto, né rielaborare criticamente il materiale trasmesso. Nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta correttamente al perimetro del controllo ad essa demandato, ponendo in risalto il compendio indiziario (costituito dalle chiamate di correità, da captazioni e da indagini di p.g.) sul quale le autorità giudiziarie svizzere avevano basato l'imputazione provvisoria mossa al ricorrente. Il ricorrente propone invece una non consentita incursione sul "significato" probatorio di singole fonti di prova, proponendo una diretta - e viepiù parziale - lettura delle evidenze indiziarie. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.
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