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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37482/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] MILANO, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2810/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 04474 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- , Premesso che: 1.in causa su avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate riguardo ad un immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], in rettifica della rendita proposta mediante procedura DOCFA, la CTR della Lombardia ha ritenuto l'avviso illegittimo per difetto di motivazione in quanto facente riferimento "ai valori di immobili della stessa zona e con le stesse caratteristiche" e alle risultanze di "prontuari di settore" senza tuttavia che gli gli immobili fossero individuati e che vi fosse "alcuna informazione sui prontuari".

La CTR ha poi compensato le spese di causa;

2. per la cassazione della sentenza ricorrono, in via principale, con due motivi, l'Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, con un motivo, la società Eurodinamics.

Quest'ultima ha depositato memoria; considerato che:

1. i due motivi del ricorso principale sono rubricati rispettivamente, "violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 701 del 1994, nonché del r.d.l. n.652 del 1939, del d.P.R. n.1142 del 1949, art. 11, e del d.l. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalia legge 13 maggio 1988, n. 154" e "violazione del combinato disposto degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. n.1142 del 1949 e dell'art. 1,comma 244. 1.190/2014").

Al di là delle rubriche che fanno riferimento esclusivamente a disposizioni riguardanti non la motivazione intesa, come nella sentenza impugnata, quale discorso sui motivi e riguardanti invece la motivazione sostanziale ossia le effettive ragioni giuridiche e di fatto dell'avviso sulle quali la CTR non si è espressa essendosi arrestata al rilievo dell'omessa motivazione-discorso, i due motivi, valutati nel loro contenuto (v.in particolare, pp.10, 13 e 15), involgono anche il discorso motivazionale.

Sotto questo profilo i motivi sono fondati.

La CTR si è infatti discostata dal costante insegnamento di questa Corte secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale con attribuzione di rendita in rettifica di quella proposta con procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita ove -come nel caso di specie- gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi solo da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene classato (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 3 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237)).

Gli elementi che la CTR ha ritenuto dovessero integrare la motivazione dell'avviso (a pena dell'illegittimità) sono in realtà elementi di valutazione che rilevano sul piano non della motivazione ma della attendibilità del giudizio valutativo a fronte di contestazioni del contribuente (Cass.13999/2012).

Come evidenziato dalla ricorrente, peraltro, all'avviso (riprodotto alle pagine 12 e 13 del ricorso per cassazione) era allegata una relazione di stima contenente anche l'indicazione per cui la valutazione dell'immobile era stata eseguita applicando alle consistenze dichiarate i valori unitari definiti in un precedente provvedimento di autotutela indicato con numero di protocollo e data.

In riferimento a questa relazione allegata deve anche evidenziarsi l'inconferenza del precedente citato dalla controricorrente (Cass.6633/2019) e che avalla l'impostazione della sentenza impugnata dato che tale precedente si riferisce ad una ipotesi in cui non risulta che all'atto di riclassamento fosse stata allegata una relazione di stima;

2. il ricorso principale deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio della causa alla competente corte territoriale, in diversa composizione, per esame delle questioni rimaste assorbite;

3. il motivo del ricorso incidentale con cui viene denunciata la violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92 e 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese pur dopo avere ritenuto l'ufficio soccombente resta assorbito dovendo la questione delle spese essere definita in esito al giudizio di rinvio; PQM la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del processo.

Così deciso in Roma 1'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] MILANO, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2810/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04474 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- , Premesso che: 1.in causa su avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate riguardo ad un immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], in rettifica della rendita proposta mediante procedura DOCFA, la CTR della Lombardia ha ritenuto l'avviso illegittimo per difetto di motivazione in quanto facente riferimento "ai valori di immobili della stessa zona e con le stesse caratteristiche" e alle risultanze di "prontuari di settore" senza tuttavia che gli gli immobili fossero individuati e che vi fosse "alcuna informazione sui prontuari". La CTR ha poi compensato le spese di causa; 2. per la cassazione della sentenza ricorrono, in via principale, con due motivi, l'Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, con un motivo, la società Eurodinamics. Quest'ultima ha depositato memoria; considerato che: 1. i due motivi del ricorso principale sono rubricati rispettivamente, "violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 701 del 1994, nonché del r.d.l. n.652 del 1939, del d.P.R. n.1142 del 1949, art. 11, e del d.l. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalia legge 13 maggio 1988, n. 154" e "violazione del combinato disposto degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. n.1142 del 1949 e dell'art. 1,comma 244. 1.190/2014"). Al di là delle rubriche che fanno riferimento esclusivamente a disposizioni riguardanti non la motivazione intesa, come nella sentenza impugnata, quale discorso sui motivi e riguardanti invece la motivazione sostanziale ossia le effettive ragioni giuridiche e di fatto dell'avviso sulle quali la CTR non si è espressa essendosi arrestata al rilievo dell'omessa motivazione-discorso, i due motivi, valutati nel loro contenuto (v.in particolare, pp.10, 13 e 15), involgono anche il discorso motivazionale. Sotto questo profilo i motivi sono fondati. La CTR si è infatti discostata dal costante insegnamento di questa Corte secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale con attribuzione di rendita in rettifica di quella proposta con procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita ove -come nel caso di specie- gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi solo da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene classato (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 3 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237)). Gli elementi che la CTR ha ritenuto dovessero integrare la motivazione dell'avviso (a pena dell'illegittimità) sono in realtà elementi di valutazione che rilevano sul piano non della motivazione ma della attendibilità del giudizio valutativo a fronte di contestazioni del contribuente (Cass.13999/2012). Come evidenziato dalla ricorrente, peraltro, all'avviso (riprodotto alle pagine 12 e 13 del ricorso per cassazione) era allegata una relazione di stima contenente anche l'indicazione per cui la valutazione dell'immobile era stata eseguita applicando alle consistenze dichiarate i valori unitari definiti in un precedente provvedimento di autotutela indicato con numero di protocollo e data. In riferimento a questa relazione allegata deve anche evidenziarsi l'inconferenza del precedente citato dalla controricorrente (Cass.6633/2019) e che avalla l'impostazione della sentenza impugnata dato che tale precedente si riferisce ad una ipotesi in cui non risulta che all'atto di riclassamento fosse stata allegata una relazione di stima; 2. il ricorso principale deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio della causa alla competente corte territoriale, in diversa composizione, per esame delle questioni rimaste assorbite; 3. il motivo del ricorso incidentale con cui viene denunciata la violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92 e 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese pur dopo avere ritenuto l'ufficio soccombente resta assorbito dovendo la questione delle spese essere definita in esito al giudizio di rinvio; PQM la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del processo. Così deciso in Roma 1'
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