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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18659/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31458/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, viaGiuseppe Ferrari, 4 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Piemonte, 39 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Vergottini, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 44 -controricorrente - Oggetto:acquiescenza - danni -compensatio lucri cum damno avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 9 53 /20 20 , depositata il 20 aprile 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 20 aprile 2020 , che, pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedenza sentenza, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore della somma di euro 871.430,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo di offerta pubblica d’acquisto, previsto dall’art. 106 t.u.f., sulla totalità del capitale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva accertato che in data 18 febbraio 2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquis ito una partecipazione al capitale de [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. superiore al 30% in esecuzione di un accordo intervenuto tra la medesima, la sua controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. preordinato all’elusione dell’obbligo di lanciare l’offerta pubblica di acquisto e, conseguentemente, condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni sofferti dall’attore,quale azionista di minoranza de [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quantificati in euro 982.942,00, pari alla differenza tra il prezzo delle azioni in sede di offerta pubblica di acquisto, determinato secondo i criteri di legge, e il valore di mercato del titolo alla predetta data del 18 febbraio 2002, oltre interessi; -ha aggiunto che con una sua prima sentenza l’importo risarcitorio era stato rideterminato in euro 683.515,00, oltre interessi, ma che tale sentenza era stata cassata con sentenza di questa Corte n. 19741/2018; - ha dato atto che l’odierno ricorrente aveva riassunto il giudizio chiedendo, in applicazione dei principi indicati dalla Corte di cassazione, la condanna delle società convenute al pagamento dell’importo di euro 1.500,772,63, oltre rivalutazione e interessi, ovvero, in subordine, di euro 982.940,00, oltre rivalutazione e interessi, mentre le società avevano insistito nelle eccezioni e difese spiegate nei precedenti gradi di giudizio; - ha, quindi, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento dei danni vantato dall’attore, ma ha osservato che questi, avendo prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado che aveva quantificato l’importo risarcitorio in euro 982.940,00, non poteva chiedere il risarcimento dei danni per un importo maggiore; - inoltre, poiché in epoca successiva alla scadenza del termine per la promozione dell’offerta pubblica di acquisto l’attore aveva conseguito dividendi per un importo pari a euro 111.510,00, ha detratto tale importo da quello originariamente riconosciuto dal giudice di primo grado di euro 982.940,00, in accoglimentodell’eccezione delle società di compensatio lucri cum damno, rideterminando l’importo risarcitorio nella suindicata somma di euro 871.430,00, oltre interessi; -il ricorso è affidato a un unico motivo; - resist ono, con distinti controricors i, sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sia la [OSCURATO:SOCIETA].; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo i l ricorrent e denuncia la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ridotto il risarcimento dei danni originariamente liquidato dal giudice di prime cure; -evidenzia, sul punto, che l’accoglimento dell’eccezione di compensatio lucri cum damnoimponeva di valutare il danno nella sua interezza , per come effettivamente patito dal danneggiato,e non così come limitato a seguito dell’acquiescenza prestata sul punto alla sentenza di primo grado;-il motivo è fondato; -va rammentato che l’istituto della compensatio lucri cum damnotrova ilproprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, espressa dall’art. 1223 cod. civ., secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto sianoconseguenza immediata e diretta del fatto illecito(cfr. Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2018, n. 12564); - tale norma implica, dunque, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegatiall'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica, pena una inammissibile locupletazione del danneggiato; - da ciò consegue, da un lato, che la compensatio lucri cum damno opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale (cfr. Cass. 30 marzo 2023, n. 9003; Cass. 5 agosto 2020, n. 16702) e, dall’altro, che la stessa è un'eccezione in senso lato, risolvendosi in una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato(così, Cass. 28 luglio 2022, n. 23588; Cass. 24 novembre 2020, n. 26757); - i n sintesi, la compensatio lucri cum damno opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche contrattuale), sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito (Cass. 28 luglio 2023, n. 23123);- va da sé che non è configurabil e un su o autonom o apprezzamento rispetto al pregiudizio da accertare, e che, cioè, l’entità del vantaggio non può essere determinata isolatamente, al di fuori della considerazione della perdita in cui si compendia il pregiudizio considerato dall’art. 1223 c.c., dal momento che glielementi espressivi delle conseguenze derivanti dalla condotta illecita devono tradursi in un’espressione unitariaall’esito del relativo accertamento; - ne consegue che l ’ acquiescenza che una parte presti al capo della sentenza di primo grado che abbia liquidato il danno in una somma x, non comporta affatto che i l giudice d’appello possa così e semplicemente, come ha invece fatto, detrarre dalla somma detta quella rapportata ai ritenuti vantaggi, così da pervenire alla liquidazione del danno in una somma minore di x, giacché simile operazione, palesemente illogica, risulta errata in diritto, in quanto effettuata in riferimento a grandezze disomogenee: da un lato la somma che soggettivamente il danneggiato è disposto ad accettare quale ristoro del danno subito, somma che è arbitrario intendere pari alla perdita non comprensiva della compensatio, e dall’altro l’oggettiva misura dei vantaggi collegati all’illecito; - la corte d’appello, dunque, lungi dal sottrarsi, come ha fatto, alle indicazioni della precedente sentenza rescindente, avrebbe dovuto effettuare la complessiva valutazione di cui si è detto, eventualmente scorporando l’importo corrispondente alla compensatio non già da quello rispetto al quale il Gavazzi ha prestato acquiescenza, bensì da quello tale da fotografare la perdita netta, comprensiva delle poste considerate dall’art. 1223 c.c., dal medesimo subita; - ciò risulta coerente con il principio per cui la acquiescenza alla sentenza conseguente alla sua mancata impugnazione determina, nel caso di rinvio cd. prosecutorio alla corte d'appello, il divieto di reformatio in peius della decisione appellata e, conseguentemente, l’impossibilità per la parte di giovarsi della reiezione dell’appello della controparte per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato (cfr. Cass. 16 novembre 2020, n. 25877); - infatti, nella fattispecie in esame, gli effetti della parte appellata acquiescente non richiederebbero la proposizione di un appello incidentale, risolvendosi nella conferma della decisione impugnata dalla parte opposta; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31458/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, viaGiuseppe Ferrari, 4 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Piemonte, 39 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Vergottini, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 44 -controricorrente - Oggetto:acquiescenza - danni -compensatio lucri cum damno avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 9 53 /20 20 , depositata il 20 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 20 aprile 2020 , che, pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedenza sentenza, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore della somma di euro 871.430,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo di offerta pubblica d’acquisto, previsto dall’art. 106 t.u.f., sulla totalità del capitale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva accertato che in data 18 febbraio 2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquis ito una partecipazione al capitale de [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. superiore al 30% in esecuzione di un accordo intervenuto tra la medesima, la sua controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. preordinato all’elusione dell’obbligo di lanciare l’offerta pubblica di acquisto e, conseguentemente, condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni sofferti dall’attore,quale azionista di minoranza de [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quantificati in euro 982.942,00, pari alla differenza tra il prezzo delle azioni in sede di offerta pubblica di acquisto, determinato secondo i criteri di legge, e il valore di mercato del titolo alla predetta data del 18 febbraio 2002, oltre interessi; -ha aggiunto che con una sua prima sentenza l’importo risarcitorio era stato rideterminato in euro 683.515,00, oltre interessi, ma che tale sentenza era stata cassata con sentenza di questa Corte n. 19741/2018; - ha dato atto che l’odierno ricorrente aveva riassunto il giudizio chiedendo, in applicazione dei principi indicati dalla Corte di cassazione, la condanna delle società convenute al pagamento dell’importo di euro 1.500,772,63, oltre rivalutazione e interessi, ovvero, in subordine, di euro 982.940,00, oltre rivalutazione e interessi, mentre le società avevano insistito nelle eccezioni e difese spiegate nei precedenti gradi di giudizio; - ha, quindi, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento dei danni vantato dall’attore, ma ha osservato che questi, avendo prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado che aveva quantificato l’importo risarcitorio in euro 982.940,00, non poteva chiedere il risarcimento dei danni per un importo maggiore; - inoltre, poiché in epoca successiva alla scadenza del termine per la promozione dell’offerta pubblica di acquisto l’attore aveva conseguito dividendi per un importo pari a euro 111.510,00, ha detratto tale importo da quello originariamente riconosciuto dal giudice di primo grado di euro 982.940,00, in accoglimentodell’eccezione delle società di compensatio lucri cum damno, rideterminando l’importo risarcitorio nella suindicata somma di euro 871.430,00, oltre interessi; -il ricorso è affidato a un unico motivo; - resist ono, con distinti controricors i, sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sia la [OSCURATO:SOCIETA].; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo i l ricorrent e denuncia la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ridotto il risarcimento dei danni originariamente liquidato dal giudice di prime cure; -evidenzia, sul punto, che l’accoglimento dell’eccezione di compensatio lucri cum damnoimponeva di valutare il danno nella sua interezza , per come effettivamente patito dal danneggiato,e non così come limitato a seguito dell’acquiescenza prestata sul punto alla sentenza di primo grado;-il motivo è fondato; -va rammentato che l’istituto della compensatio lucri cum damnotrova ilproprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, espressa dall’art. 1223 cod. civ., secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto sianoconseguenza immediata e diretta del fatto illecito(cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564); - tale norma implica, dunque, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegatiall'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica, pena una inammissibile locupletazione del danneggiato; - da ciò consegue, da un lato, che la compensatio lucri cum damno opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale (cfr. Cass. 30 marzo 2023, n. 9003; Cass. 5 agosto 2020, n. 16702) e, dall’altro, che la stessa è un'eccezione in senso lato, risolvendosi in una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato(così, Cass. 28 luglio 2022, n. 23588; Cass. 24 novembre 2020, n. 26757); - i n sintesi, la compensatio lucri cum damno opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche contrattuale), sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito (Cass. 28 luglio 2023, n. 23123);- va da sé che non è configurabil e un su o autonom o apprezzamento rispetto al pregiudizio da accertare, e che, cioè, l’entità del vantaggio non può essere determinata isolatamente, al di fuori della considerazione della perdita in cui si compendia il pregiudizio considerato dall’art. 1223 c.c., dal momento che glielementi espressivi delle conseguenze derivanti dalla condotta illecita devono tradursi in un’espressione unitariaall’esito del relativo accertamento; - ne consegue che l ’ acquiescenza che una parte presti al capo della sentenza di primo grado che abbia liquidato il danno in una somma x, non comporta affatto che i l giudice d’appello possa così e semplicemente, come ha invece fatto, detrarre dalla somma detta quella rapportata ai ritenuti vantaggi, così da pervenire alla liquidazione del danno in una somma minore di x, giacché simile operazione, palesemente illogica, risulta errata in diritto, in quanto effettuata in riferimento a grandezze disomogenee: da un lato la somma che soggettivamente il danneggiato è disposto ad accettare quale ristoro del danno subito, somma che è arbitrario intendere pari alla perdita non comprensiva della compensatio, e dall’altro l’oggettiva misura dei vantaggi collegati all’illecito; - la corte d’appello, dunque, lungi dal sottrarsi, come ha fatto, alle indicazioni della precedente sentenza rescindente, avrebbe dovuto effettuare la complessiva valutazione di cui si è detto, eventualmente scorporando l’importo corrispondente alla compensatio non già da quello rispetto al quale il Gavazzi ha prestato acquiescenza, bensì da quello tale da fotografare la perdita netta, comprensiva delle poste considerate dall’art. 1223 c.c., dal medesimo subita; - ciò risulta coerente con il principio per cui la acquiescenza alla sentenza conseguente alla sua mancata impugnazione determina, nel caso di rinvio cd. prosecutorio alla corte d'appello, il divieto di reformatio in peius della decisione appellata e, conseguentemente, l’impossibilità per la parte di giovarsi della reiezione dell’appello della controparte per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato (cfr. Cass. 16 novembre 2020, n. 25877); - infatti, nella fattispecie in esame, gli effetti della parte appellata acquiescente non richiederebbero la proposizione di un appello incidentale, risolvendosi nella conferma della decisione impugnata dalla parte opposta; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al
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