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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 29167/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2022 emesso dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Palermo con decreto emesso in data 4 novembre 2022 ha confermato il decreto emesso in data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Palermo con cui è stata applicata la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, oltre al pagamento di una cauzione di euro 1.000,00.

La Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità considerando il ricorrente soggetto inquadrabile nella categoria prevista dall'art.4, lett. b), d.lgs. 159/2011, perché gravemente indiziato di fare parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", in particolare della famiglia di Misilmeri, avendo acquisito un ruolo di primaria importanza in seno alla stessa, curando i rapporti con i vertici della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi del trasferimento a Palermo di [OSCURATO:PERSONA], capo mandamento mafioso di Misilnneri, e organizzando attività estorsive ai danni di un imprenditore locale.

A fondamento di tale giudizio è stato valorizzato il compendio probatorio acquisito nel procedimento penale definitosi a suo carico con la sentenza di condanna in primo grado alla pena di nove anni e otto mesi di reclusione per i reati di associazione mafiosa e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, fatti per i quali il proposto era detenuto in custodia cautelare in carcere dal 24 dicembre 2018 Sono state, pertanto, rigettate le censure dedotte nell'atto di appello, con le quali si contestava l'assenza di attualità della pericolosità in considerazione del ruolo marginale e trascurabile svolto dal Nocilla in epoca remota a fronte del comportamento carcerario irreprensibile tenuto dal proposto dopo il suo arresto.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sotto il profilo della carente valutazione del presupposto della concreta attualità della pericolosità sociale del proposto, basato unicamente sugli esiti istruttori della condanna di primo grado unitamente al compendio indiziario della correlata ordinanza cautelare.

Si osserva che le frequentazioni del proposto appaiono irrilevanti nel giudizio di prevenzione e che il collaboratore di giustizia Bisconti non gli attribuisce alcuna specifica condotta associativa, mentre la contestata attività estorsiva è limitata ad un unico isolato episodio, inoltre, si assume che erroneamente è stata attribuita al Nocilla una militanza ventennale in [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che non ha precedenti penali di rilievo, poiché l'unico precedente risale ad una rissa del 1977.

Con riferimento alla prognosi della sua condotta futura si obietta che Nocilla ha sempre vissuto dei redditi della sua professione di infermiere ospedaliero.

Quindi, il ruolo marginale, l'assenza di manifestazioni più recenti di pericolosità rilevabile dall'ottima condotta carceraria sono elementi che escludono la sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto. 2 )// Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione per la disposta conferma della durata della misura di prevenzione che appare eccessiva, e quindi in violazione dei principi di equità e proporzionalità per inadeguatezza rispetto al grado di pericolosità del proposto.

3. La Procura generale reputa inammissibile il ricorso perché deduce motivi non consentiti, essendo il ricorso per cassazione ammesso nella materia delle misure di prevenzione solo per violazione di legge e quindi per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, che nel caso di specie non è ravvisabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Non è superfluo ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione di legge e segnatamente dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

La decisione da ultimo impugnata non può essere ritenuta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità del proposto, condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.

È stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che anche ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, onde evitare che la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di detto principio, avendo proceduto ad una valutazione accurata degli elementi di fatto tratti dal procedimento penale a carico del proposto, evidenziando quelli posti a fondamento della ricostruzione di un ruolo affatto marginale/ma di primo piano svolto in seno al sodalizio mafioso da Nocilla, indice di una sua ascesa criminale che gli ha procurato la piena fiducia dei capi mandamento mafiosi con i quali si relaziona.

Lo scambio di informazioni tra Nocilla con i vertici del sodalizio mafioso - Sciarabba, Ganci e Merendino - sono stati ritenuti indicativi dell'importanza del ruolo rivestito, confermato anche dal fatto di essersi occupato degli spostamenti del capo mandamento di Misilmeri, quale suo uomo di fiducia.

2. Con riguardo all'attualità del giudizio di pericolosità la Corte di appello ha valorizzato il grado di partecipazione e di coinvolgimento nell'associazione da oltre venti anni, desunto dal compendio probatorio posto a fondamento della sua condanna - quindi prescindendo dai precedenti penali inconsistenti evidenziati dalla difesa - per soppesare la rilevanza del tempo decorso di circa tre anni dall'applicazione della custodia in carcere (24 dicembre 2018) rispetto alla data di applicazione della misura di prevenzione (19 maggio 2022), in ossequio ai criteri di valutazione, indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, costituiti dal livello di coinvolgimento, dalla tendenza dell'associazione a conservare nel tempo la sua forza operativa e dall'assenza di elementi denotanti l'abbandono delle logiche criminali durante l'intervallo temporale considerato.

In definitiva la Corte ha motivato su tutti i fronti, ed il ricorrente si limita a ribadire la propria differente ricostruzione che muove dal dato opposto che il ruolo del Nocilla sarebbe stato irrilevante e di poco momento, così da rendere inattuale il giudizio di pericolosità per effetto della custodia cautelare ininterrottamente sofferta dal proposto.

Ancora più inammissibile è per le stesse ragioni il motivo che censura la durata della misura che trova giustificazione proprio nell'importanza del ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso, che rende irrilevante il tempo decorso dall'applicazione della custodia in carcere, quale indice di un possibile recesso dal sodalizio.

Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente non possono ritenersi carenti di un adeguato supporto motivazionale in punto di specifica indicazione degli elementi sintomatici del carattere dell'abitualità delle condotte delittuose poste a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2022 emesso dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Palermo con decreto emesso in data 4 novembre 2022 ha confermato il decreto emesso in data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Palermo con cui è stata applicata la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, oltre al pagamento di una cauzione di euro 1.000,00. La Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità considerando il ricorrente soggetto inquadrabile nella categoria prevista dall'art.4, lett. b), d.lgs. 159/2011, perché gravemente indiziato di fare parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", in particolare della famiglia di Misilmeri, avendo acquisito un ruolo di primaria importanza in seno alla stessa, curando i rapporti con i vertici della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi del trasferimento a Palermo di [OSCURATO:PERSONA], capo mandamento mafioso di Misilnneri, e organizzando attività estorsive ai danni di un imprenditore locale. A fondamento di tale giudizio è stato valorizzato il compendio probatorio acquisito nel procedimento penale definitosi a suo carico con la sentenza di condanna in primo grado alla pena di nove anni e otto mesi di reclusione per i reati di associazione mafiosa e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, fatti per i quali il proposto era detenuto in custodia cautelare in carcere dal 24 dicembre 2018 Sono state, pertanto, rigettate le censure dedotte nell'atto di appello, con le quali si contestava l'assenza di attualità della pericolosità in considerazione del ruolo marginale e trascurabile svolto dal Nocilla in epoca remota a fronte del comportamento carcerario irreprensibile tenuto dal proposto dopo il suo arresto. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sotto il profilo della carente valutazione del presupposto della concreta attualità della pericolosità sociale del proposto, basato unicamente sugli esiti istruttori della condanna di primo grado unitamente al compendio indiziario della correlata ordinanza cautelare. Si osserva che le frequentazioni del proposto appaiono irrilevanti nel giudizio di prevenzione e che il collaboratore di giustizia Bisconti non gli attribuisce alcuna specifica condotta associativa, mentre la contestata attività estorsiva è limitata ad un unico isolato episodio, inoltre, si assume che erroneamente è stata attribuita al Nocilla una militanza ventennale in [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che non ha precedenti penali di rilievo, poiché l'unico precedente risale ad una rissa del 1977. Con riferimento alla prognosi della sua condotta futura si obietta che Nocilla ha sempre vissuto dei redditi della sua professione di infermiere ospedaliero. Quindi, il ruolo marginale, l'assenza di manifestazioni più recenti di pericolosità rilevabile dall'ottima condotta carceraria sono elementi che escludono la sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto. 2 )// Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione per la disposta conferma della durata della misura di prevenzione che appare eccessiva, e quindi in violazione dei principi di equità e proporzionalità per inadeguatezza rispetto al grado di pericolosità del proposto. 3. La Procura generale reputa inammissibile il ricorso perché deduce motivi non consentiti, essendo il ricorso per cassazione ammesso nella materia delle misure di prevenzione solo per violazione di legge e quindi per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, che nel caso di specie non è ravvisabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Non è superfluo ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione di legge e segnatamente dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La decisione da ultimo impugnata non può essere ritenuta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità del proposto, condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. È stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che anche ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, onde evitare che la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511). La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di detto principio, avendo proceduto ad una valutazione accurata degli elementi di fatto tratti dal procedimento penale a carico del proposto, evidenziando quelli posti a fondamento della ricostruzione di un ruolo affatto marginale/ma di primo piano svolto in seno al sodalizio mafioso da Nocilla, indice di una sua ascesa criminale che gli ha procurato la piena fiducia dei capi mandamento mafiosi con i quali si relaziona. Lo scambio di informazioni tra Nocilla con i vertici del sodalizio mafioso - Sciarabba, Ganci e Merendino - sono stati ritenuti indicativi dell'importanza del ruolo rivestito, confermato anche dal fatto di essersi occupato degli spostamenti del capo mandamento di Misilmeri, quale suo uomo di fiducia. 2. Con riguardo all'attualità del giudizio di pericolosità la Corte di appello ha valorizzato il grado di partecipazione e di coinvolgimento nell'associazione da oltre venti anni, desunto dal compendio probatorio posto a fondamento della sua condanna - quindi prescindendo dai precedenti penali inconsistenti evidenziati dalla difesa - per soppesare la rilevanza del tempo decorso di circa tre anni dall'applicazione della custodia in carcere (24 dicembre 2018) rispetto alla data di applicazione della misura di prevenzione (19 maggio 2022), in ossequio ai criteri di valutazione, indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, costituiti dal livello di coinvolgimento, dalla tendenza dell'associazione a conservare nel tempo la sua forza operativa e dall'assenza di elementi denotanti l'abbandono delle logiche criminali durante l'intervallo temporale considerato. In definitiva la Corte ha motivato su tutti i fronti, ed il ricorrente si limita a ribadire la propria differente ricostruzione che muove dal dato opposto che il ruolo del Nocilla sarebbe stato irrilevante e di poco momento, così da rendere inattuale il giudizio di pericolosità per effetto della custodia cautelare ininterrottamente sofferta dal proposto. Ancora più inammissibile è per le stesse ragioni il motivo che censura la durata della misura che trova giustificazione proprio nell'importanza del ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso, che rende irrilevante il tempo decorso dall'applicazione della custodia in carcere, quale indice di un possibile recesso dal sodalizio. Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente non possono ritenersi carenti di un adeguato supporto motivazionale in punto di specifica indicazione degli elementi sintomatici del carattere dell'abitualità delle condotte delittuose poste a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Decreto Cassazione n. 29167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris