CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 38355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine l'applicazione delle circostanze attenuanti dell'art. 73, settimo comma, T.U. stup. e 62 bis cp [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con decisione del 28 ottobre 2021 ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, che aveva condannato (giudizio abbreviato) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 di reclusione ed C 40.000,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73 e 80 T.U. stup., perché in concorso con ignoti essendo membro dell'equipaggio del cargo Adrienne battente bandiera liberiana, e proveniente dal Brasile via Spagna con un carico di caolino, importava nel T.N. e deteneva all'interno di un vano chiuso con bulloni di cui possedeva la chiave, sito in un locale di emergenza della nave non frequentato dal resto dell'equipaggio, circa 176,10 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per il confezionamento di n. 994261 dosi medie giornaliere. Commesso il 10 ottobre 2020. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Con i primi due motivi di ricorso l'imputato contesta la sua responsabilità con prospettazioni di vizi della motivazione e di violazioni di legge (art. 27 costituzione e 533 cod. proc. pen.). Il ricorrente ben spiegava un tentativo di un ignoto di convincerlo a cooperare nel trasporto della droga tramite l'applicazione Telegram. La circostanza che all'interno della cabina del ricorrente fossero stati rinvenuti degli arnesi, che sono stati ritenuti compatibili con l'apertura del boccaporto bullonato, nel cui interno veniva celato lo stupefacente, unitamente all'aver rinvenuto all'interno del telefono cellulare delle immagini raffiguranti la posizione della nave sono stati elementi sufficienti per la condanna. I suddetti elementi, comunque, non rappresentano indizi gravi precisi e concordanti, per una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Il materiale rinvenuto nella cabina dell'imputato è di comune approvvigionamento, per l'equipaggio della nave. Inoltre, non è stata nemmeno accertata la compatibilità degli arnesi per il recupero della droga nascosta. All'interno del telefono non vi era nessuna foto raffigurante lo stupefacente, e le immagini raffiguranti la posizione della nave sono relative all'invio della sua posizione ai familiari, che si trovavano nelle Filippine. Il ricorrente, inoltre, ha sempre disconosciuto il possesso degli strumenti rinvenuti nella sua cabina. La nave, infatti, è partita dal Brasile con un cambio dell'equipaggio. Con tutta probabilità è stato il primo equipaggio a nascondere sia la droga sia le attrezzature per recuperarla. L'imputato era solo consapevole della presenza della droga nella nave, ma solo con questo elemento non può affermarsi la sua responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Non è stato dimostrato alcun precedente contatto con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti. 2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Violazione di legge (art. 73 settimo comma, T.U. stup. e 62 bis cod. pen.). Al ricorrente non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la specifica attenuante del settimo comma dell'articolo 73, T.U. stup. in quanto egli "non ha fatto altro che velocizzare operazioni di ritrovamento che ci sarebbero comunque state". Tale motivazione risulta del tutto illogica e apodittica ed effettua un giudizio prognostico, sul ritrovamento della sostanza stupefacente, senza il contributo dell'imputato. Il ricorrente forniva ai carabinieri indicazioni sul luogo di occultamento dello stupefacente, accompagnandoli nel nascondiglio. Conseguentemente la sua azione ha interrotto l'attività delittuosa e ha, certamente, sottratto risorse rilevanti per la commissione del delitto. Non risulta possibile stabilire se la sostanza sarebbe stata, comunque, ritrovata senza la collaborazione del ricorrente. I carabinieri avevano solo il sospetto della presenza della droga sulla nave, ma non la certezza e, soprattutto, non conoscevano il luogo dove era nascosta. Per la stessa ragione sono state negate anche le circostanze attenuanti generiche. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha accertato la responsabilità dell'imputato sulla considerazione che nel suo telefono c'erano le foto della sostanza stupefacente e della posizione della nave, nonché, nella sua cabina, le attrezzature specifiche per aprire il coperchio del vano dove era nascosto lo stupefacente (con altro materiale utile al recupero). Il ricorrente, inoltre, ha indicato alla P.G. il nascondiglio della droga. Nel ricorso si contesta genericamente la presenza nel telefono delle foto della droga (un travisamento della prova) senza indicare elementi concreti per un tale travisamento. Si tratta, comunque, di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. 4. La sentenza impugnata, con accertamenti in fatto, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, relativamente all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. all'art. 73, settimo comma, T.U. stup. e delle circostanze attenuanti generiche. L'attenuante del settimo comma dell'art. 73, T.U. stup. riguarda il c.d. ravvedimento operoso: «In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante» (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016 - dep. 18/04/2016, Ben, Rv. 26699801). La sentenza impugnata, applicando correttamente, sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ha ritenuto non meritevole il ricorrente delle circostanze attenuanti generiche e non configurabile l'attenuante del ravvedimento operoso, perché «lo stesso non ha fatto altro che velocizzare operazioni di ritrovamento che vi sarebbero comunque state, non sottraendo risorse ad alcuno e, peraltro offrendo giustificazioni, inverosimili e superate dai riscontri, di estraneità, con ciò manifestando una pretesa ignoranza dei fatti, dei complici e degli organizzatori da eventualmente indicare». Si tratta di un evidente accertamento di fatto e di una valutazione di merito, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati, come nel caso in oggetto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e