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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10646/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con il provvedimento in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA], Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro designato per la trattazione del giudizio abbreviato a carico di [OSCURATO:PERSONA] MacH, avanzata -dopo che non era stata accolta la sollecitazione difensiva all'astensione- sul rilievo che lo stesso giudice aveva svolto le funzioni di Giudice per le indagini preliminari, autorizzando l'attività intercettativa (come da allegati decreti) in altro procedimento per fatti riuniti a quelli del presente procedimento nel quale erano confluiti i risultati delle intercettazioni.

La Corte territoriale, premesso che la Suprema Corte con sentenza n. 33768 del 21 giugno 2021 aveva annullato senza rinvio la precedente ordinanza del 19 febbraio 2021 d'inammissibilità (per motivi formali) della ricusazione, trasmettendo gli atti alla Corte d'appello "per la verifica, qualora tempestiva, della fondatezza della proposta ricusazione", rilevava l'intempestività della richiesta.

Questa era stata proposta il 29 gennaio 2021, nel termine di tre giorni dalla prima udienza in data 27 gennaio 2021 di trattazione del giudizio abbreviato, mentre avrebbe dovuto essere proposta entro la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, a norma dell'art. 38, comma 1 cod. proc. pen. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro sul duplice assunto, da un lato, che la S.C. aveva già apprezzato la tempestività della richiesta di ricusazione nell'ambito del giudizio abbreviato e, dall'altro, che la Corte di rinvio non aveva scrutinato l'ipotesi, prevista dal comma 2 dell'art. 38 cit., che la causa della ricusazione fosse conosciuta effettivamente dalla parte soltanto dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Per un verso, appare evidente che la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la precedente ordinanza di inammissibilità (per motivi formali) della richiesta di ricusazione, non aveva affatto preso in esame, né tantomeno valutato la questione della tempestività della stessa, avendo anzi ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro "per la verifica, qualora tempestiva, della fondatezza della proposta ricusazione".

Per altro verso, considerato che il giudizio abbreviato si è svolto nella udienza preliminare, la dichiarazione di ricusazione di quel giudice (preceduta, a sua volta, dalla non accolta sollecitazione all'astensione) avrebbe dovuto essere proposta -a norma del primo comma dell'art. 38 cod. proc. pen.- fino a che non fossero conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella medesima udienza, anziché, come avvenuto nella specie, il 29 gennaio 2021 entro tre giorni dalla prima udienza del 27 gennaio 2021 di trattazione del giudizio abbreviato.

3. D'altra parte, il riferimento della difesa al disposto del secondo comma dell'art. 38 per cui, qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini v previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni, non coglie nel segno.

Invero, dalla lettura sia della sentenza di annullamento senza rinvio della Suprema Corte che della ordinanza impugnata, come pure della stessa dichiarazione di ricusazione, si evince che il ricorrente non avesse affatto, nelle premesse del ragionamento, dedotto o comunque allegato di essere venuto a conoscenza effettiva della denunziata causa di ricusazione soltanto dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 38, in prossimità dello svolgimento dell'udienza col rito abbreviato.

Di talché non rileva, nel caso in esame, l'invocato orientamento interpretativo secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. per la tempestiva proposizione della dichiarazione di ricusazione, la causa posta a fondamento dell'istanza può dirsi "nota", se attiene a vicende accadute almeno in parte fuori dall'udienza, solo se è effettivamente e completamente conosciuta dalla parte, e non anche se è semplicemente conoscibile (Sez. 6, n. 15073 del 31/03/2021, non mass.; Sez. 6, n. 41110 del 18/09/2013, D'Alessandro, Rv. 256270; Sez. 5, n. 4396 del 09/12/2008, dep. 2009, Querci, Rv. 242609), spettando l'onere della prova della conoscenza non alla parte richiedente ma a chi contesta la tempestività della richiesta.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022.

