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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1245/2012

ECLI:EU:T:2012:81
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011TO0656(03)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, dall’altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all’elenco delle persone e degli enti i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati l’ente denominato «[OSCURATO:PERSONA]».

[OSCURATO:PERSONA]

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011TO0656(03)_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, dall’altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all’elenco delle persone e degli enti i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati l’ente denominato «[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.