CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 37931/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16-11-2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2020, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza dell'8 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Torino aveva condannato, con i doppi benefici di legge, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di plurime fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse sia dalla Sied s.r.I., sia dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., indicava nelle dichiarazioni annuali per le imposte dirette e iva, relativamente all'anno 2013, elementi ' passivi fittizi per euro 206.730,02 (imponibile) e iva per euro 32.808,31, per complessivi euro 238.538,33, fatto accertato in Torino il 26 marzo 2018. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce il difetto di motivazione della pronuncia impugnata in ordine all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per la violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., atteso che, a fronte dell'iniziale accusa di aver indicato elementi passivi nella dichiarazione delle imposte e dell'iva relative al 2012, il P.M. aveva modificato in dibattimento l'imputazione, attribuendo l'utilizzo di fatture fittizie indicate nella contestazione alle dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2013; la difesa aveva quindi prodotto copia del libro inventari della società del 2012 e della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno, risultando dall'esame di tali documenti che le fatture indicate nel capo di imputazione erano state contabilizzate nell'inventario 2012 quali costi sostenuti con fattura non ancora ricevuta, e come tali utilizzati nelle dichiarazioni del 2012 nel quadro RF rigo 4, venendo indicato un utile di impresa pari a quello risultante dal bilancio. Dunque, la semplice affermazione dell'imputazione al 2013 dei costi indicati nelle fatture contestate non solo era di per sé carente sotto il profilo motivazionale, ma era anche in contraddizione insanabile con le risultanze documentali acquisite al procedimento (ovvero libro inventari e dichiarazione dei redditi 2012). Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione dell'art.192 cod. proc. pen. con riferimento all'operatività delle società emittenti le fatture in contestazione, essendo i giudici di merito pervenuti alla conclusione che si trattasse di cd. "società cartiere" sulla base di elementi indiziari concernenti gli anni 2015- 2016, senza tenere conto che tale situazione di fatto non poteva essere estesa a un periodo di tempo considerevolmente anteriore, quale è quello a cui risalgono le fatture oggetto di giudizio (2012).In secondo luogo, il ricorrente rileva che, a fronte di allegazioni documentali ritualmente prodotte e di articolate censure proposte nell'atto di appello tese a dimostrare l'effettività delle operazioni sottostanti alle fatture di cui in giudizio, la Corte territoriale si è limitata a generici richiami circa presunte modalità tipiche di condotta dell'utilizzatore medio di fatture false, nonché a valutazioni assolutamente ultronee circa i mezzi di prova che l'imputato avrebbe dovuto dedurre, trattandosi di presunzioni non collegate alla fattispecie contestata. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, rilevando che la Corte territoriale non si è confrontata con le censure formulate nell'atto di appello, che conteneva una disamina analitica delle fatture contestate, volta a dimostrare l'esistenza delle operazioni indicate, essendo stata fornita la prova del pagamento e della effettuazione dei trasporti, oltre che del noleggio e dell'utilizzo dei mezzi. Tuttavia, alcuna valutazione delle allegazione difensive è stata operata dalla Corte territoriale, che non ha quindi fornito risposta alle censure sollevate. Con il quarto motivo, la difesa si duole della mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, non essendosi tenuto conto che tutte le fatture oggetto di contestazione, salvo una, erano state emesse nel 2012, prima dunque che [OSCURATO:PERSONA] assumesse la carica di amministratore, il che è avvenuto nel 2013, per cui, non avendo l'imputato alcun incarico nella cooperativa all'epoca di emisàione delle fatture, non gli si poteva addebitare la conoscenza dell'eventuale falsità delle stesse, a nulla rilevando che egli abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi della cooperativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i motivi sono suscettibili di essere trattati unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] non presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi decisioni di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato innanzitutto un'adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando in particolare gli accertamenti svolti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] a seguito della segnalazione da parte della Guardia di Finanza di Chivasso dell'esistenza di due società che avevano emesse fatture poi utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], ovvero la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Edilservice s.r.I., risultate essere due cartiere. Infatti, la Sied aveva sede legale presso lo studio contabile [OSCURATO:PERSONA], che si era occupato solo della pratica di attribuzione della partita Iva; nel luogo di esercizio dichiarato, in [OSCURATO:PERSONA], la società non aveva disponibilità di depositi o di magazzini, risultando la società evasore totale nel 2013 e nel 2014. Non erano stati mai presentati i modelli "770" relativi a personale dipendente e la società veniva di fatto gestita da persona diversa dal rappresentante legale, il quale riceveva un compenso mensile per l'attribuzione di tale responsabilità. Esiti analoghi avevano anche le indagini svolte nei confronti della Edil service, evasore totale negli anni 2013 e 2014, società priva di locali e di automezzi, oltre che di documenti contabili, risultando anche in tal caso l'amministrazione della società affidata a una persona estranea alla gestione operativa e ricompensata mensilmente per l'assunzione formale della carica. Tra le società che avevano avuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] ne figurava poi anche una terza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rispetto alla quale la Guardia di Finanza di Varese accertava che si trattava parimenti di una società priva di struttura organizzativa, di cespiti, di scritture contabili e di dipendenti. Alla stregua di tali verifiche, sintetizzate in dibattimento dai testi Marrone, Picitto, Celentano e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale e la Corte di appello, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni Iva e Irpef dell'anno 2013 si era avvalsa delle fatture emesse nel 2012 dalla Sied, dalla [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto dalla [OSCURATO:PERSONA], sono ragionevolmente pervenuti alla conclusione della natura fittizia delle fatture utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], evidentemente riferite a operazioni inesistenti, atteso che le tre società che avevano apparentemente emesso le fatture in questione non erano in grado in realtà di fornire alcuna prestazione. Di qui il coerente giudizio circa la configurabilità del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato che è stato legittimamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA], il quale nel 2013ha presentato le contestate dichiarazioni fiscali. A tal proposito, deve osservarsi che, all'udienza del 23 settembre 2019, il P.M. ha proceduto alla rettifica del capo di imputazione, collocando nel 2013 e non nel 2012 l'anno di presentazione delle dichiarazioni annuali per le imposte dirette l'Iva, avendo il Giudice, a seguito della parziale modifica della contestazione, attivato di conseguenza la rituale procedura di notifica all'imputato assente. Ora, premesso che sul punto formale alcuna irregolarità vi è stata, occorre rilevare che, anche sul piano sostanziale, non appare altresì ravvisabile alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo stata riferita appunto la condanna alla presentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2013 (e non nel 2012), delle dichiarazioni fiscali in cui sono state utilizzate le fatture emesse fittiziamente l'anno prima dalle società Sied, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che le fatture del 2012 riportate nel capo di imputazione siano state contabilizzate nell'inventario 2012 quali costi sostenuti con fattura non ancora ricevuta per essere utilizzati come tali nelle dichiarazioni fiscali del 2012 non vale a smentire il presupposto fattuale dell'impostazione accusatoria, tanto più ove si consideri, da un lato, che le fatture del 2012 dovevano essere indicate nelle dichiarazioni fiscali del 2013 e non del 2012 e, dall'altro lato, che in ogni caso tali fatture non potevano ritenersi espressive di costi sostenuti, posto che le operazioni ad esse sottese erano pacificamente inesistenti, in quanto emesse da società che, come detto, non avevano alcuna concreta operatività, essendo peraltro amministrate da persone retribuite solo per ricoprire la carica formale. 2. Sul punto, nel replicare alle obiezioni difensive circa l'effettività delle prestazioni, la Corte territoriale ha osservato che il pagamento delle somme indicate nelle fatture non consente di ritenere queste ultime veritiere, essendo anzi tale condotta una modalità tipica che consente al destinatario delle fatture inesistenti di procurarsi anche del "nero" da utilizzare in minima parte per pagare gli emittenti delle fattura e in gran parte per avere denaro liquido a propria disposizione, a lui restituito in contanti da chi ha emesso le fatture inesistenti. Del resto, ha osservato la Corte di appello, ove l'imputato avesse realmente beneficiato delle prestazioni indicate nelle fatture, non avrebbe avuto difficoltà a far escutere gli amministratoridelle società con cui avrebbe stipulato i contratti, il che evidentemente non è avvenuto nel presupposto della loro inesistenza. Orbene, le considerazioni della sentenza impugnata, non manifestamente illogiche, valgono a corroborare un quadro probatorio già ampiamente esaustivo, rispetto al quale non risultano proposti seri elementi di smentita, dovendosi in tal senso tenere presente, da un lato, che gli accertamenti investigativi, per quanto successivi al 2012, anno di emissione delle fatture da parte della Sied, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], hanno cristallizzato una situazione di fatto che era chiaramente riferibile anche agli anni precedenti l'epoca dell'accertamento, stante la conclamata e stabile inoperatività delle tre aziende, di cui non è stata documentata del resto alcuna attività pregressa, mentre dall'altro lato deve osservarsi che la prova circa l'esecuzione dei trasporti o dell'utilizzo dei mezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA] non consente di escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, il quale si configura nel caso in cui la dichiarazione fiscale sia riferita sia alle operazioni oggettivamente inesistenti, sia a quelle inesistenti dal punto di vista soggettivo. Sul punto si è anche precisato (Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Rv. 273728) che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo. Parimenti immune da censure risulta infine il giudizio circa l'ascrivibilità della condotta illecita a [OSCURATO:PERSONA], il quale ha assunto la carica di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" il 30 marzo 2013, dunque in epoca antecedente alla presentazione delle dichiarazioni annuali incriminate, da lui infatti sottoscritte. Né rileva la circostanza che, all'epoca dell'emissione delle false fatture, [OSCURATO:PERSONA] non ricoprisse alcuna carica sociale, assumendo rilievo il fatto che l'imputato si sia reso autore delle dichiarazioni fraudolenti oggetto di imputazione, rispetto alla quale deve escludersi che il ricorrente, per il suo ruolo, fosse all'oscuro della falsità delle molteplici fatture indicate nelle dichiarazioni da lui firmate, dovendosi richiamare, in tema di elemento soggettivo del reato contestato, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, Rv. 274104 e Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Rv. 267659), secondo cui il fatto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico (presentazione della dichiarazione fraudolenta) non esclude affatto, ma anzi presuppone, che il dolo richiesto per detta realizzazione sia invece quello generico, comprensivo, quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile appunto nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione materialmente posta in essere abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, che detta azione sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l'Iva, tanto più che il delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli Uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui non rileva l'effettività dell'evasione, né, tantomeno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode. 3. In definitiva, in quanto scaturita da una disamina razionale e coerente con gli elementi probatori acquisiti, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa (e parziale) del materiale probatorio acquisito, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte pacifica l'affermazione (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le