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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36492/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/11966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ite le conclusioni del PG 444 . ,915.r cJl L. GLY.A A'a tt.u.4.4.84tkeutO I A-W 2.4)._ Uiv'+.0 01dt' J1A-1.2~ hrt-Q /411.11,:tetl-ilattAt 01114- leQ114.. ,tu QaLd UtAkttAd i A.U-eAN' (), LLZAtt‘ .12 ittelwrt 3.tx. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 18.11.2020 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 14.9.2018 e 15.3.2019, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. con riguardo alla determinazione della pena del reato più grave.

L'ordinanza impugnata ha, conformemente al disposto di cui all'art. 671 cod. proc. pen., individuato il reato più grave nel reato giudicato con sentenza pronunciata in data 15.3.2019 dalla Corte di appello di Bologna, trattandosi del reato punito più gravemente, ma nella determinazione della relativa pena non ha applicato quella inflitta nel giudizio di cognizione (anni tre di reclusione, aumentata per l'aggravante di mesi quattro di reclusione), bensì quella, maggiore, di anni tre e mesi sei di reclusione.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della determinazione dell'aumento di pena per il reato così detto satellite.

Il giudice dell'esecuzione aveva quantificato l'aumento di pena nella misura di anni uno di reclusione, senza darne giustificazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla pena da rideterminare in anni quattro e mesi quattro di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, e ne consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena.

Il secondo motivo è infondato e va respinto.

1. A norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., nella procedura ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave", e la relativa pena, eventualmente determinata previò scioglimento della continuazione interna, deve essere individuata dal giudice dell'esecuzione come la pena base del reato continuato oggetto della decisione (Sez. 1, n. 31424 del 7.6.2015, Bianco, non massimata).

Il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato il reato più grave, ma nell'indicare la pena base del riconosciuto reato continuato l'ha fissata in misura superiore a quanto commisurato nel giudizio di cognizione.

Sul punto, va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, con rideterminazione, cui può procedere, ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., questo collegio, della pena base in anni tre e mesi quattro di reclusione.

2. La censura motivazionale proposta nei confronti della commisurazione dell'aumento di pena è infondata.

Il giudice dell'esecuzione ha specificato che la continuazione era stata riconosciuta tra reati fallimentari relativi a due diverse procedure concorsuali, e, a fronte di una pena inflitta nella cognizione di anni tre di reclusione, ha determinato il relativo aumento di pena nella misura di anni uno di reclusione, ben inferiore a quanto inflitto nella cognizione e quindi senza necessità di una specifica motivazione in questa sede.

3. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla entità della pena, che ridetermina in anni quattro e mesi quattro di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla entità della pena, che ridetermina in anni quattro e mesi quattro di reclusione.

Così deciso il 25 maggio 2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/11966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ite le conclusioni del PG 444 . ,915.r cJl L. GLY.A A'a tt.u.4.4.84tkeutO I A-W 2.4)._ Uiv'+.0 01dt' J1A-1.2~ hrt-Q /411.11,:tetl-ilattAt 01114- leQ114.. ,tu QaLd UtAkttAd i A.U-eAN' (), LLZAtt‘ .12 ittelwrt 3.tx. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 18.11.2020 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 14.9.2018 e 15.3.2019, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. con riguardo alla determinazione della pena del reato più grave. L'ordinanza impugnata ha, conformemente al disposto di cui all'art. 671 cod. proc. pen., individuato il reato più grave nel reato giudicato con sentenza pronunciata in data 15.3.2019 dalla Corte di appello di Bologna, trattandosi del reato punito più gravemente, ma nella determinazione della relativa pena non ha applicato quella inflitta nel giudizio di cognizione (anni tre di reclusione, aumentata per l'aggravante di mesi quattro di reclusione), bensì quella, maggiore, di anni tre e mesi sei di reclusione. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della determinazione dell'aumento di pena per il reato così detto satellite. Il giudice dell'esecuzione aveva quantificato l'aumento di pena nella misura di anni uno di reclusione, senza darne giustificazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla pena da rideterminare in anni quattro e mesi quattro di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, e ne consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Il secondo motivo è infondato e va respinto. 1. A norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., nella procedura ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave", e la relativa pena, eventualmente determinata previò scioglimento della continuazione interna, deve essere individuata dal giudice dell'esecuzione come la pena base del reato continuato oggetto della decisione (Sez. 1, n. 31424 del 7.6.2015, Bianco, non massimata). Il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato il reato più grave, ma nell'indicare la pena base del riconosciuto reato continuato l'ha fissata in misura superiore a quanto commisurato nel giudizio di cognizione. Sul punto, va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, con rideterminazione, cui può procedere, ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., questo collegio, della pena base in anni tre e mesi quattro di reclusione. 2. La censura motivazionale proposta nei confronti della commisurazione dell'aumento di pena è infondata. Il giudice dell'esecuzione ha specificato che la continuazione era stata riconosciuta tra reati fallimentari relativi a due diverse procedure concorsuali, e, a fronte di una pena inflitta nella cognizione di anni tre di reclusione, ha determinato il relativo aumento di pena nella misura di anni uno di reclusione, ben inferiore a quanto inflitto nella cognizione e quindi senza necessità di una specifica motivazione in questa sede. 3. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla entità della pena, che ridetermina in anni quattro e mesi quattro di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla entità della pena, che ridetermina in anni quattro e mesi quattro di reclusione. Così deciso il 25 maggio 2021. Il Consigliere est
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