CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo, in data 25 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato, oltre che fondato su censure in punto di fatto, non sindacabili, pertanto, in questa sede, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha individuato una serie di elementi dai quali logicamente evincere la realizzazione della truffa da parte dell'imputato, quantomeno a titolo di concorso); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge per avere, il secondo giudice, valutato a carico dell'imputato le precedenti condanne inflitte per fatti analoghi, risulta manifestamente infondata, in quanto detto riferimento, peraltro ininfluente alla luce dei plurimi indizi evidenziati, appare realizzato al solo scopo di evidenziare le analogie tra le modalità di perpetrazione della truffa in questione e quelle passate; Osservato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura la decisione impugnata per avere valutato in termini indiziari il silenzio serbato dall'imputato nel corso del processo, è manifestamente infondato, in quanto, ferma restando la limitata portata assunta da tale circostanza nell'ampio compendio probatorio, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, al giudice non è precluso di valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli ben può considerare, in concorso di altri elementi, la portata significativa del silenzio serbato su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 6 n. 28008 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276381); che le superiori considerazioni superano ed assorbono il contenuto della memoria depositata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore