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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 48346/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma del provvedimento di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 99, quarto comma, e 624-bis cod. pen., ha applicato le circostanze attenuanti generiche, confermando il giudizio di equivalenza già espresso dal Tribunale con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen e alla ritenuta recidiva.

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt. agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale rideterminato la pena, pur avendo ritenuto di applicare le circostanze attenuanti generiche.

Illogicamente, la Corte d'appello avrebbe omesso di adeguare la sanzione al fatto contestato, senza tenere in conto i criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il dedotto motivo è manifestamente infondato, giacché, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., la disciplina sul bilanciamento delle circostanze è parzialmente paralizzata quando venga in questione la recidiva di cui all'alt 99, quarto comma, cod. pen. poiché, in tal caso, in disparte i casi oggetto degli interventi della Corte costituzionale, vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti.

In ogni caso, la Corte territoriale ha operato una valutazione in concreto della ritenuta equivalenza, che viene solo genericamente contrastata dal ricorso, invocando la necessità di una rideternninazione della pena, al contrario, insussistente.

Si è, infatti, precisato che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da considerare inammissibile e che l'imputato vada condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/11/2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma del provvedimento di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 99, quarto comma, e 624-bis cod. pen., ha applicato le circostanze attenuanti generiche, confermando il giudizio di equivalenza già espresso dal Tribunale con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen e alla ritenuta recidiva. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt. agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale rideterminato la pena, pur avendo ritenuto di applicare le circostanze attenuanti generiche. Illogicamente, la Corte d'appello avrebbe omesso di adeguare la sanzione al fatto contestato, senza tenere in conto i criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il dedotto motivo è manifestamente infondato, giacché, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., la disciplina sul bilanciamento delle circostanze è parzialmente paralizzata quando venga in questione la recidiva di cui all'alt 99, quarto comma, cod. pen. poiché, in tal caso, in disparte i casi oggetto degli interventi della Corte costituzionale, vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti. In ogni caso, la Corte territoriale ha operato una valutazione in concreto della ritenuta equivalenza, che viene solo genericamente contrastata dal ricorso, invocando la necessità di una rideternninazione della pena, al contrario, insussistente. Si è, infatti, precisato che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da considerare inammissibile e che l'imputato vada condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/11/2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 48346/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris