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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2020

Cassazione n. 00275/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30625/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 383/2020,depositata il 11/03/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ricorre per un mezzo, nei confronti del Comune di Cosenza, contro la sentenza dell’11 marzo 2020, con cui la Corte d’appello di Catanzaro, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cosenza, ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dal Comune e confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando le spese del doppio grado di giudizio.

2. ― Il Comune di Cosenza resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articoli 99 e 112 c.p.c., motivazione illogica e perplessa, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, scaduto il contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto servizio «pre e post scuola ed altri servizi per l’infanzia», nell’ottobre del 2007, esso fosse rimasto prorogato soltanto fino all’ottobre 2009. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

4.1. La vicenda di cui si controverte, in breve, è la seguente. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente aveva avuto in affidamento dal Comune il servizio menzionato in espositiva in forza di un contratto scaduto, ma prorogato per effetto di due provvedimenti dell’amministrazione, e che aveva avuto esecuzione fino al marzo 2010, a fronte di un pagamento effettuato soltanto fino all’ottobre del 2009: sicché la Cooperativa ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato nell’arco temporale successivo a detta mensilità.

La Corte d’appello, per quanto rileva, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda della Cooperativa, osservando che il contratto era rimasto prorogato soltanto fino all’ottobre del 2009: ciò perché «in base al regolamento contrattuale, le proroghe potevano essere concesse dal Comune solo entro il limite temporale massimo di due anni e dunque sino al mese di ottobre del 2009 (ossia per la durata di due anni dopo la prima scadenza dell’ottobre 2007)».

4.2. ― Nel motivo la ricorrente sostiene dunque che la Corte d’appello avrebbe disapplicato il provvedimento amministrativo di proroga non avendone i poteri, ovvero ne avrebbe limitato l’efficacia senza che vi fosse una domanda dell’amministrazione in tal senso.

Ma, così costruita, la censura risulta evidentemente eccentrica rispetto alla ratio decidendi, giacché il giudice di merito, lungi dal disapplicare alcunché, altro non ha fatto che interpretare, doverosamente, i provvedimenti amministrativi nel quadro della pattuizione contrattuale, la quale poneva un limite biennale al sopravvenire di eventuali proroghe, traendone la conseguenza della operatività di esse nei soli limiti contrattualmente previsti.

Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza del motivo di ricorso al decisum destina lo stesso alla statuizione di inammissibilità (Cass.3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; cfr, pure Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio).

4.3. ― E ciò non esime dall’osservare che: -) il richiamo in rubrica all’articolo 99 c.p.c., il quale pone il principio della domanda, è totalmente incomprensibile, visto che nella specie non è in discussione che la domanda sia stata proposta dalla Cooperativa; -) il richiamo all’articolo 112 c.p.c. è errato, dal momento che il giudice ha integralmente provveduto sulla domanda, rigettandola, tenuto conto del principio secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956); -) la denuncia di motivazione illogica e perplessa è estranea all’attuale previsione dell’articolo 360, numero 5, c.p.c., che contempla la sola omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso, neppure essendo stata prospettata la radicale carenza di motivazione, carenza peraltro indubbiamente insussistente, in ossequio ai principi affermati da Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, nei confronti del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30625/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 383/2020,depositata il 11/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ricorre per un mezzo, nei confronti del Comune di Cosenza, contro la sentenza dell’11 marzo 2020, con cui la Corte d’appello di Catanzaro, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cosenza, ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dal Comune e confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando le spese del doppio grado di giudizio. 2. ― Il Comune di Cosenza resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articoli 99 e 112 c.p.c., motivazione illogica e perplessa, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, scaduto il contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto servizio «pre e post scuola ed altri servizi per l’infanzia», nell’ottobre del 2007, esso fosse rimasto prorogato soltanto fino all’ottobre 2009. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. La vicenda di cui si controverte, in breve, è la seguente. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente aveva avuto in affidamento dal Comune il servizio menzionato in espositiva in forza di un contratto scaduto, ma prorogato per effetto di due provvedimenti dell’amministrazione, e che aveva avuto esecuzione fino al marzo 2010, a fronte di un pagamento effettuato soltanto fino all’ottobre del 2009: sicché la Cooperativa ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato nell’arco temporale successivo a detta mensilità. La Corte d’appello, per quanto rileva, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda della Cooperativa, osservando che il contratto era rimasto prorogato soltanto fino all’ottobre del 2009: ciò perché «in base al regolamento contrattuale, le proroghe potevano essere concesse dal Comune solo entro il limite temporale massimo di due anni e dunque sino al mese di ottobre del 2009 (ossia per la durata di due anni dopo la prima scadenza dell’ottobre 2007)». 4.2. ― Nel motivo la ricorrente sostiene dunque che la Corte d’appello avrebbe disapplicato il provvedimento amministrativo di proroga non avendone i poteri, ovvero ne avrebbe limitato l’efficacia senza che vi fosse una domanda dell’amministrazione in tal senso. Ma, così costruita, la censura risulta evidentemente eccentrica rispetto alla ratio decidendi, giacché il giudice di merito, lungi dal disapplicare alcunché, altro non ha fatto che interpretare, doverosamente, i provvedimenti amministrativi nel quadro della pattuizione contrattuale, la quale poneva un limite biennale al sopravvenire di eventuali proroghe, traendone la conseguenza della operatività di esse nei soli limiti contrattualmente previsti. Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza del motivo di ricorso al decisum destina lo stesso alla statuizione di inammissibilità (Cass.3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; cfr, pure Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio). 4.3. ― E ciò non esime dall’osservare che: -) il richiamo in rubrica all’articolo 99 c.p.c., il quale pone il principio della domanda, è totalmente incomprensibile, visto che nella specie non è in discussione che la domanda sia stata proposta dalla Cooperativa; -) il richiamo all’articolo 112 c.p.c. è errato, dal momento che il giudice ha integralmente provveduto sulla domanda, rigettandola, tenuto conto del principio secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956); -) la denuncia di motivazione illogica e perplessa è estranea all’attuale previsione dell’articolo 360, numero 5, c.p.c., che contempla la sola omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso, neppure essendo stata prospettata la radicale carenza di motivazione, carenza peraltro indubbiamente insussistente, in ossequio ai principi affermati da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, nei confronti del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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