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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24384/2026

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dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie depenalizzata di cui all'art. 485 cod. pen, non è consentito; che va richiamato, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, in ogni caso, la Corte di appello ha argomentato correttamente con riferimento al profilo qui dedotto evidenziando come l'assunto dell'imputata di essere stata l'autrice materiale della falsificazione dell'assegno non forniva concrete allegazioni ed era del tutto tardivo in quanto affidato ad un atto scritto depositato solo in limine alla decisione di appello (pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che il diniego è correttamente fondato sul disvalore del fatto (messa all'incasso di un assegno clonato dell'importo di euro 9.350,00) e sulle pregresse condanne riportate dall'imputata, pertanto con preciso riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M2026 Goodsz-M09De SOM

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie depenalizzata di cui all'art. 485 cod. pen, non è consentito; che va richiamato, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, in ogni caso, la Corte di appello ha argomentato correttamente con riferimento al profilo qui dedotto evidenziando come l'assunto dell'imputata di essere stata l'autrice materiale della falsificazione dell'assegno non forniva concrete allegazioni ed era del tutto tardivo in quanto affidato ad un atto scritto depositato solo in limine alla decisione di appello (pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che il diniego è correttamente fondato sul disvalore del fatto (messa all'incasso di un assegno clonato dell'importo di euro 9.350,00) e sulle pregresse condanne riportate dall'imputata, pertanto con preciso riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M2026 Goodsz-M09De SOM
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