Il Consigliere estensore jI( 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con il provvedimento in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA], Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro designato per la trattazione del giudizio abbreviato a carico di [OSCURATO:PERSONA] MacH, avanzata -dopo che non era stata accolta la sollecitazione difensiva all'astensione- sul rilievo che lo stesso giudice aveva svolto le funzioni di Giudice per le indagini preliminari, autorizzando l'attività intercettativa (come da allegati decreti) in altro procedimento per fatti riuniti a quelli del presente procedimento nel quale erano confluiti i risultati delle intercettazioni. La Corte territoriale, premesso che la Suprema Corte con sentenza n. 33768 del 21 giugno 2021 aveva annullato senza rinvio la precedente ordinanza del 19 febbraio 2021 d'inammissibilità (per motivi formali) della ricusazione, trasmettendo gli atti alla Corte d'appello "per la verifica, qualora tempestiva, della fondatezza della proposta ricusazione", rilevava l'intempestività della richiesta. Questa era stata proposta il 29 gennaio 2021, nel termine di tre giorni dalla prima udienza in data 27 gennaio 2021 di trattazione del giudizio abbreviato, mentre avrebbe dovuto essere proposta entro la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, a norma dell'art. 38, comma 1 cod. proc. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro sul duplice assunto, da un lato, che la S.C. aveva già apprezzato la tempestività della richiesta di ricusazione nell'ambito del giudizio abbreviato e, dall'altro, che la Corte di rinvio non aveva scrutinato l'ipotesi, prevista dal comma 2 dell'art. 38 cit., che la causa della ricusazione fosse conosciuta effettivamente dalla parte soltanto dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Per un verso, appare evidente che la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la precedente ordinanza di inammissibilità (per motivi formali) della richiesta di ricusazione, non aveva affatto preso in esame, né tantomeno valutato la questione della tempestività della stessa, avendo anzi ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro "per la verifica, qualora tempestiva, della fondatezza della proposta ricusazione". Per altro verso, considerato che il giudizio abbreviato si è svolto nella udienza preliminare, la dichiarazione di ricusazione di quel giudice (preceduta, a sua volta, dalla non accolta sollecitazione all'astensione) avrebbe dovuto essere proposta -a norma del primo comma dell'art. 38 cod. proc. pen.- fino a che non fossero conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella medesima udienza, anziché, come avvenuto nella specie, il 29 gennaio 2021 entro tre giorni dalla prima udienza del 27 gennaio 2021 di trattazione del giudizio abbreviato. 3. D'altra parte, il riferimento della difesa al disposto del secondo comma dell'art. 38 per cui, qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini v previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni, non coglie nel segno. Invero, dalla lettura sia della sentenza di annullamento senza rinvio della Suprema Corte che della ordinanza impugnata, come pure della stessa dichiarazione di ricusazione, si evince che il ricorrente non avesse affatto, nelle premesse del ragionamento, dedotto o comunque allegato di essere venuto a conoscenza effettiva della denunziata causa di ricusazione soltanto dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 38, in prossimità dello svolgimento dell'udienza col rito abbreviato. Di talché non rileva, nel caso in esame, l'invocato orientamento interpretativo secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. per la tempestiva proposizione della dichiarazione di ricusazione, la causa posta a fondamento dell'istanza può dirsi "nota", se attiene a vicende accadute almeno in parte fuori dall'udienza, solo se è effettivamente e completamente conosciuta dalla parte, e non anche se è semplicemente conoscibile (Sez. 6, n. 15073 del 31/03/2021, non mass.; Sez. 6, n. 41110 del 18/09/2013, D'Alessandro, Rv. 256270; Sez. 5, n. 4396 del 09/12/2008, dep. 2009, Querci, Rv. 242609), spettando l'onere della prova della conoscenza non alla parte richiedente ma a chi contesta la tempestività della richiesta. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila a favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022. Il Consigliere estensore jI( 6
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