CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 29925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 07/05/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la discussione dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella pronunciata in esito a rito abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 2 luglio 2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione, condizionalrnente sospesa, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 2. L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di: - tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, ex artt. 56 e 319- quater cod. pen, per avere, nella qualità di custode giudiziario delegato alla vendita di un appartamento pignorato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva già presentato la propria offerta in relazione a tale asta con il deposito di un assegno circolare di euro 8.000,00, pari al 10% del prezzo di acquisto), posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre [OSCURATO:PERSONA], proprietario di fatto del detto immobile (intestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA]), a versargli una somma pari ad euro 28.000,00 per rientrare nella disponibilità del bene venduto all'asta, rappresentandogli che avrebbe potuto far recedere il predetto Castaldo dall'acquisto; - turbata libertà degli incanti tentata ex artt. 56 e 353 cod. pen., per avere, con le medesime condotte, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a turbare la procedura di gara a pubblici incanti. 2. Nel ricorso dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato affida le proprie doglianze ai seguenti motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce vizi di motivazione "per effetto di macroscopici travisamenti delle risultanze processuali". Sarebbe stata oggetto di travisamento la conversazione intercettata in data 6 novembre 2019, in cui - secondo l'interpretazione datane del Giudice per le indagini preliminari - Castaldo avrebbe raccomandato al pubblico ufficiale di "pressare gli esecutati" perché si decidessero a cedere alle sue pretese. L'interpretazione, condivisa dalla Corte di merito - che ha posto in evidenza come i due interlocutori non avessero all'epoca in corso affari coinvolgenti soggetti differenti - trova confutazione nel dato che, in data 16 ottobre 2019, Castaldo aveva già proceduto al pagamento gel prezzo residuo di aggiudicazione, con conseguente definitiva chiusura della procedura esecutiva; e ciò non certo perché [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto all'autorità giudiziaria, giacché la denuncia era coperta da segreto e la misura cautelare sarebbe stata adottata solo il 4 dicembre 2019. Le pressioni ritenute probanti dell'induzione - sostiene la difesa - vanno invece correlate alla precedente espressione in cui Cirefra comunicava al Castaldo, su sua richiesta, che non gli erano state ancora inviate le quietanze dalla banca. Infine, avrebbero mera valenza di riepilogo contabile le annotazioni dei dati numerici riportate sui c.d. pizzini, elementi documentali pure ritenuti probanti della induzione. Difetterebbero dunque, nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], gli estremi del reato in induzione indebita, non avendo lo stesso formulato la propria richiesta con reiterata insistenza, né in termini perentori ed ultimativi, e non versando la persona offesa in posizione di soggezione psicologica nei suoi confronti (la natura paritetica del rapporto tra loro intercorso, del resto, era stata ritenuta dal giudice della cautela, che aveva riqualificato il reato ipotizzato dall'accusa in quello di istigazione alla corruzione). 2.2. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 56 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spontaneamente desistito dalla propria condotta ben prima di porre in essere le presunte pressioni, invitando Castaldo ad eseguire il pagamento del saldo e a rendere definitiva e immodificabile l'aggiudicazione (v. conversazione del 14 ottobre 2019) e ciò non certo perché [OSCURATO:PERSONA] li avesse denunciati, dal momento che tale iniziativa, coperta da segreto istruttorio, era loro ignota. 2.3. Il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 49 e 115 cod. pen. Le parti sarebbero pervenute ad un accordo c.d. sterile, troncando, subito dopo i colloqui valorizzati in sentenza, ogni rapporto, avendo anzi [OSCURATO:PERSONA] .invitato il Castaldo a "procedere" ignorando le controparti,. malgrado l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse consigliato al proprio cliente, il 23 settembre 2019, di prendere in esame la convenienza della sostituzione dell'aggiudicatario, che avrebbe, tra l'altro, evitato inutili spese di registrazione. L'equivocità ed inidoneità degli atti discenderebbero dalla duplice circostanza: 1) dell'impossidenza del [OSCURATO:PERSONA]; 2) dell'avvenuto versamento della cauzione da parte del Castaldo nel giugno 2019, con le conseguenti annotazioni da parte dell'istituto bancario, rispetto alle quali il pagamento da parte di un terzo sarebbe stato di certo rilevato come anomalia. 2.4. Il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175 cod. pen. A fronte del ravvedimento operoso del [OSCURATO:PERSONA] e dell'immunità dello stesso da precedenti pregiudizievoli, avrebbe dovuto essere riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna, invece denegato per l'estrema gravità del fatto e per essere l'imputato inserito nel mondo del lavoro.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo di ricorso, a contenuto complesso, è essenzialmente declinato in fatto ed in parte reiterativo di doglianze già poste all'attenzione dei giudici di primo e secondo grado e dagli stessi risolte senza incoerenze, né distonie logiche, nel senso della loro infondatezza. Le deduzioni sulla erronea qualificazione giuridica del fatto che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto inquadrarsi nel paradigma della istigazione alla corruzione, piuttosto che in quello della induzione indebita a dare o promettere utilità, muovono da una premessa che nega sia il carattere imperativo della richiesta di danaro oggetto di addebito, sia lo stato di soggezione della vittima, e ciò sulla base di una alternativa e non c:onsentita valutazione del risultato probatorio. Al contrario, è principio sedimentato nel sistema che esula dai compiti del giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova; mentre compete a questa Corte di cassazione stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro gli esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Peraltro, giova ribadire che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, la difesa deduce l'omessa valutazione del contenuto di alcuni colloqui oggetto di captazione nonché il travisamento di quello del 6 novembre 2019, in cui Castaldo sollecita [OSCURATO:PERSONA] a fare pressione sugli esecutati, affermazione che non poteva avere alcun effetto induttivc posto che, a tale epoca, il primo aveva già versato il residuo prezzo perfezionando l'acquisto. Osserva il Collegio che il lamentato vizio di motivazione, il cui rilievo soggiace a più stringenti condizioni ove si sia in presenza di una doppia pronuncia conforme (Sez. 4., n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155), non sussiste. Al riguardo, va data continuità al principio, incontroverso, per cui chi deduca il travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta inc:ompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonc:hé della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F, Rv. 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Proprio in relazione a tale ultimo profilo il ricorso è deficitario, giacché la decisività delle omissioni e del travisamento, nell'apparato motivazionale sottoposto a critica è puramente affermata. Nella vicenda in scrutinio la prova della responsabilità fonda su una pluralità di elementi, costituiti dagli atti del fascicolo di esecuzione civile, dalle dichiarazioni della persona offesa, dalla registrazione del colloquio avvenuto il 23 settembre 2019 da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni rese in interrogatorio del coindagato Castaldo e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], infine dagli esiti di una corposa attività captativa. La condotta illecita è dunque ricostruita nelle conformi sentenze di merito (che si saldano tra loro, a formare un unitario corpo motivazionale), sulla scorta degli elementi probatori complessivamente acquisiti, con trasparente chiarezza: in luogo di perfezionare la procedura con la trascrizione del verbale di aggiudicazione e gli ulteriori adempimenti per il trasferimento della proprietà - ciò che avrebbe comportato la necessità del rilascio dell'appartamento da parte della persona offesa - [OSCURATO:PERSONA] proponeva a [OSCURATO:PERSONA] la propria mediazione affinchè l'aggiudicatario Castaldo rinunciasse all'appartamento, così da permettere il subentro nell'acquisto ad un fiduciario dello stesso [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbe stato direttamente intestato il verbale di aggiudicazione; ciò previo rimborso delle spese già sostenute da Castaldo per il pagamento della cauzione, e dietro pagamento dell'ulteriore importo di euro 20.000,00 (corrispondente alla somma che lo stesso Castaldo avrebbe potuto lucrare, rivendendo II bene nel mercato libero, detratto il costo di acquisto). E con altrettanta linearità logica le dette pronunce chiariscono che la condotta imputabile al ricorrente ha avuto inizio ben prima del novembre del 2019. Il primo incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il ricorrente risale, alla stregua degli elementi probatori, al settembre 2019, ben prima che maturasse il termine di 120 giorni per versare il saldo del prezzo di acquisto e, del resto, depone nel senso dell'esistenza di un piano preordinato inter partes il mancato deposito da parte del ricorrente del verbale di aggiudicazione del 26 giugno 2019 e degli atti relativi all'asta presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA], sebbene fossero passati alcuni mesi dall' espletamento di essa (non essendo verosimile la dedotta esistenza di una prassi di ritardato deposito esistente nel Tribunale di Napoli). Anche a prescindere dal significato che debba attribuirsi alle "pressioni" cui si fece riferimento nel colloquio di quel 6 novembre 2019, è chiarito dal giudice di primo grado (pag. 6 della sentenza ) come l'idea originaria non fosse, in ogni caso, quella di far decadere Castaldo dall'aggiudicazione, facendo inutilmente decorrere il termine di 120 giorni per il versamento del saldo - ciò che avrebbe comportato la perdita del deposito cauzionale e l'indizione di una nuova asta con accollo degli oneri derivanti da futuri ribassi, bensì quella di favorire il subentro di altri all'effettivo aggiudicatario; e, d'altra parte, la stessa sentenza dà atto della circostanza che, da un certo momento in poi, i due sodali manifestarono perplessità sulla riuscita dell'operazione. Viene dunque parcellizzato un dato - le pressioni da esercitare sull'esecutato - che è valso a suffragare la riconduzione dei fatti al paradigma normativo di cui all'art. 319 -quater cod. pen., piuttosto che all'art. 322 cod. pen., ma non è per certo l'elemento esclusivo. Compiutamente la Corte di merito, richiamando le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, ha precisato c:he, sebbene il confine tra le due fattispecie sia di non agevole individuazione, il profilo discretivo fondamentale è identificabile nello squilibrio delle posizioni, proprio della induzione, a fronte del rapporto paritetico che connota, invece, la corruzione e, dunque, anche l'istigazione alla corruzione. Al proposito, è stata fatta corretta applicazione del principio sancito da Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258475, e mai superato, per il quale "Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori". Lo squilibrio presupposto dalla fattispecie di induzione tentata nel caso di specie è plasticamente descritto nelle sentenze di merito. Emerge la divaricazione tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la cui "soggezione" era correlata, oltre che alle insistite richieste delle controparti, all'essere soggetto ad espropriazione forzata e destinatario di un'imminente azione di rilascio della abitazione familiare, già aggiudicata ad un terzo e quella di [OSCURATO:PERSONA] che, delegato dal magistrato alla procedura esecutiva - era in grado di far andare in porto l'aggiudicazione ovvero, abusando dei suoi poteri, di neutralizzarne gli effetti, così da consentire all'esecutato "di non lasciare la sua abitazione nell'immediato e di rientrane di fatto in possesso mediante un prestanome che si sostituisse al Castaldo", ed era dunque nella posizione di esercitare una pressione psicologica superiore rispetto a quella conseguente ad una mera sollecitazione ad uno "scambio di favori". 2. In ordine logico, va poi anticipato l'ulteriore motivo di ricorso inerente alla inidoneità della condotta ed alla dedotta ricorrenza dei presupposti del reato impossibile. Anche sul punto il ricorso è inammissibile perché declinato in fatto e ripetitivo di doglianze già poste all'attenzione dei Giudici di merito, che le hanno risolte con argomentazioni scevre da illogicità, evidenziando l'ininfluenza degli argomenti difensivi che ne sono posti a fondamento, ossia: 1) l'impossidenza del [OSCURATO:PERSONA], in realtà meramente affermata e in alcun modo ostativa alla configurabilità del reato, anche perché la stessa persona offesa aveva prospettato la possibilità di chiedere l'ausilio di propri familiari per recuperare la provvista necessaria;2) il versamento della cauzione a nome di persona diversa da parte dell'aggiudicatario, non ostativo a sua volta poiché la banca creditrice, che aveva promosso l'esecuzione, non avrebbe avuto alcun interesse ad evidenziare quella incongruenza a fronte del soddisfacimento delle proprie pretese. 3. Il motivo relativo alla desistenza è inammissibile perché ripetitivo. Le censure non si rapportano alla sentenza della Corte di merito che, richiamando quella di primo grado, si era espressa al riguardo, disattendendo la costruzione difensiva. Senza illogicità la pronuncia ha ricostruito la sequenza degli accadimenti, dando conto delle ragioni della mancata realizzazione dell'induzione indebita, che non dipese certo dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA] o di Castaldo. Dopo avere formulato l'illecita richiesta di danaro, ebbe inizio una fase di fibrillazione, in cui i due correi erano ansiosamente in attesa delle determinazioni di [OSCURATO:PERSONA], e temevano che venisse a scadenza il termine per il completamento della vicenda traslativa; il proposito criminoso non si realizzò solo per la mancata adesione della persona offesa, che prese tempo, si sottrasse al pagamento di quanto gli era stato richiesto e, sia pure in seguito, denunziò i fatti. 3. L'ultimo motivo, relativo alla mancata concessione della non menzione della condanna, è inammissibile . Anzitutto, non è mai stato prospettato in appello il riferimento al preteso ravvedimento operoso da parte del ricorrente, dedotto a fondamento del beneficio. Questo profilo, sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità, non può pertanto essere considerato. Il diniego del beneficio è stato, per il resto, motivato in termini esaustivi, senza distonie, con riferimento alla gravità della condotta ed all'inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro, all'evidenza valutati prevalenti rispetto alla generica indicazione di mancanza di precedenti pregiudizievoli. La Corte di merito ha fatto dunque corretto esercizio del potere discrezionale, di cui il riconoscimento del beneficio è espressione, alla stregua degli indici parametrici di cui all'art. 133 cod. pen. (in tal senso, Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813: "Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.). 4. Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si ritiene congruo determinare nella misura di