CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 20876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 4 luglio 2022, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto lo scomputo, dal cumulo n. 36/2017, Siep n. 609/2014, della pena statuita nei suoi confronti con sentenza del 5 febbraio 2004, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, pari a quattro anni e quattro mesi di reclusione, in quanto già contenuta, a norma dell'art. 81 cod. pen., nella sentenza n. 513/2009 del Tribunale di Brindisi. Il giudice dell'esecuzione ha premesso che, effettivamente, la sentenza da ultimo citata ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati in essa giudicati (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990) con quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale era stata pronunciata sentenza in data 5 aprile 2004. E' stato, così, determinato l'aumento in continuazione, rispetto alla pena di diciassette anni e otto mesi di reclusione di cui alla sentenza del 30 giugno 2009, nella misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione. Tale pena, secondo l'ordinanza impugnata, non è stata computata due volte nel provvedimento di cumulo essendo stata quantificata la pena complessiva nella misura corretta di ventidue anni di reclusione. 2. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale eccepisce il vizio di violazione degli artt.76 e 80 cod. pen. in relazione all'art. 663 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. A fondamento dell'impugnazione, segnala come il giudice dell'esecuzione non si sarebbe confrontato con la deduzione difensiva secondo cui andrebbe eliminata dal cumulo la pena inflitta con la sentenza del 5 febbraio 2004 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. Nell'adottare il provvedimento impugnato il Tribunale, quindi, sarebbe «caduto in errore» laddove ha ritenuto corretti i calcoli effettuati dal Pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di cumulo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ricostruzione effettuata dal giudice dell'esecuzione trova conforto nella documentazione in atti e segnatamente nel certificato del Casellario giudiziale dal quale risulta, effettivamente, che non vi è stata la duplicazione della sanzione inflitta al ricorrente con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 5 febbraio 2004. La pena finale determinata con la sentenza del Tribunale di Brindisi del 30 giugno 2009, per come emerge dalla disamina del predetto documento, è stata determinata in continuazione con quella di cui alla sentenza precedente che, dunque, non è stata computata una seconda volta. Tali inconfutabili risultanze non sono contraddette, in alcun modo e in maniera adeguatamente argomentata, dal ricorrente che si limita a compiere l'affermazione secondo cui, invece, quella duplicazione vi sarebbe stata. Nel compiere tale operazione, tuttavia, non considera, né prende altrimenti posizione sul punto, la documentazione agli atti. Il ricorso, pertanto, è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza ponendosi in termini meramente avversativi del provvedimento del giudice dell'esecuzione, senza lo sviluppo di un'autonoma e motivata impugnazione. Non viene spiegato da quale ulteriore documentazione dovrebbe potersi desumere la fondatezza di quanto sostenuto in ricorso. Quindi, un primo profilo di inammissibilità discende dall'adesione al principio di diritto, qui ribadito, per cui, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007). In sostanza, viene lamentato un vizio di travisamento del contenuto di un provvedimento (l'ordinanza del Tribunale di Brindisi) senza indicare in quale parte la stessa si ponga in contrasto con le risultanze emergenti dal certificato del Casellario. Il ricorso, quindi, finisce con il contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione attraverso una mera confutazione del suo contenuto, senza prendere in considerazione gli atti sui quali lo stesso si fonda e contestandone, in termini meramente assertivi, la correttezza in assenza di una critica puntuale (in termini Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi